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Vittime del dovere: la tutela dello studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni. Tutela delle vittime per le attività in favore della collettività e le vittime del lavoro. Infatti nel corso delle missioni, anche per esposizione ad amianto, uranio, etc, molti hanno subito danni alla salute. In particolare delle infermità, ed anche la morte, anche per esposizione ad agenti nocivi. Si tratta dei c.d. equiparati alla vittime del dovere. Tra coloro che sono vittime di queste lesioni, il personale civile e militare delle forze armate. In questi casi, l'avv. Ezio Bonanni fornisce consulenze legali e assistenza legale online.
L'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto significativi risultati nella tutela dei diritti di coloro che rientrano nell'impiego pubblico non privatizzato e che, quindi, debbono procedere con la richiesta di causa di servizio. In questi casi, ove le attività di servizio sono svolte nelle attività proprie dell'art. 1, co. 563, L. 266/05, sussiste il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Infatti, l'articolo 1, co. 563 della legge 266/05, definisce le vittime del dovere tutti coloro, deceduti o che hanno subito lesioni permanenti per lo svolgimento di particolari attività. Al n. 1, si riporta al "contrasto ad ogni tipo di criminalità". Al n. 2 si specifica: "nello svolgimento di servizi di ordine pubblico". Nel n. 3. alla "vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Al n. 4 alle "operazioni di soccorso". Al n. 5 "in attività di tutela della pubblica incolumità". Al n. 6 "a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.
Invece, l'art. 1, co. 564 L. 266/05, fa riferimento al caso di vittime del dovere equiparazione. Cioè, al principio della c.d. equiparazione alle vittime del dovere.
Infatti, in caso di svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, vi è la fattispecie di equiparazione. Il tutto ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006. Le condizioni di esposizioni che rivelano sono quelle a tutti i cancerogeni e agenti tossico nocivi, anche indirette e per contaminazione degli ambienti di servizio:
Alle vittime del dovere e agli equiparati a vittime del dovere spettano diverse prestazioni. Dopo che è stata acquisita la prova della causa di servizio, ovvero del nesso causale, si può procedere alla domanda amministrativa di riconoscimento di vittima del dovere. La domanda di riconoscimento di vittima del dovere, può essere depositata insieme a quella di riconoscimento della causa di servizio, sia dopo tale riconoscimento.
Per ottenere il riconoscimento di vittima del dovere, ovvero questo beneficio vittima del dovere, è necessario dimostrare che l'infermità sia dovuta ad una delle attività di cui all'art. 1, co. 563, L. 266/05. Oppure, occorre dimostrare che ci sia stata una condizione di maggior rischio. Ci riferiamo all'art. 1, co. 563, L. 266/05. In particolare, i c.d. equiparati, anche coloro che sono vittime di malattie professionali.
Sul punto, si richiama: Cassazione Civile, Sezione lavoro, n. 4238/2019, Cassazione Civile, Sezione lavoro, n. e Cass., VI sez. Civ., n. 14018 del 07.07.2020. Sulla base di questa giurisprudenza, è evidente il diritto alle prestazioni di vittima del dovere.
Quindi, tutti coloro che hanno subito danni biologici per esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni tra i quali nanoparticelle e radiazioni per uranio impoverito, radon, etc., hanno diritto a queste ulteriori prestazioni previdenziali.
In questo modo, le vittime hanno diritto alle seguenti prestazioni:
L'elenco è riportato nella relativa graduatoria nazionale delle vittime del dovere. La graduatoria delle vittime del dovere, è in continuo aggiornamento e consultabile dal sito della Guardia di Finanza.
Hanno diritto ad ottenere gli stessi diritti delle c.d. vittime del terrorismo. Si pensi ad un Carabiniere o ad un agente di Polizia ucciso in servizio. Se la pallottola che lo uccide è esplosa da un delinquente comune, è vittima del dovere. In caso contrario, è vittima del terrorismo, ovvero della criminalità organizzata.
In quest'ultimo caso, alcuni importi, risultavano essere superiori come, per esempio, quello delle vittime del dovere assegno vitalizio. Tra i benefici vittime del dovere vi è la necessità di verificare se il soggetto è riuscito a rientrare nella graduatoria vittime del dovere.
Con il suo impegno professionale, l'Avv. Ezio Bonanni è riuscito ad ottenere significativi risultati, anche per gli orfani non a carico. Infatti, recentemente, la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con ord. n. 8628/2024, ha modificato la sua giurisprudenza. Infatti, con la precedente Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 11181/2022, aveva circoscritto la tutela degli orfani non a carico solo in assenza di coniuge. In altri termini, in presenza del coniuge, l'orfano non a carico era privo di tutele previdenziali. Poteva, in sostanza, azionare solo la tutela di risarcimento del danno.
