Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto. Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011 n.30 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246).
Oggetto: Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto. Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011 n.30 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246).
PREMESSA
La Finanziaria 2008 ha istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, il "Fondo per le vittime dell'amianto", finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.
Il decreto interministeriale n.30 del 12 gennaio 2011, entrato in vigore il 13 aprile u.s., di seguito denominato Regolamento, ne ha disciplinato l'organizzazione e il finanziamento, nonché le modalità di erogazione del beneficio. Lo stesso decreto ha disciplinato, altresì, la composizione, la durata in carica e i compiti del Comitato, istituito per la gestione del Fondo.
BENEFICIARI
Hanno diritto alla prestazione del Fondo[1]:
i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all'11% in "regime testo unico" e al 16% in "regime danno biologico") i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e della fibra "fiberfrax", individuati ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell'assicurato
ACCESSO AL BENEFICIO
Il beneficio si configura come una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita, che ne costituisce il presupposto, ed è erogato d'ufficio dall'INAIL, previo trasferimento dei finanziamenti previsti a carico dello Stato e l'incasso degli oneri
previsti a carico delle imprese. Per l'accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.
Il diritto al beneficio decorre dal 1° gennaio 2008 e la prestazione aggiuntiva è applicata alle rendite percepite da detta data.
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA [2]
La prestazione aggiuntiva è calcolata applicando, alla rendita percepita, la misura percentuale definita con decreto interministeriale.
Per gli anni solari già conclusi, la prestazione aggiuntiva è stata fissata dal Regolamento nella misura del 20% per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e del 15% per il 2010.
Per gli anni a decorrere dal 2011, la misura percentuale è calcolata sulla base del rapporto[3] tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo di competenza dei rispettivi anni e la spesa sostenuta dall'INAIL per le rendite dirette e ai superstiti erogate ai beneficiari per gli anni di riferimento.
Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in misura percentuale fissa come sopra indicata, in un'unica soluzione entro il:
- 31 dicembre 2011 per il 2008 e il 2009
- 30 giugno 2012 per il 2010
Dal 2011, la prestazione è erogata mediante due acconti, finanziati utilizzando le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, e un conguaglio, finanziato con le risorse provenienti dall'addizionale riscossa dalle imprese.
- a) Primo acconto
La misura del primo acconto è fissata in una percentuale pari al 10% della rendita percepita e l'importo è erogato mensilmente contestualmente al rateo della rendita stessa, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL. Gli acconti sono corrisposti previo trasferimento delle risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato.
- b) Secondo acconto
E' corrisposto in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato disponibili nel Fondo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento (per es.: per l'anno 2011, il secondo acconto è erogato entro il 30 giugno 2012).
La misura percentuale del secondo acconto è fissata sulla base del rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le spese sostenute per le rendite erogate per l'anno di riferimento, tenuto conto del primo acconto già corrisposto[4]. Con determinazione del Presidente dell'INAIL è definita la misura complessiva dell'acconto (primo più secondo acconto).
- c) Conguaglio e misura complessiva della prestazione aggiuntiva
Il conguaglio è corrisposto in un'unica soluzione, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto(per es.: per l'anno di riferimento 2011, il conguaglio è erogato entro il 30 giugno 2013), con le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dall'addizionale riscossa dalle imprese per l'anno di riferimento. Con il pagamento del conguaglio si conclude la ripartizione, tra i beneficiari dell'anno di riferimento, della complessiva disponibilità dell'intero Fondo per il medesimo anno. La misura del conguaglio è calcolata per differenza tra la misura complessiva della prestazione aggiuntiva spettante (vd nota 3 pag.4) e i due acconti di cui ai punti precedenti. La misura complessiva della prestazione aggiuntiva è calcolata rapportando il Fondo complessivo disponibile (quota trasferita dal bilancio dello Stato e addizionali effettivamente riscosse dalle imprese per l'anno di riferimento) e le spese per le rendite erogate ai beneficiari del Fondo, spettanti, per l'anno di riferimento, alla data della determinazione della misura della prestazione complessiva aggiuntiva. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, sono fissate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e quella del conguaglio. Con decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalità di erogazione. La prestazione aggiuntiva (acconti, conguagli e altri importi), elaborata a livello centrale, è erogata secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL.
La legge finanziaria 2008[5] ha stabilito che il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto è per tre quarti a carico del bilancio dello Stato e per un quarto a carico delle imprese [6]. L'onere a carico dello Stato è stato determinato dalla predetta legge in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Di conseguenza l'ammontare del finanziamento ripartito tra Stato e imprese è il seguente:
(Euro) 2008 2009 2010 2011 e oltre
Totale FONDO 40.000.00 40.000.000 29.333.000 29.333.000
STATO 30.000.000 30.000.000 22.000.000 22.000.000
IMPRESE 10.000.000 10.000.000 7.333.000 7.333.000
ADDIZIONALE SUI PREMI A CARICO DELLE IMPRESE
La predetta legge finanziaria ha disposto che "Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi …".
