Il disastro ambientale è la lesione alla pubblica incolumità. Quindi della salute di un elevato numero di lavoratori e cittadini, in particolare in seguito ad esposizione a cancerogeni, tra i quali l'amianto. In assenza di una più specifica disposizione normativa, fu utilizzata l'ipotesi di reato di cui all'articolo 434 c.p..
Questa fattispecie ad oggetto il c.d. disastro innominato doloso. Successivamente alla celebrazione del primo processo eternit, il legislatore è intervenuto con la legge 68 del 2015. Queste disposizioni normative sono meglio definite come Legge ecoreati.
La tutela penale di questa nuova normativa e quella dell'ambiente e allo stesso tempo della Salute. Poiché tra gli agenti contaminanti più lesivi per la salute vi é l'amianto, evidentemente questa normativa trova particolare applicazione proprio in questo ambito.
Uno dei casi significativi di disastro ambientale è quello legato ad Eternit, la multinazionale che in Italia aveva ben cinque stabilimenti. Quello nel quale si sono verificati più casi di malattie asbesto correlate è proprio quello di Casale Monferrato, sede di uno degli stabilimenti di Eternit Italia. Tutti i dipendenti di Eternit Italia sono deceduti per patologie asbesto correlate.
In molti casi, sono deceduti anche i famigliari di coloro che hanno lavorato in fabbrica.
Anche dopo la chiusura degli stabilimenti, il fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate è continuato. Colpisce tuttora gli abitanti di queste città, in particolare quelli di Casale Monferrato.
La Procura della Repubblica di Torino, ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio di Stephan Schmidheiny per i reati di cui agli art. 434 e 437 c.p.. L'Avv. Ezio Bonanni, è stato difensore di parte civile in questo procedimento penale, definito Eternit 1.
In I°, il Tribunale di Torino, con sentenza n. 565/2012, ha condannato Stephan Schmidheiny, a 16 anni di reclusione, per le due ipotesi di reato. L'imputato ha impugnato la sentenza.
La Corte di Appello di Torino, nel II° di giudizio, ha confermato la condanna con aumento della pena a 18 anni di reclusione, per l'ipotesi di reato di disastro ambientale (434 c.p.).
Il magnate svizzero è stato assolto per prescrizione dal reato di cui all'art. 437 c.p. Successivamente, la Corte di Cassazione, I Sez. Penale con Sent. n. 7941/2015, ha assolto l'imprenditore svizzero dal reato di disastro ambientale per prescrizione.
L’eternit o cemento amianto, sinonimo di asbesto e di amianto, è un materiale estremamente pericoloso per la salute. E' possibile trovarlo ancora in moltissimi manufatti, e in alcune parti strutturali degli edifici, come ad esempio, i tetti eternit.
La pericolosità è legata all'indice di friabilità, e al degrado. Infatti, Si liberano nell'aria le fibre amianto, che inalate provocano infiammazione e cancro. L'amianto è stato messo al bando in Italia con lagge 257/92:
L'amianto è ancora presente, in edilizia, per l'utilizzo impastato con il cemento, definito anche Eternit, dal nome della celebre fabbrica della morte Casale Monferrato.
Il cemento amianto è stato lavorato anche dalla Fibronit e dalla Sacelit, in particolare nella sede di Volla, in Campania.
L'avv. Ezio Bonanni, già costituito parte civile in I°, ha chiesto e ottenuto la condanna di Schmidheiny, per il reato di disastro ambientale (434 c.p.).
Il capo di sentenza che ha dichiarato la prescrizione del disastro per Napoli Bagnoli e Rubiera, è stato impugnato da due Procure. Da un lato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, e dall'altro la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino.
L'Avv. Ezio Bonanni ha promosso l'istanza, a fronte della quale, l'ufficio del Pubblico Ministero ha impugnato la decisione assolutoria del Tribunale di Torino, per Eternit Bagnoli ed Eternit Rubiera.
La Corte di Appello di Torino, ha confermato la condanna a carico di Schmidheiny per il reato di disastro ambientale, anche per gli stabilimenti di Bagnoli Eternit Napoli e Rubiera Eternit.
Sono state confermate le statuizioni di risarcimento del danno per esposizione ad amianto anche in favore delle esposizioni di carattere ambientale. Prevendendo, quindi un risarcimento danni per gli abitanti Casale Monferrato.
La Corte di Appello di Torino Eternit processo per disastro ambientale da amianto, ha condannato il magnate svizzero Schmidheiny, anche per i decessi causati. La condanna della sentenza amianto Torino è stata emessa in favore di tutte le vittime amianto, che hanno contratto patologie asbesto correlate, anche per esposizione ambientale.
Molte persone hanno infatti subito esposizione alle fibre di asbesto, a causa delle condotte lesive dell'imprenditore.
Capo di imputazione :"diffusività dei materiali di amianto, anche degli scarti, come il polverino eternit amianto, che era donato ai lavoratori. Oppure utilizzato per lavori in casa, e per altre attività, con rischio amianto diffuso anche per le popolazioni."
Le tesi dell'Avv. Ezio Bonanni, sostenute nel corso del dibattimento, di I e di II grado, sono state confermate. I deceduti per:
tra i dipendenti degli stabilimenti Bagnoli e Rubiera, sono stati ricondotti all' esposizione amianto.
Per questa ragione, sono stati qualificati come evento del disastro (434, II co., c.p.). Sono rimasti invece estranei al processo Eternit I, le vittime di Eternit Siracusa.
L'ONA - Osservatorio Nazionale Amianto APS ha depositato l'esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa perché vi fosse giustizia. La condanna penale in II°, ha sancito il risarcimento di tutti i danni amianto, per tutte le vittime, non solo per Casale Monferrato e Cavagnolo.
La Corte di Cassazione, I sez. Penale con sent. n. 7941/2015, ha dichiarato la prescrizione disastro ambientale.
Il termine di decorrenza, è stato retrodatato al momento della chiusura degli stabilimenti. La Cassazione ha modificato il suo precedente orientamento, in base al quale il reato di cui all'art. 434 c.p., era considerato permanente (decisione Cassazione Eternit).
Secondo questa disposizione, la prescrizione poteva iniziare a decorrere dalla data in cui fosse venuto meno il fenomeno epidemico, delle malattie amianto eternit. In questo modo, sono state vanificate le condanne al risarcimento del danno.
E' in corso ora il processo Eternit bis omicidio volontario presso la Corte di Assise di Napoli. L'Ona è costituita parte civile. Nel processo penale a Torino, l'imputato è stato condannato per il reato di omicidio colposo. I familiari di una delle due vittime sono stati difesi dall'Avv. Ezio Bonanni.
La Corte di Appello di Torino, nel processo Eternit I, ha dunque confermato la condanna penale e il risarcimento dei danni da amianto di Schmidheiny.
La condanna, per l'imputazione per disastro ambientale è valsa per tutti gli stabilimenti italiani ad eccezione di quello di Siracusa.
Pubblichiamo la Sentenza eternit di I grado del Tribunale di Torino. Nel testo eternit sentenza si fa specifico riferimento a tutte le vicende drammatiche degli stabilimenti eternit. In più nel dispositivo della sentenza della Corte di Appello Eternit di Torino. Nel I grado, il magnate è stato condannato per il reato di disastro ambientale. In II grado, la sua condanna è stata estesa alle statuizioni civili, anche per altre vittime rispetto a quelle di I grado.
La Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza condanna di I° del magnate svizzero, con una pena più severa: 18 anni di reclusione.
