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Osservatorio Colpa Medica

L'errore medico è la dissociazione dai protocolli e linee guida e dalle regole di prudenza, diligenza e perizia, che configura la c.d. colpa medica. L'Avv. Ezio Bonanni, con l'Osservatorio colpa medica ha raccolto una sintesi della giurisprudenza per i cittadini per far valere i loro diritti.

Tutti coloro che hanno subito dei danni per violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, hanno diritto al risarcimento dei danni, sia patrimoniali, che non patrimoniali. Si rileva che l'Avv. Ezio Bonanni è uno specialista nella materia del risarcimento danni per colpa medica

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L'Avv. Ezio Bonanni offre il servizio di assistenza legale con il suo team di avvocati online per le vittime di errore medico, responsabilità medica e malasanità sia presso la sede fisica dello studio (Dove siamo) che online attraverso il form: 

Osservatorio colpa medica

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Osservatorio colpa medica: tutela legale del paziente

Infatti, se nella diagnosi, nella scelta del protocollo terapeutico, si produce un danno alla salute, lì si ha responsabilità medica, per colpa medica.

Nel caso in cui il sanitario e la struttura si dissocino dalle prescrizioni dei protocolli e dalle linee guida, ovvero violino altre norme, si configura la responsabilità civile. Sia che si configuri la responsabilità contrattuale, che quella extracontrattuale, sussiste l'obbligo di risarcimento del danno, che deve essere integrato secondo i principi di cui a SS. UU. n. 26972/2008.

Inoltre, la più recente giurisprudenza, ha ribadito che, oltre al danno biologico, è dovuto l'integrale ristoro dell'intero pregiudizio non patrimoniale, ivi compreso quello morale ed esistenziale.

Infatti, l'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto significativi risultati nella tutela dei pazienti vittime di colpa medica, sulla base di una scrupolosa deduzione dei danni e della loro entità.

In conclusione, non è sufficiente dedurre la responsabilità medica e dimostrare il danno biologico, per avere l'integrale risarcimento dei danni, poiché, è fondamentale la deduzione anche degli altri pregiudizi.

La più recente giurisprudenza lo ha confermato (Cass., sez. III, 11.11.2019, sentenza n. 28986; n. 28994). Queste sentenze, definite San Martino 2, sono molto importanti (approfondimento sulle 10 sentenze del San Martino 2 in tema di responsabilità medica).

Osservatorio colpa medica: fondamentale il nesso causale

Per ottenere il risarcimento danni malasanità o responsabilità medica, la vittima deve dimostrare la condotta inadempiente e scorretta del sanitario, il legame tra la condotta e il danno subito (il cosiddetto "nesso di causalità") (malasanità risarcimento danni).

In ultimo, su questi principi è intervenuta, ancora, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 6 luglio 2020, n. 13872 che si fonda sui principi di cui a Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28991 e 28992). In sostanza, in sede civilistica rileva il 'più probabile che non' per confermare la responsabilità civile. 

Una particolare sezione dell'Osservatorio Colpa Medica è dedicata al nesso causale della responsabilità medica e alla giurisprudenza della Cassazione San Martino 2.

In più, è richiesto il dolo o la colpa grave, nel caso in cui si voglia configurare la responsabilità aquiliana, ovvero la responsabilità civile da reato. 

Osservatorio colpa medica: i diversi casi

Esempi in giurisprudenza:  

  • Somministrazione di anestetico locale che ha provocato la morte del paziente con mancata verifica preventiva delle sue condizioni (Cass. n. 2141/1988); 

Medici:

  • specializzati in ortopedia intervenuto in caso di neoplasia (Cass. 2428/1990);
  • che hanno violato l'obbligo di informare la donna sul possibile esito negativo dell’intervento abortivo (Cass. n. 6464/1994);
  • hanno omesso di diagnosticare la frattura del femore (Cass. n. 8845/1995);
  • primari che, essendo in ferie, hanno ritardato un intervento indifferibile, causando danno al paziente (Corte dei Conti, n. 100/A 1996);
  • chiamati ad intervenire chirurgicamente sul trasferimento del seno, decidono di esportare intera ghiandola mammaria senza preventivamente seguire un esame istologico (Cass. n. 1233/1998); 
  • non hanno controllato la completezza e l’esattezza del contenuto della cartella clinica redatta dai colleghi di pronto soccorso (Cass. 12273/2004);
  • hanno affidato ad un assistente sociale inesperto un malato di mente grave cui è seguito il suicidio del paziente (Cass. n. 10435/2004);
  • che hanno dimenticato la garza nello stomaco del paziente operato di pancreatite.

Colpa medica: osservatorio della giurisprudenza

L'Osservatorio Colpa Medica, costituito dall'Avv. Ezio Bonanni, è il principale strumento di conoscenza per il paziente. Infatti, con i precedenti e con i principi giuridici, è possibile ottenere il risarcimento del danno da colpa medica. Infatti, è con la colpa medica che si configura il diritto al risarcimento del danno. In conclusione con la recente c.d. Legge 24 dell'8 marzo 2017, la cosiddetta Legge Gelli, ovvero la legge sulla responsabilità medica, sono stati dettati i principi della responsabilità, prima di tutto contrattuale, che si aggiunge a quella extracontrattuale.

Intervento chirurgico inutile: colpa medica

Nell'Osservatorio Colpa Medica risultano censiti molti casi di condanna per interventi chirurgici inutili. Infatti, se assistiamo a cancri già estesi e metastatizzati, è inutile sottoporre il paziente ad intervento chirurgico. 

