Home>>Benefici contributivi amianto
I benefici contributivi amianto sono maggiorazioni contributive, riconosciute dall'art. 13 della L. 257/1992, con cui i minerali di amianto sono stati posti al bando in Italia. Proprio in relazione ai danni amianto, furono stabiliti degli indennizzi contributivi, sia per i lavoratori delle miniere, sia per quelli esposti, sia per quelli che si erano o si sarebbero ammalati.
L'accredito delle maggiorazioni amianto era pari al 50% del periodo di esposizione lavorativa, utile sia al prepensionamento che alla rivalutazione dei ratei.
L'Avv. Ezio Bonanni, fin dal gennaio 2000, ha iniziato la tutela legale vittime amianto per l'accredito previdenziale di contributi aggiuntivi utili per il prepensionamento e per l'aumento della pensione. Inizialmente, le contribuzioni amianto erano state utilizzate solo in maniera circoscritta e per i dipendenti Ethernit.
Invece, l'Avv. Ezio Bonanni è riuscito a dimostrare che queste maggiorazioni contributive, anche per chi non fosse già malato, spettassero a tutti i lavoratori esposti all'amianto.
Per questi motivi, inizialmente, nella provincia di Latina e nel Lazio, è iniziata una forte mobilitazione, con le domande amministrative depositate all'INPS, e i primi giudizi.
Ancora a tutt'oggi, lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni si caratterizza per la tutela legale dei lavoratori esposti amianto per ottenere i contributi amianto.
La legge amianto benefici contributivi contiene una doppia possibilità per il lavoratore esposto amianto:
Il calcolo delle c.d. maggiorazioni contributive è molto importante, oltre, naturalmente, al coefficiente. Se si applica la nuova normativa dell'art. 47, L. 326/03, è chiaro che il coefficiente è sempre 1,25 e troverà applicazione al momento del pensionamento sull'entità dei ratei. Se, invece, si applica la precedente normativa dell'art. 13, co. 8, L. 257/1992, oppure, l'art. 13, co. 7, L. 257/1992, evidentemente, c'è il diritto al pensionamento.
Per chi è già in pensione, invece, ottiene la ricostituzione della posizione contributiva e, quindi, la riliquidazione della pensione. In quest'ultimo caso, con l'adeguamento dei ratei, e con la liquidazione della differenza sui ratei pregressi, con decorrenza dai 5 anni antecedenti la domanda amministrativa.
Ai fini del calcolo dell'entità delle contribuzioni con il coefficiente 1,5, occorre osservare che la maggiorazione è pari al 50% del periodo. In sostanza, si tratta di un prolungamento contributivo. In questo modo, si permette al lavoratore di andare in pensione prima. Questo diritto, sussiste anche per i lavoratori delle miniere o cave di amianto, ai sensi dell'art. 13, co. 6, L. 257/1992.
Invece, come detto, per coloro che sono stati solo esposti, e, quindi, hanno depositato la domanda con la nuova legge, e non avevano maturato il diritto a pensione alla data del 02.10.2003, il coefficiente è sempre 1,25.
Inoltre, quest'ultimo è valido solo al momento del pensionamento per adeguare l'entità della prestazione.
L'amianto provoca tumori e malattie gravi, che insorgono spesso, in seguito ad intensa e prolungata esposizione. Innanzitutto, le patologie di natura infiammatoria, e in seguito quelle cancerogene, che hanno maggiori tempi di latenza, che colpiscono il tratto respiratorio e gastrointestinale. Il tutto è, ormai, pacificamente accertato con unanime consenso scientifico.
Nel corso degli anni, anche ulteriori patologie sono state inserite tra quelle asbesto correlate. Infatti, nell'ultima monografia IARC, si fa riferimento anche al tumore della laringe e delle ovaie, e di ulteriori evidenze scientifiche per gli altri cancri. Recentemente, anche il colangiocarcinoma deve essere inteso come malattia asbesto correlata, con conseguente diritto sia all'indennizzo INAIL, che ai contributi amianto.
Esposizione dovuta o all'attività di lavoro in luoghi con presenza di materiali di amianto, o a causa dell'utilizzo di amianto quale materia prima. L'INAIL riconosce queste infermità nelle liste malattie professionali.