Il Regolamento[7] ha stabilito che sono tenute al versamento dell'addizionale le imprese assicurate all'INAIL e al soppresso IPSEMA "individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni". Tali imprese sono, secondo un principio di mutualità, quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei suddetti benefici previdenziali, per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le tariffe dei premi approvate con D.M. 12.12.2000 alle seguenti voci, espressamente individuate dal Regolamento[8]:
- a) gestione Artigianato - voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200
- b) gestione Industria – voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220
- c) gestione terziario – voci di tariffa 3620, 4100, 6100,6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220
- d) gestione altre attività – voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100
Stante l'espresso richiamo alle tariffe dei premi, l'addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari di competenza dell'INAIL dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa indicate nel Regolamento. Per quanto riguarda il settore marittimo del soppresso IPSEMA, l'addizionale si applica alle seguenti categorie naviglio: Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale (cod. 11, 20, 21, 30 e 31). L'addizionale per il Fondo amianto riveste natura e funzione di premio, pertanto, la stessa si applica, altresì, ai premi evasi e ai premi liquidati d'ufficio ai sensi dell'articolo 28, comma 8, del T.U., in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni retributive per l'autoliquidazione annuale dei premi. Per la stessa ragione, in caso di mancato o tardato versamento o di evasione, si applica il regime sanzionatorio, previsto dall'articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000, nonché l'esazione coattiva. L'addizionale si applica anche ai premi anticipati in caso di inizio attività e di variazione delle lavorazioni esercitate, per le voci tariffarie e le categorie di naviglio sopra citate.
MISURA E APPLICAZIONE DELLE ADDIZIONALI
Il Regolamento ha stabilito le addizionali nelle seguenti misure[9] :
ANNO PREMI INAIL PREMI ex IPSEMA
2008 1,44% 0,03%
2009 1,44% 0,03%
Dal 2010 1,07% 0,02%
Per gli anni successivi al 2010 le misure suddette possono essere variate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Istituto, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno[10]. Con lo stesso decreto possono essere altresì variati, per gli anni successivi al 2010, i criteri di individuazione delle imprese tenute al versamento dell'addizionale.
APPLICAZIONE PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010
L'addizionale Fondo amianto sui premi ordinari per gli anni 2008, 2009 e 2010 sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, relativi alle imprese classificate alle voci di tariffa ed alle categorie naviglio del settore marittimo individuate dal Regolamento. Al fine di garantire la tempestiva alimentazione del Fondo, funzionale al pagamento delle prestazioni aggiuntive entro le date previste dal Regolamento e secondo le modalità di erogazione già esplicitate, si procederà a determinare e richiedere l'importo complessivamente dovuto per gli anni 2008 e 2009, mediante l'invio di specifica richiesta, gestita a livello centrale. Il versamento dell'addizionale sarà effettuato secondo le ordinarie modalità di pagamento attualmente previste per i datori di lavoro e le imprese di armamento. Successivamente, e con analoghe modalità, si procederà alla richiesta dell'addizionale per l'anno 2010.
Per quanto riguarda l'addizionale dovuta per l'anno 2011, l'INAIL richiederà il pagamento dell'integrazione della rata di premio per l'anno in corso, mediante l'invio di specifica richiesta, gestita a livello centrale, secondo le modalità previste per la riscossione dell'addizionale 2008, 2009 e 2010. La regolazione dell'addizionale sarà operata dai datori di lavoro e dalle imprese d'armamento in sede di autoliquidazione 2012.
A decorrere dal 2012, tenuto conto del carattere strutturale dell'addizionale Fondo amianto e al fine di ridurre i costi di riscossione, l'addizionale sarà versata dai datori di lavoro e dalle imprese d'armamento interessati con l'autoliquidazione annuale dei premi.
Per la gestione del Fondo, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un "Comitato Amministratore" che si avvale delle competenti strutture dell'INAIL. Il Regolamento[11] ne disciplina l'organizzazione, definendone la composizione e i compiti.
