La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, alla riunione del 15 dicembre 2010, ha stabilito Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto, riportanti nella circolare del 25 gennaio 2011.
La circolare del 25 gennaio 2011 riguarda l’approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto. Viene considerato l’ambito delle attività previste dall’art.249 commi 2 e 4 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n.81, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 3 agosto 2009 n.106
Le attività ESEDI, di cui all’art.249 comma 2 del decreto legislativo 81/2008, vengono identificate in tutte le azioni che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno. Ogni singolo intervento non dovrà durare più di 4 ore. In più non dovranno essere effettuati più di due interventi al mese, che corrispondono ad un livello massimo di esposizioni a fibre di amianto pari a 10 F/L. Questo valore viene calcolato rispetto un periodo di otto ore.
La durata dell’intervento prende in considerazione anche il tempo impiegato per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto, quando è possibile, più di 3 addetti contemporaneamente.
La circolare prevede anche degli allegati, dove vengono elencate: