Gli Ecoreati e la tutela penale dell'ambiente

La Legge 68/2015 riguarda la riforma dei reati ambientali, ovvero degli ecoreati. Questa norma ha l'obiettivo di garantire protezione alla salute dell'uomo ma soprattutto all'ambiente e i beni naturali.

 

Difatti, con questa nuova legge, sono resi disponibili nuovi strumenti per interdire le condotte pericolose e dannose per l'ambiente.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

La legge sugli ecoreati integra l'art. 434 Codice Penale, che è stato il presupposto per l'azione nel Processo Eternit. Ed è proprio in tale contesto che è emersa la necessità di integrare le originarie disposizioni sul disastro ambientale.

Legge 68/2015: art. 1 - delitti contro l'ambiente

Art. 1

 

1. Dopo il titolo  VI  del  libro  secondo  del  codice  penale è inserito il seguente:

 «Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

Inquinamento ambientale: art. 452-bis

Art. 452-bis: inquinamento ambientale

 

È  punito  con  la reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro  10.000  a  euro 100.000  chiunque  abusivamente  cagiona  una  compromissione  o  un deterioramento significativi e misurabili:

 

1) delle  acque  o  dell'aria,  o   di   porzioni   estese   o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,  della flora o della fauna.

 

Quando l'inquinamento è prodotto in un' area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o vegetali protette, la pena è aumentata.

Morti o lesioni a conseguenza dell'inquinamento ambientale

Art. 452-ter: Morte o lesioni come conseguenza  del  delitto  di inquinamento ambientale.

 

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta  dal  reo,  una  lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha  una durata non superiore ai 20 giorni,  si  applica  la  pena  della reclusione da due anni e sei mesi a sette  anni; 

  • Se  determina una lesione grave, la pena della reclusione da tre a  otto  anni; 
  • Se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro  a nove anni; 
  • Se ne deriva la morte, la pena della reclusione da  cinque a dieci anni.

Nel caso di morte o lesione di più persone, si applica la pena che dovrebbe  infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Legge 68/2015: art. 452 - quater - disastro ambientale

Art. 452-quater: Disastro ambientale.

 

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

  1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  3. l'offesa  alla  pubblica  incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o vegetali protette, la pena è aumentata. 

Art. 452 - quinquies - delitti colp0si contro l'ambiente

Art. 452-quinquies: Delitti colposi  contro  l'ambiente. 

 

Se taluno dei fatti  di  cui  agli  articoli  452-bis  e  452-quater è commesso per colpa, le  pene  previste  dai  medesimi  articoli  sono diminuite da un terzo a due terzi.

 

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente  deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di  disastro  ambientale  le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale radioattivo

Art. 452-sexies: Traffico  e  abbandono  di  materiale  ad  alta radioattività.

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona  o  si  disfa  illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

 

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

  1. delle  acque  o  dell'aria,  o   di   porzioni   estese   o significative del suolo o del sottosuolo;
  2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
  3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Impedimento del controllo: art. 452 - septies

Art. 452-septies: Impedimento del controllo

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando  artificiosamente  lo  stato  dei luoghi, impedisce, intralcia  o  elude  l'attività di  vigilanza  e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del  lavoro,  ovvero  ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a  tre anni. 

Circostanze aggravanti: art. 452 - octies

Art. 452-octies: Circostanze aggravanti

 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo  articolo  416 sono aumentate.

 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di  concessioni,  di  autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

 

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un  pubblico  servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Aggravante ambientale: art. 452 - novies

Art. 452-novies: Aggravante ambientale.

 

Quando un fatto  già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio. 

Ravvedimento operoso: art. 452 - decies

Art. 452-decies: Ravvedimento operoso.

 

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai  sensi  dell'articolo 452-octies, nonché per  il  delitto  di  cui  all'articolo  260  del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi  nei  confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa  venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove  possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e  diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove  il  giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento  per  un  tempo  congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile  per  un  periodo  massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Confisca: art. 452 - undecies

Art. 452-undecies: Confisca.

 

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta  delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies,  452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto  del  reato  o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

 

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

 

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella  disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per  la  bonifica  dei luoghi.

 

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di  ripristino dello stato dei luoghi. 

Ripristino dello stato dei luoghi: art. 452 - duodecies

Art. 452-duodecies: Ripristino dello stato dei luoghi.

 

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della  pena  su richiesta delle parti  a  norma dell'articolo  444  del  codice  di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del  presente codice.

 

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.   

Omessa bonifica: art. 452 - terdecies

Art. 452-terdecies: Omessa  bonifica.