In particolare, c'è responsabilità per colpa medica in casi di "totale inutilità dell'intervento". In questi casi, l'intervento chirurgico deve essere evitato, anche perché invasivo e con complicazioni. Queste conclusioni possono essere tratte da Cass., Sez. III, sentenza n. 12597/2017, con responsabilità anche in assenza di peggioramento delle condizioni di salute del paziente.  

Colpa medica per assenza di amniocentesi

Come ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione III, con sentenza n. 243/2017 (cassazione responsabilità  medica), nel caso in cui il medico ometta di prescrivere la amniocentesi e la gestante lamenti di aver subito un danno alla salute psico-fisica per aver scoperto la condizione del figlio solo al termine della gravidanza, a quest'ultima  è riconosciuto il diritto alla perdita di chance.

Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, che ha confermato la risarcibilità dei danni per perdita di chance (Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28993).

Nei casi in cui c'è partecipazione di più soggetti alla prestazione medica, il sanitario, anche se ha eseguito una parte soltanto del trattamento medico, risponde comunque per il risarcimento del danno in caso di ritardo diagnosi e indipendentemente dalla propria specializzazione (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23/05/2014 n° 11522). 

Difetto dell'obbligo di informazione: si alla colpa medica

Il paziente ha il diritto all'informazione. Infatti, solo con l'informazione è possibile per il paziente poter fare delle scelte consapevoli. (Consenso informato specifico, generico e preciso)

Le condotte omissive dell'obbligo di informativa costituiscono, sempre e comunque, inadempimento ed illecito. Infatti, la violazione dell'obbligo di informativa integra, già dì per sé, il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla correttezza o meno dell'intervento, ovvero dei danni biologici.

In conclusione, l'acquisizione del consenso informato, è un punto chiave nel rapporto di fiducia tra il paziente ed il medico. Non c'è consenso se non c'è informazione, ed è solo con l'informazione che il consenso può essere valido perché informato. Quest'obbligo e, cioè, la preventiva acquisizione del consenso informato del paziente, se violato, integra, sempre e comunque, responsabilità per colpa medica.

L'autodeterminazione delle scelte terapeutiche e la tutela dell’integrità psicofisica, costituiscono i pilastri dell'obbligazione medica (Corte di Cassazione, Sezione III, n. 10414/2016).

La Corte di Cassazione civile, Sez. III, sent. 2998/2016 stabilisce la responsabilità del medico per la mancata informazione al paziente circa gli effetti negativi dell'intervento. Gli eventuali danni sono risarcibili anche qualora l'intervento sia stato eseguito a regola d'arte, salva la prevedibilità degli esiti dannosi, che in caso contrario non sarebbero imputabili al sanitario. Ai fini della risarcibilità del danno per le conseguenze infauste il paziente deve dimostrare, anche attraverso presunzioni, che qualora adeguatamente informato egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento. Infatti, solo tale circostanza consente di ricondurre la rilevanza causale dell'inadempimento dell'obbligo di informazione. 

Consenso informato: come acquisirlo

L'Avv. Ezio Bonanni ritiene fondamentale il consenso informato come diritto fondamentale del paziente. Infatti, nelle sue difese legali dei pazienti, richiama l'art. 33 del Codice di Deontologia Medica.

Quindi, il consenso non può essere l'adempimento di una semplice formalità di sottoscrizione di un modulo, ma costituisce il presupposto della legittimità dell'operato dei sanitari e della casa di cura e garanzia del paziente.

Infatti, non vi può essere un consenso se non vi è un'informazione. Quest'ultima presuppone la verifica delle diverse opzioni terapeutiche, piuttosto che degli effetti e delle complicanze, che ne conseguono. 

Per approfondimenti:

La giurisprudenza sul consenso informato

In sintesi, le informazioni debbono essere dettagliate e precise, in particolare per quanto riguarda gli interventi chirurgici. Sia i rischi, sia le complicanze, sia l'estensione, che le chance dell'intervento debbono essere specificate al paziente. 

In particolare, ci riportiamo alla giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sezione III, n. 21777/2016Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 18334 /2013

Inoltre, anche nel caso in cui il paziente fosse un medico, l'obbligo di informazione non viene meno. Così, Cassazione, Sezione III, Sentenza 20984/2012 (errore medico intervento chirurgico). 

La Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 14024/2013 stabilisce che non è valido il consenso informato se espresso per un intervento chirurgico differente, poiché il paziente deve essere messo al corrente della situazione patologica e delle terapie che è necessario mettere in atto, di modo che possa autonomamente decidere come comportarsi (Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18185/2013).

Inoltre, l'omessa informazione del paziente è in grado di assumere una capacità plurioffensiva. Infatti, l'obbligo di acquisire il consenso informato non può ritenersi autonomo rispetto all'obbligo inerente il trattamento sanitario. Dunque, l'omessa o incompleta informazione del paziente può inserirsi tra i fattori concorrenti causalmente idonei a ledere due diversi interessi sostanziali: il diritto di autodeterminarsi e il diritto alla salute. (Corte di Cassazione Sez. III Sent. 11/11/2019 n° 28985)

Emotrasfusione di sangue infetto prima del 1978

L'emotrasfusione e la somministrazione di farmaci emoderivati è stato un grosso problema in Italia. Infatti, in molti ospedali e case farmaceutiche, è stato utilizzato il  sangue infetto.

