Mancata amniocentesi colpa medica

Mancata amniocentesi colpa medica. Sussiste la responsabilità medica in caso di mancata prescrizione di esami clinici e, quindi, si può e si deve richiedere il risarcimento dei danniL'Avv. Ezio Bonanni assiste tutti coloro che hanno subito l'intervento chirurgico inutile per il risarcimento del danno.

Danni per mancata amniocentesi: come ottenere il risarcimento

L'Avv. Ezio Bonanni, titolare dell'omonimo studio legale, assiste tutti coloro che lo richiedono. Nella consulenza legale online, l'avv. Ezio Bonanni rende un parere legale per iscritto. Infatti, con il parere scritto, il paziente è in grado di decidere se e come attivare la tutela dei propri diritti. 

L'assenza dell'amniocentesi in molti casi provoca gravi pregiudizi ai genitori e anche al nascituro. Per questo, la mancata prescrizione integra un'ipotesi di responsabilità, in quanto tale suscettibile di richiesta del risarcimento danni.

Mancata amniocentesi colpa medica

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Legge Gelli, nuovi principi di responsabilità per mancata amniocentesi

Sempre con riferimento alla Legge Gelli, va ribadito che vi è sempre il doppio binario. Infatti, mentre la struttura sanitaria risponde sempre a titolo di responsabilità contrattuale anche per l'operato dei sanitari, questi ultimi rispondono per responsabilità extracontrattuale.

Solo nel caso in cui si sia instaurato un vero e proprio contratto con il medico, quest'ultimo risponde dei danni anche a titolo di responsabilità contrattuale.

Colpa medica per mancanza di amniocentesi

La Corte di Cassazione, III Sez Civ, n° 243/2017 ha sancito il principio della responsabilità del ginecologo per omissione della prescrizione di amniocentesi. Tale forma di responsabilità si lega alla negligenza, imprudenza ed imperizia in caso di gravidanza e ne discende l'obbligo di risarcimento danni subiti dalla gestante.

L'amniocentesi è l'esame specifico che permette di verificare l'andamento della gravidanza e le condizioni del feto. Quindi deve essere sempre prescritta, proprio per una diagnosi precoce anche rispetto a danni alla salute del nascituro. 

Nel caso in cui l'amniocentesi avrebbe potuto evidenziare particolari condizioni del feto, tali da indurre la madre ad assumere determinate decisioni, e non è stata prescritta, sussiste la responsabilità del medico. 

Inoltre, questa responsabilità sussiste anche qualora la donna successivamente non si sottoponga per sua scelta all'esame. Il rifiuto della gestante di ulteriori accertamenti non è, infatti, idoneo a elidere l'efficacia causale dell'inadempimento del medico. Si realizza, quindi, la perdita della chance di conoscere lo stato del feto sin dal momento in cui l'inadempimento si è verificato. Questo anche in relazione all'affidamento che ella può aver riposto nel medico inadempiente e su quanto da lui affermato, tanto da non sentire l'esigenza di sottoporsi alle eventuali ulteriori analisi mediche. 

La donna subisce un danno psico-fisico in seguito alla scoperta della condizione del figlio solo al momento della nascita. La Corte, pertanto, considera, la perdita della possibilità di conoscere prima della condizione del feto ed eventualmente interrompere la gravidanza, parte del danno ascrivibile all'inadempimento del medico.