Salvo  che  il  fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato  per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello  stato  dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

 

2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1 sono premesse le seguenti  parole:  «Salvo  che  il fatto costituisca più grave reato,»;

    b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

 

«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce  condizione  di  non  punibilità  per  le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone  estranee  al  reato.  Quando essa  non  sia  possibile,  il  giudice  individua  beni  di   valore equivalente di cui il condannato abbia  anche  indirettamente  o  per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

 

4. All'articolo 12-sexies, comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola:  «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo  comma,»  e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono  inserite  le  seguenti:   «452-bis,   452-quater,   452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le  seguenti:  «, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n. 152, e successive modificazioni».

 

6. All'articolo 157,  sesto  comma,  secondo  periodo,  del  codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite  le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo».

7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  dopo  le  parole: 

8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno  2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

 

«a)  per  la  violazione  dell'articolo  452-bis,  la  sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

     b) per la  violazione  dell'articolo  452-quater,  la  sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

     c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies,  la  sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

     d) per i delitti associativi aggravati ai  sensi  dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

     e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad  alta radioattività ai  sensi  dell'articolo  452-sexies,   la   sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

      f)  per  la  violazione  dell'articolo  727-bis,  la   sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

     g)  per  la  violazione  dell'articolo  733-bis,  la   sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente  articolo,  si  applicano,  oltre  alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni  interdittive  previste dall'articolo 9, per un periodo  non  superiore  a  un  anno  per  il delitto di cui alla citata lettera a)».

 

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«Parte  sesta-bis.  -  Disciplina  sanzionatoria  degli  illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.   

Ambito di applicazione e prescrizioni: art. 318 - bis e ter

Art. 318-bis: Ambito di  applicazione 

 

1.  Le  disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi  contravvenzionali  in materia ambientale  previste  dal  presente  decreto  che  non  hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno  alle  risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

 

Art. 318-ter: Prescrizioni

 

1. Allo  scopo  di  eliminare  la contravvenzione  accertata,  l'organo  di  vigilanza,  nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria  di  cui  all'articolo  55  del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria  impartisce al contravventore un'apposita  prescrizione  asseverata  tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia  trattata,  fissano per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di  tempo tecnicamente necessario. In  presenza  di  specifiche  e  documentate circostanze non  imputabili  al  contravventore  che  determinino  un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato  per una sola volta, a richiesta del contravventore, per  un  periodo  non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato  che  è  comunicato immediatamente al pubblico ministero;

 

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata  anche  al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio  del  quale opera il contravventore;

 

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose;

 

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di  riferire  al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Verifica dell'adempimento: art. 318 - quater

Art. 318-quater: Verifica dell'adempimento

 

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati  dalla prescrizione;

 

2. Quando  risulta  l'adempimento  della  prescrizione,  l'organo accertatore   ammette   il   contravventore   a   pagare   in    sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una  somma  pari  a  un quarto del massimo  dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine  fissato nella  prescrizione,  l'organo  accertatore  comunica   al   pubblico ministero  l'adempimento  della  prescrizione   nonché   l'eventuale pagamento della predetta somma;

 

3. Quando risulta l'inadempimento  della  prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318 - quinquies: notizie di reato non pervenute

Art. 318-quinquies: Notizie di reato non  pervenute  dall'organo accertatore

 

1. Se il pubblico ministero  prende  notizia  di  una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da  privati  o da pubblici ufficiali o incaricati di un  pubblico  servizio  diversi dall'organo  di  vigilanza  e  dalla  polizia  giudiziaria,  ne dà comunicazione all'organo di  vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli  articoli  318-ter  e 318-quater;

 

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Sospensione del procedimento penale: art. 318 - sexies

Art. 318-sexies: Sospensione del procedimento penale 

 

1.  Il procedimento  per  la  contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero  riceve  una  delle  comunicazioni  di  cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto;

 

2. Nel caso previsto dall'articolo  318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo;

 

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Estinzione del reato: art. 318 - septies

Art. 318-septies: Estinzione del reato

 

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione  impartita dall'organo di vigilanza  nel  termine  ivi  fissato  e  provvede  al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2;

 

2.  Il  pubblico  ministero  richiede   l'archiviazione   se   la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1;

 

3. L'adempimento in un tempo superiore a  quello  indicato  dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a  norma  dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze  dannose o pericolose della contravvenzione con modalità  diverse da  quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Norme di coordinamento e transitorie: art. 318 - octies

Art. 318-octies: Norme di coordinamento e transitorie

1.  Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in  corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».