Il Comitato è composto da sedici membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate. il Comitato svolge i seguenti compiti:
- predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa
- delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento
- partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva
- vigila sull'affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entità della prestazione del Fondo
- assolve ogni altro compito previsto dal regolamento senza oneri a carico del Fondo medesimo
Il Regolamento, all'art.7, relativamente alla prestazione aggiuntiva, prevede la possibilità di presentare ricorso e individua espressamente i soggetti e i motivi del ricorso stesso. In particolare, i soggetti legittimati sono individuati con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello stesso Regolamento, di cui al precedente paragrafo "Beneficiari". I motivi previsti sono esclusivamente:
- a) la mancata erogazione della prestazione aggiuntiva
- b) l'errata misura corrisposta a titolo di prestazione aggiuntiva
In particolare, in merito ai ricorsi di cui al punto a), si evidenzia che, in considerazione della natura della prestazione aggiuntiva stessa [12] , la relativa motivazione non può riguardare gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione principale (diritto alla rendita, grado di inabilità, riconoscimento della patologia asbesto-correlata e del relativo agente causale). Ogni contestazione relativa a detti elementi costitutivi può essere fatta valere esclusivamente con gli ordinari mezzi previsti dal Testo Unico. Pertanto, i predetti ricorsi sono ipotizzabili nei casi di errori materiali (ad esempio digitazione di codici errati) o derivanti dalla procedura informatica di gestione (ad esempio mancata intercettazione del caso negli archivi centrali) ovvero nella fase di pagamento. Per quanto riguarda i ricorsi di cui al punto b), gli stessi sono relativi ai casi in cui l'importo erogato della prestazione aggiuntiva sia stato determinato dall'Istituto in misura non corretta. Ai ricorsi, previsti dal citato art.7, si applica la disciplina di cui all'art.104 e seguenti del T.U.[13] e, pertanto, devono essere presentati comunicando all'INAIL le relative motivazioni ed allegando la documentazione dalla quale emergano gli elementi a supporto. Il ricorso potrà essere spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o presentato presso le competenti Strutture Territoriali con lettera della quale sia ritirata ricevuta.
Il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 104 T.U. per la presentazione dei ricorsi, decorre:
- nel caso di ricorso avverso la mancata erogazione della prestazione, dalla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento (acconti, conguagli e altri importi)
- nel caso di ricorso avverso la misura della prestazione erogata, dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento di pagamento
Si evidenzia che, in fase di prima applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento, considerato che il pagamento della prestazione aggiuntiva è subordinato alla disponibilità da parte dell'Istituto delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese, i soggetti interessati, al fine di poter utilmente proporre ricorso, dovranno tenere conto dell'effettivo avvio dei primi pagamenti, che sarà reso noto attraverso comunicazione sul sito internet o altra modalità.
Il diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo, si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 c.c.). Il termine decorre:
- dalla data dell'entrata in vigore del Regolamento, 13 aprile 2011, per le rendite costituite precedentemente
- dalla data di costituzione della rendita se successiva all'entrata in vigore del Regolamento
Il diritto a conseguire una diversa misura degli acconti, dei conguagli e di ogni altro pagamento[14] effettuato a titolo di prestazione aggiuntiva si prescrive decorsi cinque anni (art.2948 c.c.) dalla data della comunicazione relativa al provvedimento con cui è disposto il pagamento.
Nulla è modificato, infine, per quanto riguarda la prescrizione del diritto a conseguire la rendita, ovvero la prestazione principale. Si fa presente che, ai fini dell'erogazione della prestazione aggiuntiva, nonché della riscossione dell'addizionale sui premi assicurativi a carico delle imprese, si sta provvedendo alle necessarie implementazioni procedurali. Al rilascio di dette implementazioni saranno diffuse apposite note operative. La prestazione aggiuntiva sarà elaborata a livello centrale e si procederà all'erogazione avviando, dapprima, i pagamenti relativi agli anni 2008 e 2009, per i quali sono state già trasferite le risorse da parte dello Stato. L'avvio dei pagamenti sarà reso noto attraverso specifica comunicazione sul sito internet dell'Istituto.
Allegati
[1] Articolo 2, comma 1, del Regolamento.
[2] Articolo 2 del Regolamento.
[3] Misura prestazione aggiuntiva:
[4] 2° ACCONTO = MISURA % COMPLESSIVA DELL'ACCONTO – 1° ACCONTO:
[5] Articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[6] Articolo 3, comma 1, del Regolamento
[7] Articolo 3, comma 2, del Regolamento
[8] Articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento.
[9] Articolo 3, comma 5, del Regolamento.
[10] Articolo 3, comma 6, del Regolamento.
[11] Articolo 5 del Regolamento.
[12] E' una prestazione accessoria che deriva dalla sussistenza del diritto principale cioè la rendita diretta o a superstite erogata alle vittime dell'amianto e della fiberfrax.
[13] In considerazione a quanto stabilito, in merito alle procedure amministrative in materia previdenziale e assistenziale, dalla legge n.533/1973 che ha riformato il processo del lavoro, il termine di 60 giorni previsto dall'art.104 T.U. non ha carattere perentorio, pertanto l'opposizione può essere presentata in ogni momento purché nei termini di prescrizione
[14] Ad esempio le prestazioni aggiuntive per gli anni 2008, 2009 e 2010 erogate in una unica soluzione.