Nel motivare della sentenza appello eternit Si conferma la condanna per disastro ambientale per i morti da amianto. Quindi nel testo sentenza eternit sono accolte le tesi sostenute dall'Avv. Bonanni e dall'ONA: "la produzione del cemento amianto in Italia, è proseguita per quasi un decennio, dopo che fu resa nota la sua pericolosità. Per effetto dell’opera di disinformazione consapevolmente promossa’ da Stephan Schmidheiny”.
La Corte di Appello di Torino, a fronte del fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate, aveva configurato con il dolo, il reato di cui all'art. 434 c.p.
[Vedi: "La storia dell'amianto nel mondo del lavoro", edito da ONA, novembre 2012].
All’udienza del 03.06.2013, ha emesso il giudizio di II°,e ha dichiarato estinto il reato, per il belga Louis de Cartier de Marchienne, deceduto nel frattempo.
Il dispositivo della sentenza di Appello anticipa la sentenza Eternit testo integrale con gli originari capi di imputazione. Secondo i quali, i reati commessi attribuiti agli imputati, non risalivano soltanto al 1966 in poi ( come inizialmente riconosciuto dal tribunale) ma dall'aprile.
Le ragioni della condanna del titolare di Eternit risiedono anche nella violazione di tutte le norme cautelari:
Violazione operata con coscienza e volontà, tale da determinare un vero e proprio fenomeno epidemico di migliaia di casi di malattie e decessi. Sia tra i lavoratori degli stabilimenti Eternit che delle popolazioni residenti nei pressi dei poli produttivi.
L’ONA e l’Avv. Bonanni hanno tuttavia espresso il loro rammarico, per la mancanza di un'identica contestazione di reato per le vittime dello stabilimento Eternit di Siracusa. Nel febbraio 2012, l'Avv. Bonanni, in qualità di difensore di molte delle vittime Eternit, ha prodotto nell'interesse dei loro assistiti, una serie di esposti per chiedere giustizia.
La sentenza di primo grado aveva giudicato entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti:
Gli ex manager di Eternit erano stati condannati alla pena di sedici anni di reclusione ciascuno. Le motivazioni della Sentenza di appello della Corte di Torino, confermano la fondatezza dell’impianto accusatorio e la sussistenza del dolo nella condotta dell’imputato Stephan Schmidheiny. Tutto quanto già messo in evidenza dalla pubblica accusa, sostenuta dal Procuratore di Torino, Dott. Guariniello, e dai legali delle vittime e dei loro familiari.
La Corte di Appello di Torino, nel pronunciarsi in II grado, sul processo eternit I:
Questo in relazione ai fatti relativi, ai periodi in cui non hanno rivestito la posizione di garanzia per gli stabilimenti italiani della multinazionale Eternit:
Inoltre assolve l'imputato Louis de Cartier de Marchienne, dai reati lui ascritti con riferimento allo stabilimento di Rubiera, per non aver commesso il fatto.
La sentenza in riferimento ai diversi periodi in cui, a partire dal 1974, l'imputato Stephan Schmidheiny esercitò l'effettiva gestione degli stabilimenti italiani della Eternit:
Così alcuni famigliari delle vittime, assistiti dall' Avv. Ezio Bonanni, inoltrarono un 'istanza al Procuratore della Repubblica Dott. Raffaele Guariniello. Quest'ultimo con dedizione, capacità e senso di giustizia, ha impugnato la Sentenza del Tribunale di Torino nei capi assolutori, riferiti alla condotta degli imputati.
La Corte di Appello di Torino, ha poi riconsiderato la fattispecie, e quindi ritenuto non sussistente la prescrizione, condannando Schmidheiny anche per questi fatti.
Rimane invece aperta la questione, sempre sollevata dall'ONA, dell' individuazione e affermazione delle responsabilità per il sito Eternit di Siracusa. Infatti la Procura della Repubblica di Torino, ha iniziato le indagini verso questo sito, soltanto con gli esposti inoltrati a partire dal febbraio 2012.