Anche nella produzione di farmaci è stato utilizzato il sangue infetto, e ciò fu dovuto alla violazione di una serie di regole cautelari e a negligenza, imprudenza e imperizia (art. 43 c.p.). 

La responsabilità per danni da sangue infetto

Uno dei casi più rilevanti di colpa medica oggetto di esame dell'Osservatorio Colpa Medica, è costituito dalla somministrazione di sangue infetto con emotrasfusioni. 

In più, il sangue contaminato, è stato utilizzato anche per i farmaci. Questo ha determinato una vera e propria epidemia e, in molti casi, anche la morte dei pazienti. Inoltre, nella migliore delle ipotesi, i sopravvissuti hanno manifestato gravi danni biologici, per patologie altamente invalidanti, tra cui epatiti virali, HIV ed altre infezioni. 

Pensione per danni da emotrasfusione e sangue infetto

Il Ministero della Salute è responsabile per tutti i casi di emotrasfusione con sangue infetto e per la somministrazione di farmaci emoderivati contaminati.

In sede penale, non si è giunti alla condanna a carico dei responsabili persone fisiche anche se identificati, però, in sede previdenziale e risarcitoria ci sono stati degli sviluppi. Vi è l'obbligo di costituzione di prestazioni previdenziali, come stabilito dalla L. 210/92, e ciò per emotrasfusioni e/o danni da farmaci infetti, già prima del 1978.

Giurisprudenza sul risarcimento danni sangue infetto

Sulla base di significativi risultati ottenuti dall'Avv. Ezio Bonanni, è stato possibile affermare dei principi fondamentali del diritto e, cioè, la tutela del paziente in prepensione.

In particolare, per il caso dei farmaci emoderivati e con trasfusioni con sangue infetto, il Ministero della Salute era titolare della posizione di garanzia, e, comunque, vi è una responsabilità  medica perché vi fu un difetto di vigilanza.

È dimostrato che, se ci fosse stata la filtrazione del sangue, oppure una selezione alla radice dei donatori, si sarebbero potute evitare le infezioni da Hbv, Hiv e Hcv.

Questo anche prima che ci fossero gli esami specifici. Ciò è stato chiarito da SS. UU. 476 e 481/2008, specifiche in tema di responsabilità per colpa medica per emotrasfusione e/o somministrazione di farmaci con sangue infetto.

Questa responsabilità sussiste anche per somministrazioni prima del 1978, ovvero prima delle date di identificazione dei vari virus.

Ciò è stato recentemente ribadito da Cass., ordinanza 2232/2016, con responsabilità a carico del Ministero della salute.

Responsabilità sangue infetto: termini di prescrizione

me ribadito dall'Avv. Ezio Bonanni, in tema di colpa medica, ci sono diversi regimi di prescrizione. Con riferimento alla responsabilità e all'obbligo risarcitorio, il termine è quinquennale con riferimento alla responsabilità del Ministero della Salute. In questo caso, infatti, si configura la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 e 2059 c.c., se non sulla base degli artt. 2050 c.c. 

Invece, nei confronti della ASL, poiché si configura la responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è decennale. Ciò è stato confermato da Cass., Sez. III, con sentenza n. 9374/2016.

Il termine prescrizionale decorre da quando che la vittima è a conoscenza dell'evento nella sua reale portata giuridica, ovvero quale risultato dell'inadempimento e dell'illecito, e del nesso causale.

Infatti, solo da quel momento può decorrere il termine, coerentemente con l'art. 2935 c.c. Ciò è stato ribadito, proprio per quanto riguarda i danni da trasfusioni con sangue infetto, ovvero con farmaci emoderivati, dalle stesse SS. UU. n. 476/2008 e n. 481/2008. 

Osservatorio colpa medica: danni da vaccini

Le vittime di danni vaccini obbligatori hanno diritto a un indennizzo secondo gli art. 1 e 4, Legge 229/2005, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla Legge 210/1992, e  a un assegno una tantum, come stabilito da Cass., sentenza n. 16842/2016.

Cartella clinica incompleta: colpa medica

Anche solo per la cartella clinica incompleta sussiste la responsabilità per colpa medica. Poiché si afferma il principio della vicinanza della prova e dell'onere a carico del sanitario (SS. UU. n. 13533 del 30/10/2001); 

Una cartella clinica incompleta, in caso di responsabilità medica, fa scattare la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico qualora la sua condotta sia astrattamente idonea a cagionare il danno da colpe mediche.

Questo in quanto per il principio di “prossimità alla prova” una cartella clinica incompleta è una carenza nella obbligazione del sanitario che non può gravare sul paziente. 

La Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n° 22639/2016 ha ribadito che l'onere di tenere diligententemente una completa cartella clinica, grava sul medico.

Conseguentemente, l'incompletezza della stessa vale a provare presuntivamente il nesso causale tra la condotta medica colposa, astrattamente idonea a cagionare il danno, e le conseguenze dannose sofferte dal paziente. 

 

In forza, dunque, del criterio della "vicinanza alla prova" in tale ipotesi è consentito il riscorso alle presunzioni. Infatti, le omissioni imputabili al medico nella tenuta della suddetta cartella clinica rilevano certamente ai fini dell'inesatto adempimento, per difetto di diligenza. A ciò deve, tuttavia, aggiungersi la possibilità di valersi della prova presuntiva, alla luce del fatto che, in linea di principio, l'imperfetta compilazione non può direttamente tradursi in danno per il destinatario della prestazione sanitaria.