Nella Lista I, sono contemplate le malattie asbesto, la cui origine lavorativa è di “elevata probabilità":
Poi ci sono le malattie della lista II e cioè i tumori alla faringe, stomaco e colon retto e quelli della lista III, e cioè, il tumore dell'esofago. In questi casi, non vi è la presunzione legale di origine. Quindi, per questi ultimi, l'onere della prova è a carico del lavoratore. Tuttavia, dimostrata l'origine professionale asbesto correlata, si ha diritto ai c.d. benefici contributivi con il coefficiente 1,5. Con l'art. 13, co. 7, L. 257/92, si superano tutta una serie di criticità che, invece, caratterizzano gli amianto benefici pensionistici con l'art. 13, co. 8, L. 257/92.
La norma non fa riferimento ad alcun limite del grado invalidante e non contiene limiti di soglia. Invece, il riconoscimento degli amianto benefici pensionistici, ex art. 13 co. 8 l. 257/92, richiede un'esposizione qualificata.
Le patologie contemplate nella tabella I delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL, infatti, sono assistite da presunzione legale di origine. La sola presenza della noxa patogena nell’ambiente lavorativo, ne determina il diritto al riconoscimento amianto e dunque all’indennizzabilità. (anche ai sensi di Cass., Sez. lav., n. 30438/2018).
In ogni caso, è sufficiente anche al fine di ottenere la certificazione di esposizione ad amianto ex art. 13 comma 7 L. 257/1992, e dunque la rivalutazione amianto dall’INPS, anche nella non creduta ipotesi in cui grado invalidante della patologia fosse ritenuto inferiore al 6%. (sempre Cass., Sez. lav., n. 30438/2018).
Per queste malattie, è quindi sufficiente la prova della presenza dell'asbesto amianto nell'ambiente lavorativo, per ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, senza dover superare alcune valore limite amianto. (Cass., Sez. Lav., n. 23653/16).
Quindi, a questo punto, si può ottenere il riconoscimento della malattia professionale asbesto correlata, e allo stesso tempo dei contributi amianto.
È necessario chiedere all'INAIL il rilascio del certificato esposizione amianto. L'Avv. Ezio Bonanni ha dimostrato, nella sua difesa legale, che non è necessario dimostrare la soglia delle 100 ff/ll ma, soprattutto, che si supera il problema della decadenza per coloro che non hanno presentato la domanda all'INAIL entro il 15.06.2005. In più, si supera anche il problema della prescrizione amianto.
Ottenuta la certificazione, il lavoratore deve depositare la domanda amministrativa all'INPS. Con la domanda amministrativa all'INPS si deve specificare di essere stati colpiti da malattia asbesto correlata riconosciuta dall'INAIL e chiedere l'accredito delle maggiorazioni contributive. Alla domanda va allegato il certificato INAIL esposizione amianto.
L'INPS deve decidere, entro 120 giorni, in caso contrario, il mancato riscontro si considera silenzio rigetto, avverso il quale si può proporre il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale. Nel caso in cui, anche il ricorso amministrativo fosse rigettato, si ha la definizione della procedura amministrativa, che è prodromica all'azione giudiziaria. Quest'ultima si propone con ricorso ex art. 442 c.p.c.. Quindi, la domanda giudiziale va proposta al Giudice del Lavoro nel luogo di residenza del lavoratore, e debbono essere allegati i riconoscimenti. La causa può essere iniziata, anche con il solo riconoscimento INAIL di malattia professionale, anche senza la certificazione.
In corso di causa è importante dimostrare il periodo di lavoro in esposizione ad amianto e, quindi, si dovranno indicare dei testimoni in grado di riferire sulla presenza di amianto. Inoltre, è molto utile acquisire i piani di lavoro per lo smaltimento amianto, e il documento di valutazione del rischio ed ogni altro documento utile. L'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto significativi risultati di coloro che avevano ottenuto il riconoscimento del danno biologico amianto.
Nel caso di lavoratori che non siano stati attinti da nessuna patologia, l'unica via per ottenere l'accredito delle maggiorazioni amianto è quella di utilizzare l'art. 13, co. 8, L. 257/1992. Tuttavia, nel tempo, la norma è stata modificata, con l'art. 47, L. 326/03, che ha introdotto delle modifiche.
Innanzitutto, il beneficio è stato ridotto al coefficiente 1,25, valido solo al momento del pensionamento per rivalutare la prestazione. Inoltre, è stata imposta la domanda all'INAIL entro 6 mesi dal D.M. 27.10.2004, e, quindi, il 15.06.2005.