Così, ora, con la nuova giurisprudenza, la questione è rimessa alle SS. UU., che si dovranno pronunciare. Il tema è molto importante. Quindi, rimaniamo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
Grazie all'assistenza dello studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, è stata ottenuta la parificazione alle vittime del terrorismo. In aggiunta, il riconoscimento secondo il quale, i benefici delle vittime del terrorismo, sono dovuti anche se l'orfano o la vedova non fossero fiscalmente a carico del deceduto. Infatti, le tesi sostenute dall'Avv. Ezio Bonanni non sono peregrine.
Infatti, le SS. UU., con sentenza n. 7761/2017, hanno affermato il principio di eguale tutela. Successivamente con le SS.UU. 22753/2018, sembravano aver precluso per gli orfani queste tutele. Ora siamo in attesa che si pronuncino le SS. UU., in seguito all'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024.
Infatti, gli ultimi precedenti, tra i quali Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 11181/2022, erano stati purtroppo negativi.
Lo studio legale dell'Avv. Bonanni, oltre a comunicare le ultime novità, assiste i famigliari, nel caso in cui il Ministero della Difesa, neghi loro il diritto alle prestazioni. Le prestazioni delle vittime del dovere, vanno infatti riconosciute a tutti i famigliari, anche quelli non fiscalmente a carico della vittima al momento del decesso.
Così, infatti, il Tribunale di Salerno, Sezione lavoro, sentenza n. 2334/2017 (sentenze vittime del dovere), in molti altri Tribunali e Corti territoriali.
Un aspetto ancora controverso per quanto riguarda i diritti degli eredi di vittime del dovere è quello dei figli non a carico fiscale. Recentemente la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 8628/2024, ha evidenziato l'esigenza di tutela degli orfani non nel carico fiscale.
Questa problematica nasce dal fatto che i Ministeri, tra cui il Ministero della Difesa, non riconoscono il diritto ai figli che non erano a carico della vittima del dovere al momento del decesso. Per far valere la loro posizione si avvalgono dell’art. 6 della L. 466/1980 e di SS.UU. 22753/2018. Per questo, in alcuni casi le domande vengono rigettate.
L’Avv. Bonanni, però, è riuscito in molte occasioni ha prevalere e a non far applicare l’art.6 della L.466/1980, poiché la legge si riferisce alla sola speciale elargizione. Infatti, la Corte di Appello di Genova, in funzione di Magistratura del lavoro, n. 575/2019. Ora, la parola passa alle Sezioni Unite. Andiamo avanti nell'impegno per la tutela delle vittime del dovere e dei loro superstiti.
Gli orfani non a carico fiscale al momento della morte del loro congiunto non potrebbero essere qualificati quali superstiti di vittime del dovere. La tesi dell'Avvocatura dello Stato, infatti, si fonda sull’art. 6, comma 1, n. 1 della L. 466/1980. Questa tesi è stata inizialmente accolta da Cass. Sez. Lav., 11181 del 2022. Questa decisione, però, è ora superata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché la Sezione Lavoro con ordinanza n. 8628/2024 ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.
Nel frattempo, proseguono le azioni di tutela risarcitorie. Infatti, come stabilito dal Consiglio di Stato, II Sez., sent. n. 11363/2023, anche per i militari trova applicazione l'art. 2087 c.c., di tutela della salute. Quindi, sia il Ministero della Difesa, sia gli altri Ministeri competenti debbono assolvere alla tutela della salute. Questo bene è protetto dall'art. 32 Cost., che lo dichiara indisponibile.
In caso di danni alla salute, la vittima, e in caso di decesso i suoi famigliari, possono agire per chiedere il risarcimento del danno.
Nonostante i tanti disegni di legge, mancano ancora quei decreti necessari per la totale equiparazione delle vittime del dovere a quelle del terrorismo. Infatti, la normativa, in particolare, l'art. 1, co. 562 della L. 266/05, fa specifico riferimento a dei decreti attuativi, che non sono stati mai emanati.
Tant'è che c'è già l'equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo. Solo la mancata emissione di questi decreti ha permesso all'Avvocatura dello Stato di sollevare alcune eccezioni. Si tratta di tutte quelle difese erariali contro gli orfani delle vittime del dovere, che non erano nel carico fiscale dei loro genitori al momento della morte.
Questa discriminazione riguarda non solo le vittime dell'amianto, che sono equiparate. Ma anche il personale di Polizia e Carabinieri, ed in generale le Forze dell'Ordine. Infatti, in caso di infermità, o di morte, sono diversi i trattamenti per gli orfani. Se, quindi, un esponente delle Forze dell'Ordine cade per mano criminale, l'orfano è tutelato solo se trattasi di criminalità organizzata. In caso di morte provocata da delinquenti comuni, se l'orfano non è a carico fiscale, si esclude la tutela. Ecco perché gli atti sono stati adesso rimessi alle Sezioni Unite con l'ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024.