Ritardo diagnostico

In caso di ritardata diagnosi di una patologia tumorale, a meno che non si affermi la totale inutilità dell’intervento, c'è la responsabilità  medica, quindi il sanitario ha l’onere di dimostrare che l’anticipazione diagnostica non avrebbe modificato la storia clinica della paziente (Cass, sentenza n. 343/16). 

Infatti, la mancata diagnosi o il ritardo nella diagnosi determina una perdita di chance.

In sintesi, anche nel caso in cui il paziente sarebbe deceduto ugualmente, in ogni caso, per minori chance di una maggiore sopravvivenza, integrano la responsabilità  medica. Infatti, la possibilità di godere di un ulteriore lasso di tempo di vita in cui vivere e in migliori condizioni di qualità della vita integra un diritto del paziente.

In conclusione, anche in questo caso, sussiste la responsabilità e l'obbligo di risarcimento del danno (Cass., sentenza n. 16993/15). 

Il ritardo nella diagnosi assume ancor più pregnanza in riferimento al danno risarcibile. Il danno risarcibile, configurato nella misura del pregiudizio all' integrità fisica e della perdita di chance, includerà anche la lesione del diritto di autodeterminarsiViene, allora, leso un bene, in sostanza, reale ed effettivo. In tali ipotesi è evidente come vengano fortemente limitate le opzioni inerenti la scelta su come affrontare l'eventuale ultimo tratto della propria esistenza. Questo impone la previsione di trattamenti lenitivi, l'individuazione di un percorso che limiti la durata della patologia, ovvero  il condurre il paziente verso la mera accettazione della propria condizione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza 15/04/2019 n° 10424)

Approfondisci qui:

La responsabilità medica del medico di base

Anche il medico curante ha l'obbligo di adempiere le sue obbligazioni. Infatti, il medico di base è una figura centrale, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, e costituisce il primo presidio sul territorio.

Il medico di base deve attenersi ai protocolli e deve rispettare gli obblighi di migliore diligenza. Nel caso di inadempimento ed illecito, in ogni caso, il medico risponde dei danni subiti dal paziente.

Inoltre, oltre alla responsabilità del medico di base, vi è quella della ASL di appartenenza. Infatti si configura, anche a carico della ASL, una responsabilità  medica in solido di natura contrattuale ex art. 1218 c.c. 

In conclusione, ciò è confermato dalla giurisprudenza, tra le tante: Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 6243/2015. La pronuncia ha confermato che la ASL è tenuta alla erogazione della prestazione di assistenza medico-generica, in forza della L. 833/1978. In ciò, essa risponde in solido con il professionista convenzionato dei danni cagionati dallo stesso ai pazienti ex artt. 1218 e 1228 c.c.

Occorre precisare che, tale prestazione, può svolgersi per mezzo di personale dipendente del servizio pubblico o del personale convenzionato.

In questa ultima ipotesi, la scelta del medico convenzionato avviene nei confronti della ASL. È, infatti, la ASL a curare la tenuta degli elenchi in cui sono inseriti i medici con i quali è stato instaurato il rapporto di convenzionamento. Il rapporto parasubordinato che ne discende sarà, allora, la fonte di responsabilità in solido della ASL per i danni che derivino dal comportamento negligente del professionista alle sue dipendenze. 

Violazione del diritto di interruzione della gravidanza

La gravidanza è un momento molto particolare per tutte le donne, e coinvolge anche il nascituro. Per cui, eventuali negligenze, rischiano di provocare un danno al feto.

In più, nel caso in cui sia verificata una anormalità morfologica del feto, ovvero gli esami strumentali lasciano presagire un dubbio, anche se non la certezza, il sanitario deve informare la paziente.

La Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n° 24220/2015,  sostiene che vi deve essere risarcimento per errore medico nel caso in cui il medico non informi correttamente la paziente circa i possibili esami effettuabili per conoscere la salute del feto. Dunque il medico che nel corso anche di esami strumentali, riscontri un'anormalità morfologica del feto, ha l'onere di informare la gestante circa la possibilità di rivolgersi ad un centro più specializzato. Questo, anche nella prospettiva della gestante di interrompere la gravidanza e nonostante gli eventuali accertamenti diagnostici possano essere più invasivi e rischiosi per il feto.

L'obbligo di informare la paziente circa gli esami diagnostici effettuabili per conoscere le patologie fetali si pone a monte dell' esecuzione della prestazione stessa, costituendo pertanto prestazione altra e diversa rispetto all'esatto trattamento sanitario.

Dunque, qualora la paziente lamenti la violazione del diritto di autodeterminarsi in merito alla prosecuzione dellla gravidanza, ella non dovrà dimostrare la sua determinazione ad interrompere la gravidanza, se fosse stata correttamente informata. Piuttosto, grava sul medico l'onere di provare la corretta informazione sugli accertsamenti diagnostici utili o necessari. Infatti, la lesione del diritto di autodeterminazione del paziente resta a carico del medico stesso.

Inadeguatezza della struttura

La mancata informazione al paziente circa la inadeguatezza della struttura e conseguente mancato trasferimento del paziente presso una struttura adeguata a poterlo assistere costituisce responsabilità medica.

Infatti, in questo caso, si riscontra la violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e buona fede, sanciti dagli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c.