La Procura, ha confermato inoltre a carico dell'imputato, le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena. In ordine alle statuizioni civili, impugnate dall'Avv. Ezio Bonanni, per l'esclusione di alcune parti civili dal risarcimento del danno, la Corte di Appello di Torino ha accolto l'impugnazione.
La Corte di Appello, in parte ha confermato e in parte riformato la decisione di primo grado. L’unico imputato superstite Stephan Schmidheiny, è stato condannato in solido con le società responsabili civili facenti parte del gruppo Eternit, al risarcimento di danni. Risarcimento stabilito nei confronti di enti territoriali, sindacati, associazioni e parti civili persone fisiche.
La pronuncia, ha raccolto numerose richieste risarcitorie non contemplate dalla sentenza di I° grado,dall'altro, e riconosciuto il diritto al risarcimento di un numero di persone fisiche. Le persone riconosciute aventi diritto al risarcimento, in tutto 932, sono di numero inferiore a quello precedentemente stabilito dal Tribunale di Torino, nella Sentenza di I° (oltre 2000).
Tra i principali profili di riforma della pronuncia di primo grado, vi fu la dichiarazione di prescrizione delitto, non legata al trascorrere del tempo. Il Tribunale, infatti, aveva individuato tanti delitti ex art. 437 co. 2 quante erano le vittime tra i lavoratori della Eternit. Aveva poi fissato il relativo tempus commissi delicti al momento della manifestazione, o della diagnosi della malattia, in coerenza con la natura di fattispecie autonoma.
Applicando questo criterio , è evidente come, al momento della pronuncia di II°, molti dei reati ex 437 co. 2 c.p, non sarebbero affatto prescritti. Ovvero tutti quelli, in cui la diagnosi della patologia, si colloca dopo il 3/12/2000, termine di prescrizione, potendo raggiungere i dodici anni e sei mesi.
L'esito decisionale cui è pervenuta la Corte d'appello, pertanto, è verosimilmente addebitabile ad una diversa - ed evidentemente più arretrata - collocazione del tempus commissi delicti. Quest' aspetto è problematico, in quanto Schmidheiny è rimasto contumace, senza alcuna intenzione di risarcire i danni subiti dalle vittime ed i loro familiari.
Inoltre le stesse società del suo gruppo, dichiarate responsabili civili, non intendono ottemperare alle statuizioni civili della Sentenza della Corte di Appello di Torino. Sicuramente, ne impugneranno la decisione innanzi la Corte di Cassazione, la quale però non potrà entrare nel merito, e dovrà decidere solo su questioni di diritto.
L’Avv.Bonanni, difensore di parte civile, nel corso del giudizio di I°, aveva chiesto la chiamata in causa dell'imputato, quale responsabile civile della Repubblica Italiana.
L’Avv. Bonanni, ha evidenziato come lo Stato italiano fosse stato per troppo tempo, particolarmente accondiscendente con il magnate svizzero e con la sua famiglia.
Ne aveva evidenziato, i suoi rapporti con un vasto sistema di potere, poi per altro confermato dalle motivazioni della Sentenza di primo grado. Aveva pertanto chiesto che, l’On.le Romano Prodi,Presidente del Consiglio, fosse escusso come teste, per riferire i motivi alla base del provvedimento di indulto per la pena di tre anni proposto dal suo governo.
Questa misura, era finalizzata ad alleggerire il sovraffollamento carcerario, salvo il fatto che né il magnate svizzero né altri erano detenuti. Nessuno tra gli indagati e i condannati per questi reati, e quelli legati alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, risulta detenuto e in ordine ai suoi rapporti con il Governo Italiano.
L’ Avv.Bonanni ha chiesto alla Procura della Repubblica di Torino, e alle altre Autorità, di individuare i beni di Schmidheiny e disporne il sequestro. Ha chiesto inoltre, di mettere in esecuzione la pena detentiva, poiché il disastro è ancora in corso.
La Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941, Pres. Cortese, Est. Di Tomassi, imp. Schmidheiny.
«Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Schmidheiny Stephan Ernst relativamente al reato di cui all'art. 434 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica e alle conseguenti statuizioni di condanna nei confronti del predetto imputato e dei responsabili civili, perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado».
La Cassazione scrive la parola "fine" sul processo Eternit I per i danni provocati dall'amianto all'ambiente ed alla vita di migliaia di persone. Dopo le severe condanne pronunciate in primo e in secondo grado, la declaratoria di prescrizione da parte della Corte di Cassazione segna il diniego della giustizia.
Il processo Eternit, ad avviso dei giudici di legittimità, è iniziato quando il delitto di disastro innominato ex art. 434 c.p. era in effetti già prescritto. Si potrebbe allora dire che la prescrizione non è sopravvenuta quale traguardo obbligato del processo; bensì ne ha decretato la prescrizione prima dell'inizio del processo.
Il cuore del dictum di legittimità sta nella decorrenza del termine di prescrizione del disastro, dalla sua consumazione.
Il termine di prescrizione del delitto ex art. 434 c.p. - pari nel massimo a 15 anni, ed era pertanto spirato prima che venisse pronunciata la condanna di primo grado, nella sentenza Eternit 2012. Ragione per cui, come recita il dispositivo, anche tutte le statuizioni civili delle sentenze di merito a favore offese sono state revocate. Così infatti nelle
Inoltre l'avv. Ezio Bonanni, è autore della pubblicazione: “La storia dell’amianto nel mondo del lavoro”, Centro Studi Diritto dei Lavori, Anno VI, numero 1, Cacucci Editore. In questa pubblicazione è stato dimostrato che il rischio amianto era ben noto fin dall'inizio del secolo scorso, ed anche prima.
Tanto è vero che tra i primi provvedimenti legislativi, vi fu la legge n. 80 del 17.03.1898 e l' art. 7 del R.G. (G.U. n. 148 del 26.06.1899). Queste disposizioni hanno introdotto l’obbligo di protezione individuale per la difesa dalle polveri, con "approccio protezionistico”.
Sulla base delle risalenti cognizioni circa la dannosità delle polveri, era stato stabilito di proteggere i lavoratori dalla loro esposizione. Principi sono stati ribaditi, in base alle cognizioni scientifiche e all'esperienza, anche dal Tribunale di Torino (proc. n. 1197/1906), che aveva affermato la dannosità dell'amianto.
Infatti la Bender e Martiny e The British Asbestos Company Limited aveva chiesto un risarcimento nei confronti dell’Avv. Carlo Pich e del gerente Arturo Mariani, redattori de “Il progresso del Canavese e delle Valli di Stura”, edito a Ciriè. Questi ultimi Infatti si erano schierati dalla parte dei lavoratori. Per questo erano stati citati in giudizio.
Tribunale di Torino ha mandato assolti i due affermando che quelle dell'amianto sono “fra le industrie pericolose […] le particelle […] vengono a ledere le vie degli apparati respiratori, […] fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della tubercolosi, facilitandone la diffusione aumentandone la gravità”.
La decisione venne confermata con la Sentenza n. 334 del 28.05.1907 della Corte di Appello di Torino. Infatti la Corte ha confermato che “la lavorazione di qualsiasi materia che sprigioni delle polveri [...] aspirate dall'operaio, è dannosa alla salute, potendo produrre con facilità dei malanni. E' cognizione pratica, a tutti comune, che l'aspirazione del pulviscolo di materie minerali silicee come quelle dell'amianto [...] può essere maggiormente nociva.
Le microscopiche molecole volatilizzate sono filiformi, di certa durezza e così pungenti, tanto da produrre delle lesioni ed alterazioni sulle delicatissime membrane mucose dell'apparato respiratorio”.
Il regio decreto 442 del 14.06.1909 includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi.
