Risarcimento malasanità: onere probatorio sui sanitari

Ripartizione onere probatorio. Risarcimento malasanità onere probatorio a carico dei sanitari. La tutela del paziente in caso di malasanità, è uno dei settori delle attività dello Studio Legale dell'avv. Ezio Bonanni. Recentemente tutta la normativa è stata riformata con la L. 24/2017.

Il tema dell' onere della prova è centrale nella tutela giuridica del paziente, nel caso di responsabilità medica, perché in caso di incertezza probatoria, il Giudice deve comunque emettere un giudizio. Quindi, nel caso in cui colui che è onerato della prova non la fornisce, è destinato a soccombere in giudizio.

In caso di responsabilità medica, l'obbligazione della casa di cura e quindi della ASL / struttura sanitaria, è sempre contrattuale. Invece, per quella del sanitario, occorre distinguere sulla instaurazione o meno di un contratto. In quest'ultimo caso anche la responsabilità.

Sulla base di tale natura giuridica della responsabilità e di quanto recepito dalla L. Gelli 24/2017, e di Cassazione SS.UU. 577/2008, l'onere della prova è a carico della struttura sanitaria. Si sostanzia nell'onere di dimostrare esattamente adempiuto l'obbligazione medica. In assenza di questa prova, la struttura / ASL risponderanno di tutti i danni subiti dai pazienti.

Consulenza legale online: l'onere probatorio

Risarcimento malasanità onere probatorio a carico dei sanitari

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Ripartizione onere probatotio:  risarcimento errore medico

Occorre prima di tutto osservare che la salute è il bene più importante per qualsiasi essere umano. Quindi la sicenza medica e il personale medico e paramedico svolgono un ruolo centrale, che è riconosciuto dall'ordinamento.

Quidi l'art. 32 della Costituzione deve essere letto in uno con le norme della L. 833/78 avente ad oggetto l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Sulla base della competenza regionale per l'organizzazione dei servizi con le ASL territoriali, lo Stato fornisce l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini.

L'Avv. Ezio Bonanni, titolare dell'omonimo studio legale, ha raccolto tutte le più recenti decisioni giurisprudenziali in tema di responsabilità medica (Osservatorio Responsabilità Medica). Così nella giurisprudenza è emerso come il tema della dipartizione dell'onere della prova, rappresenti un momento centrale per gli esiti delle azioni risarcitorie. Prima di tutto nella fase stragiudiziale, e poi in quella giudiziale. 

Anche se i principi sono quelli già trattati nella voce colpa medica, approfonditi anche per quanto riguarda il consenso informato, per permettere al paziente di scegliere tra le diverse opzioni terapeutiche. Poi, c'è il tema del rispetto o meno dei protocolli medici, ovvero delle c.d. linee guida, la cui dissociazione integra responsabilità.

Infatti, con la c.d. riforma Gelli, è stato ulteriormente valorizzato, il richiamo al protocollo medico e alle linee guida, da cui non si può prescindere per la formulazione del giudizio. Quindi il medico e la struttura sanitaria per poter essere assolto dalla richiesta di condanna al risarcimento danni, deve dimostrare di aver adempiuto secondo il protocollo medico. 

 

Responsabilità del medico: ripartizione onere probatorio

Nel caso di errore medico per colpa medica, alla base ci sono una sequenza di fatti, il dissociarsi dei protocolli, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia. Spesso non è l'azione o l'omissione di un singolo sanitario bensì gli errori del sistema.

In più il singolo sanitario può essere anche non solvibile ed in ogni caso è più difficile ottenere il risarcimento. Per questi motivi è preferibile sempre agire nei confronti della struttura sanitaria, che è chiamata a rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti. 

Però, in alcuni casi, l'errore può essere del singolo sanitario con il quale si è stipulato un contratto. In questi casi, poiché la responsabilità è contrattuale, l'onere della prova è sempre a carico del sanitario. 

Nel caso in cui, invece, il singolo sanitario è un medico pubblico e quindi dipendente del sistema sanitario Nazionale, del suo operato ne risponde la struttura, ovvero la ASL. Tuttavia, il paziente può chiedere il risarcimento anche alla persona fisica, medico pubblico, ma, in questo caso, la responsabilità è extracontrattuale.

Le peculiarità della responsabilità sanitaria

Occorre sottolineare che nella responsabilità sanitaria, la causalità materiale torna nell'alveo della necessità di accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta.

l'interesse primario del creditore consiste nella guarigione, mentre è oggetto della prestazione sanitaria lo svolgimento diligente della stessa, nel rispetto della leges artis. L'aggravamento del malato ed il suo eventuale decesso non deriva automaticamente dalla violazione di queste ultime, può avere anche una diversa eziologia. Dunque, il creditore danneggiato ha l'onere di allegare la connessione naturalistica tra la lesione della salute e la condotta del medico, provandone l'esistenza. (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 28991/2019)

Si può, quindi, affermare che in ambito sanitario non vi è coincidenza tra inadempimento, come violazione delle regole di diligenza, e danno. Pertanto, occorre dimostrare la connessione tra inadempimento del sanitario e l'esito infausto.