L' Avv. Ezio Bonanni, nel corso della sua audizione, nell'ottobre del 2019, ha lamentato questa discriminazione. A distanza di tanti anni, la politica è ancora assente.
La vittima del dovere o i suoi famigliari in caso di decesso hanno diritto al risarcimento danni.
A tal fine, lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni offre assistenza per:
I militari possono operare in due sedi: innanzi il TAR, per ottenere il risarcimento danni per responsabilità contrattuale, e innanzi il Giudice civile per il risarcimento per responsabilità extracontrattuale.
(SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 95733 del 05.05.2014, equiparazione vittime del dovere 2014, in precedenza SS.UU. 3183/2012, equiparazione vittime del dovere 2012 - sentenze vittime del dovere).
Per saperne di più: Danni amianto: risarcimenti, rendite e benefici contributivi
L'amianto è un potente cancerogeno. È, quindi, una di quelle condizioni di rischio più pregnanti con riferimento all'attività di servizio delle Forze Armate. In particolare, della Marina Militare Italiana. Infatti, proprio con riferimento a chi ha svolto servizio imbarcato nella Marina Militare, si è manifestata quella condizione di rischio che ha dato vita all'intervento del Legislatore.
In particolare l'art. 20, L. 183/2010 di equiparazione e di tutela anche dei familiari. Come già precisato, si fa riferimento a 830 casi di mesotelioma nelle Forze Armate. Il numero più elevato di casi di mesotelioma, fino a 570 casi censiti fino al 2015, si è verificato proprio nella Marina Militare Italiana. Per questi motivi, l'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni hanno speso molta della loro attività nella tutela dei diritti delle vittime per lo svolgimento del servizio nelle Forze Armate.
Comprese le c.d. missioni di pace. L'Avv. Ezio Bonanni è presente nelle trasmissioni di ONA TV. In particolare, nel corso della 5° puntata, si è affrontato, oltre al tema dell'amianto, anche quello dell'uranio impoverito.
Per tali motivi, in tutti i casi di mesotelioma e di altre patologie asbesto correlate, sussiste il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Infatti, riconosciuta la causa di servizio, sussiste tale diritto. Tra le patologie riconosciute, ricordiamo, oltre ai mesoteliomi, il tumore del polmone, quello della laringe, l'asbestosi, le placche pleuriche e gli ispessimenti pleurici. Questi sono inseriti anche nella lista I dell'INAIL. Poi ci sono tutte le altre patologie.
L'uranio impoverito è un sottoprodotto del processo di arricchimento dell'uranio. I residui di questo procedimento consistono nell'isotopo 238, che è meno radioattivo. Tra le condizioni di rischio, vi è stato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito. Questi proiettili provocano nell'esplosione calore che supera i 3.000 gradi. Così, questi proiettili all'uranio impoverito sono in grado di polverizzare anche dei carri armati. Nel tempo, i nostri militari, tra i quali quelli impiegati in missione, hanno subito esposizione a nanoparticelle e a radiazioni. Queste esposizioni hanno provocato danni alla salute. L'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni hanno dedicato molta attenzione a questa problematica, ed hanno ottenuto significativi risultati. Anche lo stesso Colonnello Carlo Calcagni, del ruolo d'onore dell'Esercito Italiano, ha subito l'intossicazione di metalli pesanti per via dell'uso di questi proiettili. Successivamente, ha ottenuto il riconoscimento di vittima del dovere. Del tema dell'uranio impoverito si è occupata ONA TV nella quarta puntata dal titolo "Uranio impoverito, la dura battaglia dei militari italiani". Fondamentale il contenuto della Relazione finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta.
In questi ultimi casi, c'è anche il diritto alle c.d. maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto in base all'art. 13, co. 7, L. 257/1992. In più, nei casi in cui non si è raggiunto il pensionamento, si ha diritto anche al riconoscimento, comunque, della pensione amianto. Ciò, soprattutto, sulla base della recente riforma dell'art. 1, co. 250, L. 232/2016, che ha esteso tali tutele a tutti coloro che sono vittime di patologie asbesto correlate. In precedenza, invece, tale diritto era riconosciuto solo a coloro affetti di mesotelioma, tumore del polmone ed asbestosi.
Un caso specifico riguarda le vittime di malattie asbesto correlate tra coloro che hanno svolto servizio presso la Marina Militare. In questo caso siamo difronte a equiparazione, sulla base dell'art. 20, L. 183/2010. Siamo difronte quindi a vittime dovere, o meglio a vittime che hanno diritto alla totale equiparazione vittime del dovere.