Benedetto Croce, nel 1922, presentò al Senato del Regno, la proposta di legge n. 778 “per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico:
“civiltà moderna si sentì il bisogno di difenderle, per il bene di tutti … che danno all’uomo entusiasmi spirituali così puri e sono in realtà ispiratrici di opere eccelse”.
Il Regol2amento generale per l’igiene del lavoro (R.D. n.530 del 14/4/1927), ha dettato norme di prevenzione e protezione per le polveri. Nello specifico l'art. 17, ne ha disposto l’aspirazione, limitato la diffusione nell’ambiente e la protezione degli operai anche con dispositivi individuali.
La convenzione n. 18 del 19.05.1925, ratificata con R.d.l. 1792 del 04.12.33 estendeva l’assicurazione sociale anche alle malattie professionali che venivano indennizzate.
La convenzione n. 19 del 19.05.25, ratificata con L. n.2795 del 29/12/1927, ne sanciva il riconoscimento anche ai lavoratori stranieri, unitamente agli infortuni sul lavoro.
In accordo con la raccomandazione n. 24 del 19.05.1925 emanata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, avente ad oggetto l’indennizzo della malattie professionali.
L’assurance-maladie - BIT, L’assurance-maladie, n. 4, Genève 1925
“E’ … certo ed incontestabile che l’integrità personale dell’uomo e la sua salute (sommi beni che trascendono dalla sfera dell’individuo per assurgere ad importanza sociale) sono protette non soltanto dal contratto, ma altresì da numerose leggi di pulizia sanitaria e perfino dal Codice Penale”
(Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 2107 del 28.04.1936, pubblicata il 17.06.1936)
“le forme assicurative, predisposte per garantire gli operai contro talune malattie professionali tassativamente elencate, non dispensano i datori di lavoro dall’obbligo contrattuale di usare la dovuta diligenza nella propria azienda, per evitare danni ai lavoratori , adottando tutti i mezzi protettivi prescritti o suggeriti dalla tecnica e dalla scienza."
Tra gli anni '20 ed i '50, furono varati numerosi provvedimenti, in materia di legislazione amianto.
L’art. 17 r.d., 14 aprile 1927, n. 530, sull’igiene del lavoro, si applica per i luoghi chiusi, o non completamente chiusi, che non siano in grado di consentire, senza pericolo, l'uscita dei vapori e di qualsiasi materia nociva".
"La colpa risiede nell’assenza di aspiratori nei locali, di maschere per i lavoratori, nella negligenza rispetto all’“allarme dato dagli scienziati” sulla pericolosità delle polveri."
(Cass. Sent. n. 682 del 20.01.1941, pubblicata il 10.03.1941, Soc. acciaierie elettr. c. Panceri)
Secondo la Corte di Cassazione, Sentenza del 17/01/41, il datore di lavoro non può esimersi dalle sue responsabilità, se l'evento dannoso (malattie professionali) sono causate dalla sua condotta.
Non può costituire un esonero il fatto che :
“gli operai non avevano mai denunziato disturbi […] perché la silicosi insidia l’organismo fino alle manifestazioni gravi che causano l’incapacità al lavoro, sicché il lavoratore non è in grado di accorgersene in precedenza”.
L'art. 2 del r.d. 530 del 1927: “prescrive al datore di lavoro di avvertire preventivamente il lavoratore del pericolo, di indicargli i mezzi di prevenzione adatti” e l’art. 17 “prescrive l’aspirazione della polvere immediatamente vicino al luogo ove viene prodotta”.
(Corte di Cassazione, II^ Sezione Civile, Sentenza n. 686 del 17.01.1941).
La norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c., impone all’imprenditore di “adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il 25.01.1943 il Ministro delle Corporazioni, presentava presso la Camera il disegno di legge n. 2262 per l’“estensione dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed asbestosi”.
Costituendo anche un indennizzo, che venne approvato con la l. 455 del 12.04.1943.
Fino ad arrivare all'art. 32: “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, interesse della collettività” .