Nell'ipotesi, poi, di decesso del danneggiato, l'onere di provare il nesso tra la morte e la condotta dei medici grava sugli eredi.

Solo una volta assolto tale onere probatorio, in capo al danneggiante, ossia la struttura sanitaria, scatta l'onere di dimostrare che l'inadempimento fonte del pregiudizio sia derivato da una causa non imputabile.

Ripartizione onere probatorio: giurisprudenza

In tema di ripartizione dell'onere probatorio per responsabilità medica, il paziente deve dimostrare il danno. Questo consiste nel peggioramento delle sue condizioni di salute o nel mancato conseguimento di un miglioramento.

 

In più, rilevano anche eventuali violazioni dell'obbligo di acquisizione del consenso informato. Cioè, consapevole della reale portata, per effetto di un'informazione puntuale e precisa, sia delle diverse opzioni, sia delle possibili conseguenze e complicazioni del trattamento terapeutico.

 

Per questo motivo, la struttura sanitaria e/o il sanitario hanno l'obbligo di dimostrare di aver correttamente eseguito la diagnosi. Nonché di aver informato il paziente delle sue reali condizioni di salute e dei diversi trattamenti terapeutici e della loro esatta e tempestiva esecuzione.

 

Questi principi sono stati affermati dalle Sezioni Unite del 30.10.2001, n. 13533, per poi essere ribaditi nelle SS. UU. n. 577/2008.

Recentemente, poi, la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 13872/2020) ha ricostruito la ripartizione dell'onere probatoriop nelle fattispecie di responsabilità medica. Nel fare ciò, la Corte ha, inoltre, sottolineato la necessità che operi la regula iuris della preponderanza dell'evidenza. 

 

Essa si compone di due criteri: la regola del "più probabile che non" che impone al giudice di scegliere l'ipotesi dotata di grado di conferma logica superiore; la regola della "prevalenza relativa", secondo la quale il giudice deve considerare vero l'enunciato che riceva il grado relativamente maggiore di conferma in base alle prove disponibili.

 

Dunque, nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si presenta un “doppio ciclo causale” in cui il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra insorgenza, aggravamento della patologia o morte e la condotta del sanitario. Mentre, il danneggiante, quindi, la struttura sanitaria, deve provare un fatto estintivo del diritto, ossia una causa imprevedibile e inevitabile.

Colpa lieve per negligenza e imperizia: responsabilità medica

Responsabilità medica colpa lieve negligenza ed imprudenza. L'avv. Ezio Bonanni sostiene che per la negligenza e l'imprudenza, è sufficiente anche la colpa lieve per integrare la responsabilità. Prima di tutto quella contrattuale e poi quella extracontrattuale, da cui discende l'obbligo del risarcimento a tutti i danni. Così, lCorte di Cassazione, III Sezione, Sentenza n. 6093/2013.

Nel caso in cui un paziente dovesse subire un danno anche per colpa lieve, ove la struttura non dimostri l'esatto adempimento, sussiste l'obbligo del risarcimento dei danni. Infatti, il principio della colpa grave in casi complessi, può trovare applicazione solo per i casi di imperizia. Invece, per i casi di negligenza e imprudenza, l'obbligo risarcitorio si configura anche per i casi di colpa lieve. 

L'onere della prova del paziente: instaurazione del rapporto

La Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. n. 17143/2012 sancisce l'onere, per l'attore, di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale. In riferimento alla colpa del medico, poi, in capo al danneggiato graverebbe l'ulteriore onere di allegarla, ma non di provarla. Il medico, invece, dovrebbe dimostrare la non imputabilità al suo operato della causa dell'insuccesso.

Sul punto, è intervenuta la L. 24/2017, che, con l'art. 7, ha disciplinato la responsabilità civile delle strutture sanitarie o sociosanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie. È stata prevista una netta bipartizione tra la responsabilità dell’ente ospedaliero e quella della persona fisica per i danni occorsi ai pazienti. 

Dunque, l'esercente la professione sanitaria risponde solo dei danni integralmente provati dal paziente, spingendo quest'ultimo ad agire nei confronti del soggetto che può risarcire i danni più agevolmente. 

La Legge Gelli ha, così, portato a compimento il disegno prefigurato ma non completato dal decreto Balduzzi seguendo la logica di prevenzione. L'attenzione si sposta dall'autore del fatto al sistema, ricercando i fattori che abbiano reso possibile il danno, tra cui gli strumenti per la gestione del rischio. 

Il regime della doppia responsabilità civile, contrattuale per la struttura ed extracontrattuale per il sanitario, ha notevoli ricadute processuali in tema di onere della prova.

Nel giudizio avverso la struttura sanitaria il danneggiato deve provare il titolo da cui deriva l'obbligazione allegando l'inadempimento, mentre la struttura deve provare l'esatto adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento. Fermo restando che il danno risarcibile è limitato a quanto poteva prevedersi quando è sorta l'obbligazione, salva la sussistenza del dolo. Contro l'esercente la professione sanitaria l'onere della prova è a carico del paziente, il quale non deve solo allegare, ma anche provare il fatto illecito, il danno, la colpa e il nesso causale.