In questo caso, si configura anche la responsabilità aquiliana, con riferimento alle norme di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c.

Infatti, in questi casi, il comportamento doveroso da parte del sanitario e della casa di cura, è quello di informare il paziente della reale situazione e della inadeguatezza della struttura e di consigliare quale sia il centro più attrezzato e specializzato.

In caso contrario, sussiste la responsabilità e l'obbligo di risarcimento del danno, come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n ° 18304/2014Infatti, il medico risponde sempre per i falsi affidamenti ingenerati nei terzi, anche se solo colposi. Rientra in tale ipotesi il trattamento medico a cui venga sottoposto un paziente senza che sia stato previamente informato dell'eventuale inadeguatezza della struttura presso la quale operi il medico.

Sebbene tale pronuncia della Suprema Corte sia intervenuta prima della L. Gelli, nulla è mutato in punto di efficacia. Anzi, la riforma ha di fatto codificato l'orientamento giurisprudenziale ivi contenuto, proprio con l'art. 7 e il "doppio binario" della responsabilità.

 

Allo stato attuale, dunque, per i danni eventualemente causati al paziente, la struttura risponderà in termini di responsabilità contrattuale per la sua inadeguatezza e per l'operato del medico. Quest'ultimo, a sua volta, risponderà ex art. 2043 c.c. alla luce della mancata informazione circa le condizioni della struttura stessa.

Responsabilità medica per complicanze

Qualora nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, o se tale peggioramento era prevedibile e quindi evitabile, c'è responsabilità medica. 

La Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Sent. 13328/2015, in tema di responsabilità medica ha ribadito la necessità che il medico dimostri in concreto l'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento, per essere ritenuto esente da colpa. Infatti, alcune patologie, anche se opportunamente trattate, possono essere interessate da complicanze proprie, non dipendenti dalla condotta medica.

Secondo la regola generale, chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno deve individuare i singoli pregiudizi dei quali chiede il ristoro, ex art. 2697 c.c.. Inoltre, occorre distinguere tra prevedibilità e imprevedibilità del danno. Se, infatti, il peggioramento delle condizioni di salute del paziente era prevedibile, ed evitabile, rientra nell'alveo della colpa medica. Se, al contrario, il pregiudizio non era prevedibile e, in quanto tale, inevitabile, si figura una causa di non imputabilità.

Centrale, dunque, è il disposto dell'art. 1218 c.c.: per poter superare la presunzione di cui a tale norma, non è sufficiente dimostrare che il danno sia una "complicanza". In ordine alla responsabilità contrattuale della struttura, o del medico, qualora con questo si sia concluso il contratto, il peggioramento del paziente è riconducibile ad un fatto o prevedibile o non prevedibile. Nel primo caso, il danno sarebbe ascrivibile alla colpa del medico, che avrebbe dovuto con diligenza, prudenza e perizia evitarlo, nel secondo, integrerebbe, invece una causa non imputabile.

 

A seguito della L. 24/2017, la nozione di complicanza non ha subito modificazioni. Tuttavia, assume rilevanza in termini di onere della prova. Infatti, il rischio della causa ignota grava sul danneggiato qualora riguardi l'evento di danno. Grava, al contrario, sul danneggiante qualora riguardi la causa esterna imprevedibile e inevitabile che ha impedito l'esatto adempimento. Tale ultimo ciclo causale rispetto alla possibilità di adempiere, è rilevante solo se viene previamente dimostrato il nesso causale tra evento dannoso e condotta del medico.

Omicidio colposo del chirurgo primario dell'ospedale

Omicidio colposo del chirurgo in caso di errore nell'esecuzione dell'intervento. Infatti, si configura l’ipotesi di omicidio colposo a carico del chirurgo primario dell’ospedale che, pur avendo manifestato dissenso, non abbia bloccato scelte errate nella cura del paziente. 

Si tratta, infatti, di un'ipotesi molto specifica, come, per esempio, il caso dell'anestesista di praticare un'anestesia generale. In più, è stato somministrato il curaro su una ragazzina che, per ciò stesso, è deceduta nonostante la tracheotomia - Cass. Pen., n. 33329/15.

In un caso di omicidio colposo la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, sulla base del decreto responsabilità medica, ovvero della legge Balduzzi responsabilità medica (dopo che nei precedenti due gradi il sanitario era stato condannato - decreto Balduzzi responsabilità medica). 

È stata depositata il 30 gennaio 2013 la sentenza n. 268/2013 che applica la legge n. 189 dell'8 novembre 2012 sulla depenalizzazione errore medico / depenalizzazione colpa medica (leggi il commento dell'Avv. Ezio Bonanni).

Colpa medica per cadute accidentali in ospedale

Il Tribunale Civile di Lecce, con sentenza n. 1102/2011, ha confermato la responsabilità sulla base dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dal paziente in caso di caduta accidentale. 

Gli obblighi di protezione del paziente sono estesi anche alla sua incolumità psicofisica con riferimento al rischio di cadute accidentali.

Infatti, per confermare la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

Infatti, la semplice disponibilità giuridica e materiale della cosa in custodia, ed in ogni caso, anche del paziente, e gli obblighi di protezione che si legano agli obblighi di spedalità, impongono la vigilanza del paziente, a maggior ragione se affetto da problemi di equilibrio. 

