Risarcimento danni causati da sangue infetto

Coloro i quali hanno riportato danni permanenti da vaccinazioni obbligatorie o da infezioni (HIV, HCV, HBV) causate da somministrazione di emoderivati o da trasfusioni, possono intraprendere una causa per il risarcimento del danno subito.

Cos'è il risarcimento?

È un emolumento, ma dipende da un atto illecito (doloso o colposo) che ha comportato un danno (biologico, morale, esistenziale e patrimoniale), subito dal soggetto e dai congiunti con lo stesso conviventi.

Esso si distingue, quindi, dall'indennizzo previsto dalla L. 210/1992, teso a ristorare unicamente il danno biologico eventualmente subito.

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La Suprema Corte a Sezioni Unite si è pronunciata con sentenza n. 581 ed ha definitivamente stabilito che si può sostenere la responsabilità del Ministero fin dagli inizi degli anni 70 (HIV, HCV, HBV). Per trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, eseguite dal 1970 in poi, dalla scoperta, cioè, del virus delle patite B, è quindi possibile presentare richiesta di risarcimento del danno. Secondo la Corte, infatti, in tutti i casi (Epatite B, HCV ed HIV) si tratta di un unico evento lesivo: lesione dell'integrità fisica dell'individuo.

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La prescrizione e decorrenza dei termini

La responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto del Ministero, per omessa vigilanza sulla "tracciabilità" del sangue, ha natura extracontrattuale, pertanto il termine di prescrizione è, generalmente, quinquiennale. Tuttavia tale termine può essere esteso al numero di anni previsto per la prescrizione del reato, qualora questo sia integrato.

Se, però, il danneggiato decede e il risarcimento viene richiesto dai suoi eredi nel caso del danno subito dal soggetto contagiato deceduto, il termine di prescrizione continua ad avere durata di cinque anni configurando un danno da lesioni colpose.

Diversa è l'ipotesi di risarcimento del danno subito direttamente dai congiunti, in cui il termine di prescrizione è decennale configurando, la morte della vittima principale, il reato di omicidio colposo. 

I termini decorrono dalla data della presentazione della domanda amministrativa oper l'ottenimento dell'indennizzo ex L. 210/1992.

Se, tuttavia, la parte convenuta riesce a dimostrare la conoscenza o conoscibilità, tramite l'ordinaria diligenza, da parte della vittima del contagio a seguito della trasfusione a cui si sia sottoposto. Infatti, in questa ipotesi, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con la data in cui il paziente sabbia avuto l'effettiva conoscenza del contagio.

Occorre precisare che questa prova si fonda su presunzioni semplici, che, tuttavia non possono consistere in mere ipotesi o fatti del tutto incerti.

Dunque, il giorno in cui far valere il diritto al risarcimento del danno per trasfusioni da sangue o emoderivati infetti è quello in cui, manifestatasi la patologia, la vittima assume la consapevolezza dell'origine professionale di questa.

Questo è l'orientamento della Corte di Cassazione, posto che, come anticipato, per il Ministero non si configura il reato di epidemia colposa (per la mancanza dell'elemento della volontaria diffusione di germi patogeni), ma quello di lesioni o di omicidio colposo. (Cassazione Sezioni Unite n. 581 dell'11 gennaio 2008)

 

Come chiedere il risarcimento?

Tutti i cittadini che hanno ricevuto un danno a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati possono chiedere il risarcimento del danno.

Entro 5 anni dal momento in cui il cittadino ha la consapevolezza che il danno sia dipeso dalle suddette cause e quindi verosimilmente dal momento in cui presenta domanda di indennizzo.

Anche le persone che hanno ottenuto l'indennizzo possono richiedere il risarcimento. In questo caso qualche tribunale nel calcolo del quantum da erogare, tiene conto dell'indennizzo già percepito fino a quel momento, altri giudici, che ritengono cumulabili indennizzo e risarcimento, riconoscono il danno interamente senza diminuirlo in ragione dell'indennizzo percepito.

Strumenti di tutela per la vittima e per i familiari

Nelle ipotesi di danno causato da trasfusione, la ripartizione dell'onere della prova si sviluppa sulla base dei soggetti coinvolti e delle relative responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Ad ogni modo la dimostrazione del nesso causale tra la trasfusione o somministrazione e il danno spetta al danneggiato.

Il processo probatorio deve articolarsi a seconda delle condizioni della vittima nelle varie fasi che si sono susseguite. La responsabilità contrattuale dunque andrà valutata al momento della presa in carico da parte della struttura del paziente, durante il rapporto con la struttura, a seguito delle prestazioni sanitarie ed infine al momento del verificarsi del danno. Solo dopo tali valutazioni si potrà valutare concretamente la riconducibilità del danno, come conseguenza peggiorativa, alla condotta colposa o omissiva del soggetto che in virtù del contratto- contatto avrebbe dovuto evitarla.

Coerentemente con la regola ex art. 1218 c.c., il danneggiato ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'adempimento, non la colpa e neanche la gravità di essa. Il difetto dell'elemento soggettivo o la sua non qualificabilità in termini di gravità dovrà, piuttosto, essere provato dal medico o dalla struttura sanitaria.

Occorre, Inoltre precisare che in tema di risarcibilità, in caso di morte del danneggiato il danno patito da quest'ultimo è trasmissibile agli eredi.

Infatti, a rigore dell'art. 2 comma 1 c.c. è risarcibile il danno non patrimoniale che la vittima abbia subito quando ancora in vita, per ciò stesso quando abbia la capacità giuridica di acquisirlo.

I danni non patrimoniali trasmissibili agli eredi del danneggiato sono il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale.

Rimane escluso il danno tanatologico, che consiste con il danno subito per la perdita del bene vita, posta la sua autonomia rispetto al diritto alla salute. (Cass. Sez. Un. 15350/2015)

Il paziente o i suoi eredi, devono azionare la procedura conciliativa, a seguito dell'infruttuoso esito della quale, potranno azionare i normali strumenti giuridici, citando la casa di cura per ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni.

Infatti, la casa di cura, ovvero la struttura sanitaria, rispondono per la c.d. responsabilità vicaria. Pertanto la ASL e la struttura sanitaria sono responsabili anche della condotta del loro personale medico e paramedico.

Cosa fare?

Appena si è avuta consapevolezza della riconducibilità del proprio stato di salute alla trasfusione, somministrazione di emoderivati o vaccinazione, rivolgersi ad un avvocato presentando tutta la documentazione necessaria per istruire la causa. (cartelle cliniche, verbale di CMO qualora già avuto, analisi del sangue, eventuali altri esami strumentali ecc).

Nel caso in cui si fosse intenzionati ad adire le vie legali, lo studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni, che può essere contattato all’indirizzo e-mail: avveziobonanni@gmail.com, fornisce una prima consulenza e tutte le indicazioni necessarie al fine di vagliare la sussistenza dei presupposti per poter agire legalmente.