Coloro che non hanno presentato la domanda all'INAIL benefici amianto, sono decaduti. In sede di conversione dell'originario D.M., è stato introdotto l'art. 47, co. 6 bis, che ha salvaguardato coloro che avevano maturato il diritto a pensione, o che avevano fatto già la domanda in precedenza.
Questa platea è stata, poi, ampliata con l'art. 3, co. 132, L. 350/03, che fa riferimento alla sola maturazione del diritto alla data del 02.10.2003, senza riferimento al diritto a pensione.
Tuttavia, sull'interpretazione di queste norme, si è scatenato un enorme contenzioso. La questione è stata affrontata nella recente conferenza stampa del 13.10.2020 (Rischio amianto in Italia, diritti negati alle vittime). Per questi motivi, è diventato sempre più arduo ottenere la tutela dei diritti dei lavoratori esposti all'amianto.
Gli atti di indirizzo ministeriali, costituiscono l'accertamento da parte del Ministero del Lavoro della sussistenza del rischio amianto. L'esposizione doveva essere superiore alle 100 ff/l nella media delle 8 ore lavorative, almeno fino al 2 ottobre 2003 o fino all’inizio delle bonifiche.
Nel caso di attività di lavoro in esposizione ad asbesto, in siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale, è previsto il prolungamento e la maggiorazione della pensione.
Si prende in considerazione, il coefficiente 1,5 dal 1992 fino all’inizio delle bonifiche dell’amianto o fino al 2 ottobre 2003 (art. 1, commi 20, 21 e 22, Legge 247/2007).
Per accedere a questo diritto, è necessario aver richiesto il certificato di esposizione all’INAIL entro il 15 giugno 2005 e la domanda di prolungamento entro l’11 maggio 2009.
Infatti, non vi può essere selezione tra lavoratori, e ciò che rileva è proprio l'esposizione e l'atto di indirizzo è una prova. Tra gli atti di indirizzo ricordiamo quello che riguarda i marittimi, a lungo tempo esclusi, perché assicurati IPSEMA, ovvero per divieto di cumulo rispetto allo sbarco. In seguito all'atto di indirizzo del Ministro Sacconi anche i lavoratori marittimi possono beneficiare più agevolmente dei c.d. benefici amianto:
In caso di esposizione qualificata pari o superiore a 100 fibre/litro per almeno dieci anni, il coefficiente per i benefici contributivi è stato ridotto all’1,25%. Questo coefficiente è utile al calcolo rivalutazione contributiva amianto. Il coefficiente in questa misura, è utile ai soli fini della rivalutazione dell’entità economica della prestazione e non permette il prepensionamento.
Questo beneficio, si applica anche ai lavoratori rimasti esposti in attività che in precedenza non erano soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La domanda per il riconoscimento esposizione amianto dei periodi, andava presentata tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005.
Per dimostrare un’esposizione a una soglia maggiore di 100 fibre/litro, di polveri e fibre di asbesto si utilizza la legge scientifica elaborata dall’INAIL. A questa legge, vanno aggiunti i valori della banca dati Amyant INAIL.
In questo modo, viene effettuato il calcolo complessivo dell’esposizione, con cui si dimostra il superamento della soglia delle 100 ff/ll per ogni anno e per oltre 10 anni.
Questo calcolo, permette di ottenere la condanna dell’INPS all’accredito dei benefici contributivi per esposizione ad amianto.
L’art. 4 del DM 27.10.2004 prevede il divieto di cumulo. Ciò significa che, in caso di svolgimento delle attività di cui al punto c), non è possibile cumulare i benefici del DM 27.10.2004, con altri che anticipino il diritto a pensione.
Per esempio, con quelli spettanti per i lavori usuranti, per servizi di confine e per i servizi prestati dai lavoratori portuali.
Conseguentemente, al momento del pensionamento il lavoratore dovrà scegliere se usufruire degli amianto benefici di cui al DM 27.10.2004 o ad altri benefici. Non rientrano nel divieto di cumulo, i benefici previdenziali dovuti ad un particolare status del lavoratore, o derivanti da particolari infermità di oggetto di tutela previdenziale.
Il termine di decadenza, per il deposito della domanda amianto INAIL (15 giugno 2005) non si applica a tutti i lavoratori esposti amianto. Grazie all'intervento dell’Avv. Ezio Bonanni (Tribunale di Civitavecchia, sentenza n. 110/2009), migliaia di lavoratori hanno potuto evitare la decadenza dal diritto al prepensionamento. Anche in seguito al mancato deposito, della domanda di certificazione all'Inail nel termine delle 15 giugno 2005.