  • Assenza di sbarre nella barella del Pronto Soccorso: la responsabilità è confermata da Cassazione civile sez. III, 25/11/2013, n.26358;
  • Nel caso di pavimento scivoloso, la responsabilità è confermata da: Cassazione civile sez. VI, 30/08/2013, n.20001;
  • Caduta del paziente e decesso: Cassazione penale sez. IV, 06/03/2013, n.16260;
  • Responsabilità penale dell'infermiere: Cassazione penale sez. IV, 16/02/2013, n.21285;

Colpa medica e nesso causale

Con riferimento al nesso causale, non si può sorvolare sulla c.d. Sentenza Franzese. Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si sono pronunciate in tema di responsabilità penale per responsabilità medica (SS. UU. n. 30328/2002).

Con riferimento alla conferma del nesso causale, è decisiva la verifica controffattuale, come già chiarito da Cass. Pen., sentenza 23339/2013.

In sede civile rilevano gli oneri di allegazione: Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 18341/2013.

Nesso causale: giurisprudenza della Cassazione del 2020

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 luglio 2020, n. 13872, ha ribadito i principi, sempre sostenuti, dall'Avv. Ezio Bonanni in tema di responsabilità medica.

In tema di ripartizione dell'onere probatorio per responsabilità medica, rileva la preponderanza dell'evidenza. In particolare, con due criteri:

  • La regola del 'più probabile che non', già affermata in SS. UU. n. 481/2008 ed ex multis. In particolare, sulla rilevanza di quella ipotesi per la quale le prove conferiscono un “grado di conferma logica superiore all’altra”;
  • In più, con la possibilità della regola della prevalenza relativa, che si sostanzia nel considerare “vero”  ciò che ha un grado maggiore di conferma sulla base delle prove processuali.

Colpa medica e giudizio contraffattuale

Il giudizio contraffattuale è un'operazione intellettuale che richiede la descrizione dell'accaduto.

Solo dopo aver accertato l'esplicazione dei fatti (giudizio esplicativo) è possibile porsi il seguente interrogativo: cosa sarebbe avvenuto se fosse intervenuta la condotta doverosa (giudizio predittivo)? (Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, 11 luglio 2013, n. 29886). 

Per approfondimenti: responsabilità medica nesso causale e verifica contraffattuale

Falsità materiale in atto pubblico

Il certificato medico, a maggior ragione, se di struttura pubblica, è un atto pubblico, ed in quanto tale, fa fede fino a querela di falso. Infatti, sotto il profilo più schiettamente civilistico è prova legale ex art. 116 c.p.c. fino a querela di falso, ex art. 2697, 2699 e 2700 c.c.

In più, falsificare un certificato medico, sia dal punto di vista materiale, che sotto il profilo ideologico, integra reati gravi. In particolare, possono essere ipotizzati i reati di cui agli artt. 476 e 482 del codice penale, piuttosto che la fattispecie prevista dall'art. 477 codice penale. Ciò è ribadito da Corte di Cassazione, sentenza n. 32446/2013.   

Onere di deduzione a sostegno della richiesta risarcitoria

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17077/2013, ha ribadito che l'atto di citazione, con il quale si fa valere il diritto al risarcimento del danno, deve essere specifico. In modo particolare, è indispensabile specificare il petitum.

Invece, in caso di ricorso per Cassazione, l'impugnazione deve contenere i requisiti dell'art. 366 c.p.c., che impone la specificità e la chiarezza delle doglianze, con riferimento a quanto sancito dagli artt. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.

Osservatorio responsabilità medica e casi di colpa lieve

Nel caso di colpa medica lieve, sotto il profilo civilistico, sussiste il diritto al risarcimento del danno. Tuttavia, la colpa lieve esonera dalla responsabilità penale. Ciò, in particolare, alla luce della c.d. riforma Balduzzi, con la quale il medico, in caso di colpa lieve, deve essere prosciolto. Ciò alla luce del principio contenuto nella c.d. Legge Balduzzi.

Colpa lieve: non sussiste la responsabilità penale

La Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 4030 del 19 Febbraio 2013, ha preso in esame le novità introdotte dal decreto Balduzzi colpa medica (decreto legge 158/2012 convertito in legge 189/2012).

Infatti, con la c.d. riforma Balduzzi è stato riformato l'intero settore della responsabilità medica per i profili civili e, soprattutto, penali.

Difatti, con l'introduzione dell'istituto della colpa lieve, in caso di intervento chirurgico, ovvero in altre circostanze, il decesso o le lesioni conseguano a c.d. colpa lieve, non si configura la responsabilità penale.

In conclusione, non si configura la responsabilità penale del sanitario nel caso in cui questi dimostra di aver agito conformemente alle c.d. guidelines (accorgimenti e metodologie scientifiche statisticamente rilevanti sul piano internazionale), allora egli andrà esente da responsabilità penale. 

Tale intervento normativo ha tentato una prima riforma dell'intero settore della responsabilità medica sia dal punto di vista civile che penale, introducendo l'istituto della colpa lieve. Essa attiene alla dimostrazione del sanitario di essersi attenuto alle c.d. guidelines per essere ritenuto esente dalla responsabilità penale per errore medico.

Senza che, però, per questo venga meno la responsabilità civile per il danno, con il relativo risarcimento del danno morale e biologico. Infatti, la L. Balduzzi faceva salvo quanto stabilito dall'art. 2043 c.c. indipendentemente dalla graduazione della colpa.

