Forze armate: indennizzo e risarcimento per infortunio

In caso di infortunio sul lavoro, le Forze Armate non rientrano tra i soggetti tutelati dall'assicurazione INAIL. Perciò a chi appartiene a questa categoria non si applica il TU 1124/1965, ma essi godono di una tutela particolare, diversa rispetto a quella di tutti gli altri lavoratori dipendenti.

 

Infatti l’art. 12-bis del decreto legge 11/2009 ha chiarito che quelle disposizioni “non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia".

 

L’Avvocato Bonanni e il suo studio legale forniscono consulenze legali a tutte le vittime di infortunio sul luogo di lavoro o malattia professionale, in particolare per tutti coloro che fanno parte delle Forze Armate e dell’Ordine.

Assistenza legale per le Forze Armate

Forze armate infortunio

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Testo Unico per le regole in ambito di ordinamento militare

I militari, durante lo svolgimento del proprio servizio, si trovano spesso esposti a rischi. Tuttavia alcuni pericoli a cui incorrono possono oltrepassare i confini di quel "rischio ordinario" tipico delle loro specifiche funzioni e attività professionali. Si tratta, per esempio, del pericolo di esposizione ad agenti cancerogeni, come l’uranio impoverito o l’amianto. In particolare quest’ultimo può provocare l’insorgere di fenomeni infiammatori che possono causare gravi patologie asbesto correlate. Ciò è confermato dall’ultima monografia IARC.

 

Se la malattia o l’infortunio è collegato allo svolgimento delle proprie mansioni si può chiedere il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere. In questo modo è possibile ottenere indennità aggiuntive e determinate prestazioni assistenziali.

 

Tuttavia, a tutela di Forze Armate e di Polizia non c’è l’assicurazione INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). Va invece considerato il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in ambito di ordinamento militare (d.p.r. n. 90/2010).

Questo documento esplicita tutte le regole per l’infortunio sul lavoro di Forze Armate e stabilisce che comunicazioni o segnalazioni devono essere inviate alla Direzione generale della Sanità militare. Sarà poi la Direzione generale della Sanità militare a comunicare all’INAIL e all’IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) i dati in suo possesso inerenti agli infortuni e alle malattie del personale militare.

 

Solo per gli eventi particolarmente gravi (art. 553), invece, si apre un’inchiesta interna condotta da parte delle Forze di Polizia o Forze Armate di competenza, per danni sia a cose sia a persone.

Forze Armate: risarcimento danni in caso di infortunio

L’Amministrazione ha il dovere di garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Tuttavia, in caso di negligenza e di conseguenti danni alla salute da parte dei militari, quest’ultimi possono richiedere l’integrale risarcimento danni. Infatti, in base all’art. 2087 c.c. in merito alla responsabilità contrattuale tra dipendente e datore di lavoro, l’Amministrazione ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità fisica di chi presta servizio sotto la sua tutela.

 

Affinché il militare abbia diritto al risarcimento, però, bisogna dimostrare il nesso causale tra il servizio e il danno alla salute, causato da precise responsabilità della Pubblica Amministrazione. Questa correlazione viene dimostrata dalla relazione del CTU (consulente tecnico d’ufficio), che si pone alla base dell’intera istruttoria per il riconoscimento del risarcimento. Se il CTU conferma la responsabilità dell’Amministrazione per la malattia del dipendente, questo avrà diritto a ottenere un doppio risarcimento del danno biologico e del danno morale soggettivo.

 

Il Tribunale amministrativo può poi decidere di quantificare il danno, utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano. Queste servono per dare una valutazione in termini percentuali all'invalidità permanente, all'inabilità temporanea assoluta e per personalizzare il valore del ristoro in merito alle circostanze particolari.

Forze Armate: il ruolo del VI Reparto

Il ruolo svolto dal VI Reparto contenzioso e affari legali è fondamentale nell’ambito della tutela delle Forze Armate. Questo cura l’attività consultiva, il contenzioso avanti alle giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile, le transazioni, gli accordi bonari, le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile. Inoltre si occupa della fase giurisdizionale dei procedimenti, volti al recupero di danni erariali e ogni altra attività riguardante le competenze delle strutture del Segretariato generale e delle Direzioni generali.

 

Infine svolge attività di coordinamento, traccia gli indirizzi di carattere generale anche a fini deflattivi, liquida i danni alle proprietà private, tratta l’infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi o convenzioni internazionali e cura le liquidazioni per risarcimenti danni e per spese per liti imputabili a capitoli di propria competenza.

 

Il VI Reparto è retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della Difesa ed è articolato in vari uffici con diversi compiti, tra cui:

  • informatica, telematica, tecnologie avanzate e armamenti terrestri;
  • lavori e demanio;
  • armamenti aeronautici, aero navigabilità e contrattualistica per i materiali di commissariato e di servizi generali;
  • armamenti navali e di infortunistica relativa ad attività regolate in seno alla NATO o altre convenzioni internazionali.