Legge di stabilità 2015 vittime amianto

Vittime amianto legge stabilità 2015. L'Avv. Ezio Bonanni ha pubblicato il testo della L. 190/2014, in materia di amianto, per consentire la tutela dei diritti delle vittime. La legge di stabilità 2015 vittime amianto è uno degli strumenti per affrontare e risolvere il problema amianto. 

Legge 23.12.2014 n. 190, G.U. 29.12.2014

Infatti, con questa legge di stabilità 2015 vittime amianto, sono stabilite una serie di misure rilevanti per quanto riguarda la bonifica amianto e di benefici contributivi di natura previdenziale. 

Art. 1, co. 50: bonifica SIN - siti contaminati da amianto

Infatti, per poter bonificare i siti di interesse nazionale dalla presenza di amianto, è previsto uno stanziamento di 45mln. In particolare, 25 dei 45mln, sono stati stanziati per il sito di Casale Monferrato.

 

Infatti l'art. 1, co. 50, L. 190/2014, stabilisce:

 

"Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli".

Art.. 1, co. 112: confermati i benefici amianto revocati

In alcuni casi, i certificati amianto erano stati revocati. In particolare, ci riferiamo al caso Genova, per cui, vi erano state molte revoche da parte dell'INAIL. 

 

Lo stesso INPS aveva revocato le pensioni, che erano state liquidate, in seguito all'accredito dei benefici amianto, ed è per questo che il Governo è intervenuto.

 

"Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

 

Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024".

Art. 1, co. 115: pensione lavoratori amianto in mobilità

In alcuni casi, dopo l'accredito delle maggiorazioni amianto con il coefficiente 1,25, valido ai soli fini dell'entità delle prestazioni, c'è stata la necessità di intervento. Infatti, le crisi aziendali e la mobilità generalizzata di un gran numero di lavoratori per aziende che hanno cessato l'attività lavorativa, ha reso necessario l'intervento del Governo.

 

Nel testo dell'art. 1, co. 115, L. 190/2014:

 

"Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si e' realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2015". 

Art. 1, co. 116: le prestazioni del Fondo Vittime Amianto

Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 1, co. 116, L. 190/2014

In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,  n.  257,  e  successive modificazioni, si applicano ai fini  del  conseguimento  del  diritto alla decorrenza del trattamento  pensionistico  nel  corso  dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati,  sulla  base  della normativa  vigente  prima   dell'entrata   in   vigore   del   citato decreto-legge n. 201 del 2011,  anche  agli  ex  lavoratori  occupati nelle  imprese  che  hanno  svolto  attività di  scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di  lavoro  per  effetto della chiusura, dismissione  o  fallimento  dell'impresa  presso  cui erano occupati e il cui sito e' interessato da piano di  bonifica  da parte dell'ente territoriale, che  non  hanno  maturato  i  requisiti anagrafici e  contributivi  previsti  dalla  normativa  vigente,  che risultano  ammalati  con  patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. 

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