Sul punto, tuttavia, si è inserito l'art. 6 della L. 24/2017 che, abrogando l’art. 3, L. 189/2013 ha inserito l'art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). La riforma ha, dunque, eliminato il riferimento alla colpa lieve e limitato la scriminante ai casi di colpa per imperizia.

Pertanto, negligenza e imprudenza determinano in ogni caso la punibilità del sanitario pur riferendosi esclusivamente alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose, restando esclusi dalla sua applicazione gli altri reatiu, come, ad esempio, l'interruzione colposa di gravidanza.

Colpa medica: l'evoluzione con il decreto Balduzzi

Con il decreto Balduzzi, il tema della responsabilità medica, ha subito un impulso legislativo che, però, non si è tramutato in una radicale modificazione dei principi di diritto. Infatti, anche nel caso in cui si dovesse applicare in sede penale la  scriminante della colpa lieve, comunque, non viene meno l'obbligo di risarcimento.

In conclusione, il professionista  e la casa di cura saranno, comunque, obbligati in solido al risarcimento di tutti i danni provocati al paziente.

Le dispute giurisprudenziali sul decreto Balduzzi

Il decreto Balduzzi, in tema di responsabilità medica (responsabilità medica decreto Balduzzi), è molto controverso ancora oggi, anche se ormai superato dalla Legge Gelli.

Già il Tribunale di Milano con ordinanza del 21.03.2013 aveva rinviato tutti gli atti alla Corte Costituzionale, con riferimento alla scriminante della colpa lieve, perché contraria al principio di tassatività in relazione al principio di legalità.

Infatti, il sospetto di costituzionalità era legato alla indeterminatezza del dettato normativo, tenendo conto della non certezza delle autorità, ovvero della fondatezza delle c.d. linee guida, alla cui dissociazione si lega la c.d. colpa grave ai fini della responsabilità penale. In sintesi, il Tribunale di Milano, con il Dott. Bruno Giordano, ha, quindi, sospeso il processo e trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale che ha, però, confermato la legittimità costituzionale della norma impugnata.

Rilevanza della complessità dell'incarico (art. 2236 c.c.)

Con riferimento alla responsabilità medica, assume una certa rilevanza la disposizione dell'art. 2236 c.c., che valorizza la complessità dell'incarico.

La Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 6093/2013, detta i principi di diritto in ordine all'interpretazione e applicazione dell’art. 2236 c.c. (responsabilità del prestatore d'opera).

Infatti, la Corte di Cassazione conferma che la complessità dell'incarico non scrimina in caso di errore, a maggior ragione nel caso di dolo colpa grave.

Colpa medica per rifiuto di intervento del sanitario

La Corte di Cassazione, VI^ Sezione Penale, con Sentenza n. 12376/2013, conferma che, in caso di rifiuto del chirurgo di intervenire in un caso di urgenza, sussiste inadempimento ed illecito.

Infatti, tra le obbligazioni del sanitario, ed in particolare del medico, vi è quella di diligenza, prudenza e perizia, con riferimento alla configurabilità della colpa, in caso contrario, come precisato dall'art. 43 c.p.

In questi ultimi casi, si configura la responsabilità penale, oltre che quella civile.

Responsabilità in solido del sanitario con la struttura

Sia il medico che la struttura/casa di cura, sono responsabili, in caso di danni subiti dal paziente. Per questi motivi, è opportuno che il paziente faccia valere i suoi diritti, sia nei confronti del sanitario, che della struttura.

La Corte di Appello di Palermo, in un caso di responsabilità professionale, ha condannato in solido la struttura sanitaria oltre al medico. In questo caso, la Corte territoriale ha applicato i principi di Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 6093 del 12 Marzo 2013, che ha fatto riferimento all'art. 2236 c.c. (responsabilità del prestatore d'opera). In quella sede, è stato confermato che la complessità dell'incarico affidato al professionista può fungere da limite all'attribuzione di responsabilità per la cattiva riuscita dell'opera.

In ogni caso, è rilevante che non si riscontri il dolo e la colpa grave. In conclusione, secondo la giurisprudenza, si può limitare la responsabilità per particolare complessità del caso, soltanto con riferimento alla perizia. Infatti, in caso di negligenza ed imprudenza, la responsabilità sussiste anche per colpa lieve, ragione per la quale, anche per casi complessi, è sanzionata la carenza di diligenza e prudenza.

La Corte di Cassazione, III Sez. Civile, con sentenza 7768/2016, ha confermato le statuizioni della Corte di Appello di Palermo. 

Il paziente che acceda ad una struttura ospedaliera, per ricovero o visita ambulatoriale, conclude con la stessa un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità. Su questo contatto sociale si fonda la responsabilità del medico, che si impegna a svolgere la propria attività presso l'ente con il quale il contratto è stato stipulato.

 

Risarcimento a prescindere dall'organizzazione della struttura

La Corte di Cassazione, nel decidere sulla pronuncia resa dalla Corte d'Appello, con la sentenza n. 7768/2016 conferma che è la struttura con il quale il paziente ha stipulato detto contratto a rispondere per l'attività resa dai sanitari. Questo anche qualora il paziente sia ricoverato in una struttura che, in forza di una convenzione, è gestita da diverso proprietario. Infatti, è con il primo e non con il secondo che il paziente stipula il contratto atipico di spedalità.

Il soggetto titolare del rapporto instaurato con il paziente è individuato tramite la diretta gestione della struttura sanitaria, fondandone la responsabilità.

