Pensione privilegiata: riconoscimento e tutela legale

La pensione privilegiata è corrisposta a chi abbia contratto un'infermità per causa di servizio. Questa prestazione è definita privilegiata perché non richiede una determinata età anagrafica o il possesso del requisito assicurativo e contributivo.

 

Tuttavia, con la Legge Fornero, nello specifico art. 6 della legge 201/2011, i trattamenti privilegiati sono erogabili solamente agli appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), alle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

 

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Pensione privilegiata: consulenza legale

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Pensione privilegiata: a chi spetta e come funziona

Il trattamento privilegiato presuppone il nesso causale. Il rapporto di causalità consiste nella riconducibilità dell’infermità allo svolgimento dell’attività lavorativa.

 

L’attribuzione dei benefici previdenziali privilegiati avviene in misura proporzionale al grado di invalidità contratta dal dipendente. Il DPR 834/1981 prevede due tabelle:

  • A è relativa a lesioni che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo;
  • B riguarda infermità che comportano indennità una tantum.

Il presupposto per ottenere la prestazione è che le infermità siano dipendenti da causa di servizio “non suscettibili di miglioramento" (art. 67, comma 1, DPR 1092/1973).  Perciò le lesioni possono anche prescindere dall’inabilità al servizio e non necessariamente comportano la risoluzione del rapporto di servizio.

Pensione privilegiata ordinaria e tabellare

Le forze a ordinamento militare e civile hanno diritto a due tipi di pensionamenti: 

  • ordinaria, cioè un trattamento sostitutivo della normale pensione;
  • tabellare, assimilabile al trattamento privilegiato di guerra.

La prima è pari al 100% della retribuzione pensionabile, se le infermità sono ascrivibili alla prima categoria della Tabella A. Si riduce poi di volta in volta del 10%, fino a equivalere al 30% all’ottava categoria.

 

Invece, la seconda spetta ai militari di truppa e ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva e ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale che abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell’integrità fisica. Essa non viene liquidate in base alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle, con categorie d'importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità.

Come fare domanda per la pensione privilegiata?

L’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è d’ufficio. Prende il via alla cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente dovuta a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

 

Se l’infermità non è ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’iniziativa è a domanda. In questa ipotesi la vittima, entro cinque anni dalla cessazione, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento. Il termine diventa dieci anni in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica (art. 169, comma 1, DPR 1092/1973).

 

Affinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la domanda deve essere presentata entro due anni. Oltre il termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati (art. 191 DPR 1092/1973).

 

Se l’infermità peggiora, la vittima può in qualsiasi momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e l’eventuale riliquidazione della pensione. Questa è denominata domanda d’aggravamento. Può essere respinta non più di due volte per la stessa infermità o lesione. È ammessa tuttavia un’ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.

Come si calcola pensione privilegiata?

La pensione privilegiata equivale all’ultima retribuzione quando l’invalidità è di prima categoria. Si ridurrà del 10 % per ogni categoria fino all’ottava, quando la pensione sarà equivalente al 30% della retribuzione.

Le pensioni di settima e ottava categoria saranno poi incrementate dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio prestato, qualora si abbiano almeno 5 anni di servizio effettivo, senza aver ancora maturato la pensione minima. L’importo della pensione privilegiata così determinata non può essere superiore all’ammontare della pensione normale (44%).

 

Se chi ha contratto l’infermità era allievo d’accademia, la pensione sarà determinata in base al grado che rivestiva all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico che sarebbe spettato nel grado, qualora si fosse rimasti nello stato di sottufficiale.

 

Con un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, la pensione potrà essere liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4 comma, DPR 1092/73).

 

Per i militari e i graduati di truppa, la pensione viene liquidata in rapporto alla gravità della menomazione subita, senza riferimento alla paga percepita. Invece per i militari “di carriera”, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, vengono corrisposti gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza.

Cumulabilità e reversibilità ai superstiti

Nel caso di coesistenza di due lesioni delle categorie dalla terza all'ottava, il trattamento di risulta dal cumulo di esse. Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria dell'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità. Infine se due o più lesioni sono della prima e seconda categoria, il soggetto ha diritto all’assegno di cumulo.

 

La pensione privilegiata è cumulabile con altri trattamenti stipendiali o pensionistici, purché spettanti in un ambito lavorativo diverso da quello in cui si è contratti l’infermità. Tuttavia non è compatibile con altre prestazioni come rendite INAIL e ulteriori trattamenti a carico dello Stato o Enti Pubblici.

 

Inoltre, in caso di decesso, il trattamento privilegiato risulta reversibile a favore dei superstiti della vittima.

Non è prevista l'esenzione IRPEF sulla pensione

La risposta n.63 dell'Agenzia delle Entrate, confermata da Cass. 26912/2021, stabilisce che non è prevista l'esenzione IRPEF sulla pensione privilegiata.

 

La pensione privilegiata ordinaria, riconosciuta a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio, avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro. Per questo motivo non può beneficiare dell’esenzione IRPEF, prevista per le pensioni di natura “risarcitoria” come le pensioni di guerra.

 

"Donde la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall’imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari)".

Altri riconoscimenti e prestazioni per le vittime

Gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza possono subire lesioni o infermità durante il servizio a causa di un evento traumatico circoscritto, come nell’infortunio sul lavoro, oppure di una prolungata esposizione a condizioni ambientali invalidanti.

 

Per esempio sono dannose per la salute le esposizioni ad agenti cancerogeni come l’amianto, l’uranio impoverito, il gas radon e le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. In particolare l’asbesto può causare fenomeni infiammatori e portare lo sviluppo di gravi patologie asbesto correlate, come il mesotelioma. Ciò è confermato anche nell'ultima monografia IARC.

Ci sono poi altri fattori di rischio per i militari, come una vaccinazione errata. Infatti, dei rischi che corrono i militari italiani se n’è occupata la Commissione d’Inchiesta sull’uranio impoverito. Oltre alla presenza di amianto, uranio impoverito e altri cancerogeni, è emersa la problematica delle pratiche vaccinali non corrette. Lo stesso Avv. Ezio Bonanni, nell’audizione del 06.12.2017 presso la Commissione Parlamentare d’Inchiesta, contesta al Ministero della Difesa una serie di condotte dannose per le Forze Armate e dell’Ordine.

 

Chi contrae una malattia professionale ha diritto al riconoscimento della causa di servizio. In seguito si possono richiedere prestazioni aggiuntive come l’equo indennizzo, la pensione privilegiata e il riconoscimento dello status di vittima del dovere

Inoltre la vittima può ottenere il rimborso delle spese mediche e di degenza e gli assegni accessori, come:

  • assegno di superinvalidità;
  • indennità di assistenza e accompagnamento;
  • assegno d'integrazione per i familiari a carico;
  • assegno di cumulo per infermità;
  • indennità speciale annua;
  • assegno di incollocabilità.