Questo principio è stato riaffermato per la Marina Militare, ed è una novità vittime del dovere. Questo principio si applica a coloro che hanno subito malattie professionali asbesto correlate, per imbarco nelle unità navale della Marina Militare.
Infatti, è stato accertato che nella Marina Militare sono state violate tutte le regole cautelari. I procedimenti Marina II e Marina III sono pendenti presso la Corte di Appello di Venezia.
Il Tribunale di Padova, nel processo Marina Bis, aveva assolto gli imputati (Tribunale di Padova sent. n. 68/2019). Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sent. n. 1329/2023, ha confermato Corte di Appello di Venezia, sent. n. 2512/2022. Perciò, si è giunti alla condanna penale, con il Ministero della Difesa quale responsabile civile.
Il processo di primo grado di Marina Bis si era concluso con l’assoluzione degli imputati, pronunciata dal Tribunale di Padova. Ma la Corte di Appello di Venezia ha ribaltato la sentenza di assoluzione, grazie all'azione legale dell'Avv. Bonanni. La Corte di Appello di Venezia, III^ Sez. Pen., proc. n. 2905/2019 RG CAPP, infatti, ha confermato la sussistenza di un rapporto causale e la colpa.
In buona sostanza, le morti di amianto in Marina Militare sono imputabili comunque al Ministero della Difesa. La Corte di Cassazione con sent. n. 1329/2023, in ultima istanza, ha confermato la condanna, ma solo per il caso di tumore del polmone. Questa pronuncia è comunque molto importante perché si tratta di un dipendente del Ministero della Difesa, esposto ad amianto in Marina Miliare. Questi era anche un fumatore, ma ciò non ha impedito di confermare il nesso di causalità. Infatti, nella stessa motivazione, si fa riferimento al sinergismo tra amianto e fumo di sigaretta. Questi cancerogeni, tra di loro, moltiplicano l'effetto lesivo per la salute.
La causa di servizio è il riconoscimento della dipendenza dal servizio delle infermità o lesioni fisiche, temporanee o permanenti (compresa la morte), contratte a causa dello stesso. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche appartenenti alle Forze di polizia, o la causa di servizio esercito, e altre amministrazioni, che hanno subito infermità, debbono chiederne il riconoscimento. In questo modo possono percepire l'equo indennizzo e la pensione privilegiata comparto sicurezza, per tutte le altre categorie indicate dalla legge.
Questa disciplina sostituisce quella dell'INAIL. Affinché sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti allo stesso. Ad esempio, l' ambiente, le condizioni di lavoro, l' esposizione a cancerogeni, etc.
È riconosciuta la causa di servizio anche con la concausa. Se il servizio ha concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni, è comunque confermata la causa di servizio. L'ONA assiste le vittime per il riconoscimento di causa di servizio, è possibile ottenere causa di servizio ed equo indennizzo con le relative prestazioni economiche.
Con il riconoscimento dello status di vittima del dovere, sussiste, altresì, il diritto al risarcimento dei danni. Ci riferiamo, innanzitutto, all'integrale ristoro del danno biologico, di quello morale e di quello esistenziale. In più, al risarcimento dei danni patrimoniali. Per questi motivi, l'Avv. Ezio Bonanni ribadisce la necessità di documentare tutti i danni, anche con ulteriori documenti, oltre alla certificazione medica.
In più, sussiste il diritto al risarcimento dei danni subiti dai familiari. Infatti, questi ultimi, oltre ad essere eredi del defunto e, quindi, ad ottenere la liquidazione delle somme da lui maturate, hanno diritto anche al risarcimento dei danni direttamente sofferti.
La liquidazione dei danni è formulata su base equitativa.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito i criteri per la quantificazione percentuale delle invalidità, anche per le vittime del dovere. Il DPR 181/2009 prevede che lo speciale assegno vitalizio e l’assegno vitalizio mensile siano erogati solo a coloro riconosciuti con un grado di invalidità superiore al 25%.
Per stabilire l'entità del danno biologico va considerato anche quello morale. Grazie a esso il pregiudizio va rivalutato dei 2/3 del valore percentuale, nel rispetto di SS.UU. 6215 del 2022. Questo diritto è applicabile anche retroattivamente.
"Il D.P.R. n. 181 del 2009 non solo indica i criteri medico-legali per la rivalutazione delle indennità, ma specifica altresì che le valutazioni delle indennità, operate in difformità rispetto ai suoi criteri, possono essere riviste e modificate dalle commissioni sanitarie competenti, su istanza dell’interessato. Ciò significa che i parametri medico-legali di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004".
Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt. 2 e 38 Cost.
Questo è ribadito anche da Cassazione, Sezione Lavoro, 17440/2022: “L’imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”.