Le scelte di carattere organizzativo e burocratio dell'amministrazione sanitaria non possono penalizzare il paziente, che di fatto, ne è anche inconsapevole. Così la scelta di far operare nei locali dell'Ospedale un'equipe di sanitari non dipendenti di quel preciso presidio ospedaliero, non esclude la responsabilità della struttura.

Quindi, posta la responsabilità contrattuale della struttura, in base all'art. 1228 c.c. essa risponde anche dei danni dolosi e colposi di eventuali terzi, delle quali prestazioni si avvale. Ciò anche se essi non ne sono dipendenti.

 

Si configura, dunque, una responsabilità oggettiva fondata sull'assunzione del rischio per i danni che derivino al creditore dall'avvalimento o appropriazione di attività altrui per l'esecuzione delle proprie prestazioni.

La colpa medica in caso di chirurgia estetica

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 399/2012 ha stabilito che con riguardo alla chirurgia estetica: "salva diversa pattuizione delle parti il cui onere grava sul medico, deve presumersi avere ad oggetto un'obbligazione di risultato, come ripetutamente stabilito da questo tribunale". 

Infatti, in caso di intervento di chirurgia estetica seguito da un danno più grave rispetto al difetto fisico che si intendeva correggere, è confermata la responsabilità del sanitario.

Questa responsabilità si configura, a maggior ragione, nel caso di assenza di informazione adeguata, anche se l'intervento risulti correttamente eseguito. In conclusione, in caso di chirurgia estetica, il risultato va oltre la mera tutela della salute quanto, piuttosto, la realizzazione dei desiderata del paziente, in ordine al suo aspetto estetico. Sul punto, si richiama Cassazione civile sez. III, 06/06/2014, n.12830 ed ex multis.

Disturbo da ansia del sanitario

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23330/2012, ha accolto il ricorso di un medico radiologo licenziato dalla ASL presso cui prestava servizio per inidoneità al lavoro perché affetto da una sintomatologia ansiosa. Secondo le prescrizioni mediche, questa rendeva necessario che lo stesso fosse esentato dai turni di reperibilità e fosse affiancato, nella redazione dei referti, da un collega.   

Colpa medica e principio di affidamento

Il "principio di affidamento" non scagiona il capo di un'equipe medica che, secondo la Cassazione, non può scaricare la colpa di errori avvenuti in corsia sui propri colleghi. È quanto emerge dalla sentenza n. 48226/2012, Corte di Cassazione, Sezione penale, che ha convalidando una condanna per lesioni colpose nei confronti di un medico specialista in ginecologia che nel corso di un intervento aveva erroneamente asportato a una paziente l'ovaio sinistro invece che l'ovaio destro.  

Il principio di affidamento non può essere invocato nel caso di professioni altamente specialistiche come quella medico- chirurgica. Ne consegue che risponde di lesioni personali il chirurgo che nell’esecuzione di un intervento chirurgico, in spregio alla regola minima di prudenza e diligenza, procede all'asportazione chirurgica sulla base di una mera annotazione cartacea, pur proveniente dal medico addetto all'accettazione, senza far luogo in sede preparatoria al riscontro ecografico, asportando, così un organo sano in luogo di quello malato.

Colpa medica e i danni risarcibili

In caso di errore medico, che configura la responsabilità e, quindi, l'obbligo di risarcimento del danno, il paziente ha il diritto di farne richiesta. In questi casi, il paziente può agire, sia nei confronti del sanitario, che della casa di cura, innanzitutto, con l'istanza di mediazione e poi, in caso contrario, con citazione. 

Le 10 sentenze di San Martino sulla responsabilità medica

Le sentenze sulla responsabilità medica di San Martino del 2019: non si può sorvolare su queste ultime pronunce della Corte di Cassazione sulla responsabilità medica nel 2019. Infatti, l'Avv. Ezio Bonanni ha raccolto una sintesi delle 10 sentenze sulla responsabilità medica, definite San Martino 2. Infatti, queste sentenze della Corte di Cassazione, costituiscono il decalogo della responsabilità medica:

  • Violazione dell'obbligo di informazione da parte del sanitario e risarcimento del danno (Cass. civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28985);
  • Quantificazione del pregiudizio risarcibile e il ruolo del medico legale in tema di responsabilità medica (Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28986);
  • L'azione di rivalsa della struttura contro il medico (Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28987);
  • Come personalizzare la quantificazione del danno non patrimoniale per lesione alla salute (Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28988);
  • La risarcibilità del danno parentale (Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28989);
  • Retroattività in ordine ai criteri di quantificazione del danno biologico per responsabilità medica (Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28990);
  • Risarcibilità del danno per perdita di chance (Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28993);
  • Irretroattività delle norme relative alla responsabilità del medico e degli altri sanitari (Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28994);
  • Sul nesso causale materiale e inadempimento (Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28991 e 28992), i cui principi sono stati confermati, ancora, nel 2020, come già sopra evidenziato (nesso di causalità in tema di responsabilità medica).

Assistenza legale per risarcimento danni colpa medica

L'Avv. Ezio Bonanni ha maturato, nei suoi quasi 30 anni di attività professionale, una notevole esperienza in materia di colpa medica. Quindi, grazie all'assistenza legale dell'Avv. Ezio Bonanni, molti pazienti che hanno subito danni, hanno ottenuto il loro risarcimento. Nel caso in cui si volesse chiedere una consulenza legal, è sufficiente contattare il numero verde 800 034 294 e chiedere una consulenza legale.