Conservano il loro diritto quei lavoratori che:
Come abbiamo già anticipato con la spiegazione delle modalità di accesso dei benefici amianto per i lavoratori malati, occorre pur sempre una domanda all'INPS. Quindi, il lavoratore che vuole ottenere l'accredito dei benefici contributivi per esposizione ad amianto deve presentare la domanda amministrativa all'INPS. In questo modo, si procede con l'istruttoria. Solitamente, deve essere allegato anche il certificato INAIL esposizione ad amianto art. 13, co. 8, L. 257/92.
Il lavoratore che non ha ottenuto tale certificazione dall'INAIL può, comunque, procedere con la domanda amministrativa. Ques'ultima è sempre necessaria perché il beneficio previdenziale, che è valido a fini pensionistici, come quello amianto, deve essere sempre richiesto. Il lavoratore deve, sempre e comunque, chiedere all'INPS l'accredito delle maggiorazioni contributive, e l'ente deve pronunciarsi.
Anche se in via di principio l'INPS rigetta tutte le domande amministrative se non sono corredate da certificazione, comunque sia, la domanda amministrativa è prodromica anche all'azione giudiziaria. Infatti, senza il preventivo espletamento dell'azione amministrativa, non può essere proposto il ricorso giudiziario.
È molto importante anche tener conto del fatto che si applica, anche alle maggiorazioni amianto, la decadenza triennale, per cui, decorsi tre anni dall'esaurimento del procedimento amministrativo, si ha la decadenza.
In questo caso, l'estinzione è totale del diritto. Per questi motivi, l'Avv. Ezio Bonanni raccomanda di agire immediatamente dopo il rigetto, anche dopo il silenzio rigetto. Si deve tener presente che il termine massimo di durata del procedimento amministrativo è di 300 giorni. Per questi motivi, il termine ultimo per l'azione giudiziaria, non può essere superiore ai 3 anni e 300 giorni.
Recentemente la Corte di Cassazione, sentenza 2243/2023, ha affermato il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005 e che in molti casi non è necessaria la domanda all’INAIL. In particolare fa riferimento ai pensionati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003. Infatti, solo con l’art. 47 della L. 326/2003 era stata inserita la decadenza per coloro che non avessero presentato la domanda all’INAIL prima del 15.06.2005.
Nello specifico la sentenza, depositata il 25.01.2023, menziona gli errori commessi dalla Corte di Appello di Roma e precisa che:
"alla luce delle considerazioni che precedono la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la mancata presentazione della domanda di certificazione all’INAIL".
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25000/2014 ha affermato la natura risarcitoria dei benefici amianto e li ha assoggettati a prescrizione in 10 anni. (art. 2946 Codice Civile).
Il termine di prescrizione, decorre dal momento della consapevolezza del diritto alle maggiorazioni e dalla conoscenza della sua violazione. (Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 2856/2017)
È consuetudine, far decorrere il termine dal momento della presentazione della domanda all’INAIL.
Le ultime sentenze, hanno modificato questo orientamento, e sono state sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale.
Molto è stato fatto in questo senso dallo studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni, che è riuscito ad ottenere, il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS.
Leggi di più sulla legislazione in materia di benefici amianto:
Per approfondire, vai su Legislazione e giurisprudenza asbesto o su Leggi amianto / asbesto
Per la tutela lavoratori esposti amianto dalla Legge Fornero pensioni, oltre le modifiche alla stessa legge Fornero, tra cui quota 100, si può invocare la norma dell'art. l'art. 24, comma 3, D.L. 201/2011 (convertito in Legge 241/2011). Questa norma stabilisce che le norme della Legge Fornero non si applicano a colore che alla data del 31.12.2011 avevano maturato il diritto a pensione.
I lavoratori esposti ad amianto hanno diritto a tutte le tutele. Oltre all'indennizzo INAIL e ai benefici amianto, e per coloro che non hanno maturato la pensione, si può, comunque, accedere al prepensionamento, vi è comunque il diritto al risarcimento danni. L'amianto ha avuto elevato utilizzo in Italia, e in molti casi, sono ancora in corso delle epidemie.
Per questi motivi, l'Avv. Ezio Bonanni, ha costituito nel suo studio legale, un pool di avvocati che assistono le vittime e i loro familiari. In questo modo, è possibile ottenere la più ampia tutela, rappresentanza e difesa delle vittime amianto, anche in ambito previdenziale, che non è l'unico.