Legge Gelli: risarcimento errore medico

Legge Gelli: 'Sicurezza delle cure e responsabilità degli operatori sanitari', per errore medico e malasanità. L'Avv. Ezio Bonanni ha istituito il servizio di assistenza legale per colpa medica. Con l'organizzazione delle consulenze legali, anche online, l'Avv. Ezio Bonanni, con il suo studio legale,  è in grado di assistere tutti coloro che ne fanno richiesta. 

Tutti i pazienti, che hanno subito un errore medico, e ritengono che  ciò sia dovuto ad inadempimento, possono chiedere un parere all'Avv. Ezio Bonanni.

Con la L. 24/2017, definita anche 'legge Gelli' vi è stato il riordino normativo del sistema delle norme sulla sicurezza delle cure e la responsabilità degli operatori sanitari. In questo modo si è inteso tutelare prima di tutto i pazienti, in  caso di errore per colpa medica, sia i sanitari, rafforzando il principio di responsabilità dell'ente ospedaliero. Inoltre sono stati inaugurati nuovi sistemi di conciliazione. In caso di errore medico il paziente ha diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.

Legge Gelli: parere legale online

L'Avv. Ezio Bonanni, è iscritto presso le Magistrature Superiori, e vi rende un parere legale. Il parere legale, in forma scritta, è molto importante, perchè contiene i riferimenti alle norme e alla giurisprudenza. E' utile, quindi, per capire se ci siano i presupposti per l'azione legale. Oltre al servizio on line, l'Avv. Ezio Bonanni è disponibile per un appuntamento di persona presso il suo studio di Roma o di Latina (Dove siamo). 

Legge Gelli

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Errore medico: tutela del paziente - Legge Gelli

Se un paziente ha subito un danno, ovvero ritiene di averlo subito, occorre verificare se ci sia stato un errore medico, ovvero colpa medica. In questo caso è importante la consulenza medico legale. Infatti l'Avv. Ezio Bonanni, titolare del suo omonimo studio legale, prima di tutto esamina la documentazione del caso concreto. 

Anche in caso di consulenza online, il parere legale può essere redatto dall'Avv. Ezio Bonanni solo nel caso in cui sia stata preventivamente inviata la documentazione medica, per email, o per lettera a.r. indirizzata allo studio legale.

In questo modo il medico legale verificherà se ci sono i presupposti per ipotizzare la dissociazione dai protocolli e linee guida, ovvero negligenza, imprudenza e imperizia. 

In ogni caso l'errore medico è sempre il risultato di una serie di eventi pregiudizievoli nel procedimento di presa in carico del paziente. Già nella fase dell'anamnesi e diagnosi, ovvero in quella della cura. In questo caso è indispensabile che il paziente sia preventivamente informato delle diverse possibilità terapeutiche e delle possibili complicazioni. 

In caso di aggravamento, ovvero di non guarigione, ovvero di aggravamento delle condizioni di salute, si dovrà verificare se ci sia stato un errore sanitario. Il comportamento dei sanitari deve sempre essere professionalmente adeguato alla delicatezza del bene materiale e giuridico più prezioso: la salute. Questo bene è tutelato dall'art. 32 Cost., e il sistema si regge sulla L. 833/1978, che ha istituito il nostro Sistema Sanitario Nazionale.

Le norme sono state recentemente modificate con la Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli, avente ad oggetto “Nuove norme in materia di responsabilità medica). Questo complesso normativo, quindi, ha codificato i principi di responsabilità medica civile, contrattuale ed extracontrattuale. In caso di colpa lieve, ove siano rispettate le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali, non è configurabile la responsabilità penale (errore medico penale).

Legge Gelli: i diritti delle vittime di malasanità

La vittima è colui che subisce il danno, che perciò stesso deve essere risarcito, ovvero ristorato. Il principio di tutela delle vittime malasanità, che sono anche i familiari del paziente, impone che questi abbiano diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni. Il principio di tutela della salute presuppone la prevenzione, ed è per questo motivo che il Sistema Sanitario Nazionale deve essere organizzato nel migliore dei modi. Solo in via residuale si potrà dar corso alla tutela giudiziaria. 

L'onere della prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione medica è a carico del sanitario e della casa di cura, che risponderà anche della condotta di tutto il personale. Siamo di fronte, infatti, anche  ad una responsabilità vicaria della casa di cura, ovvero della ASL competente. 

Per questi motivi il paziente deve provare di aver subito un aggravamento delle sue condizioni di salute, oppure la non guarigione, ovvero la perdita di chance. Un caso emblematico è quello dell'intervento estetico, che è finalizzato ad un miglioramento delle condizioni estetiche del paziente, e che in molti casi invece può arrivare a provocare danni. 

In questi casi, sarà poi il medico, ovvero la casa di cura dell'onere della prova di aver adempiuto anche agli obblighi di informazione e a tutti gli obblighi di protezione

In sostanza si dovrà dimostrare che il peggioramento, o la non guarigione del paziente, non siano imputabili alla casa di cura o ai sanitari. In caso contrario il paziente dovrà ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni, con quantificazione equitativa, sulla base delle  tabelle. Quindi dovranno essere interamente risarciti tutti i pregiudizi subiti dal paziente: 

  • Danno non patrimoniale
    • biologico (lesione all'integrità psicofisica)
    • morale (sofferenza fisica e interiore)
    • esistenziale (per il peggioramento qualità della vita)
  • Danno patrimoniale 
    • emergente
    • lucro cessante

Legge Gelli: tentativo di conciliazione obbligatoria

La Legge Gelli prevede il preventivo tentativo di conciliazione obbligatoria attraverso:   

  • l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile;
  • azione diretta del danneggiato;
  • istituzione di un fondo di garanzia ad hoc, nei casi di eccesso rispetto al massimale, ovvero in caso di insolvenza;

Legge Gelli: responsabilità penale solo per colpa grave

La legge Gelli prevede che il medico che per imperizia provoca un danno a un paziente non è punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali. Quindi l’errore del medico causato dalla sua mancanza di abilità o di preparazione specifica verrà punito penalmente solo in caso di colpa grave. 

L’articolo 6 della Legge Gelli stabilisce che la “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Quindi: “È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

In questo modo il Legislatore ha orientato il sistema risarcitorio della responsabilità civile sulla struttura sanitaria. Quindi il profilo di responsabilità professionale medica è stato alleggerito, con riferimento ai sanitari, persone fisiche.

La chiave di lettura è quella della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, anche se può concorrervi quella del sanitario. Per questi motivi l'azione legale di risarcimento del danno deve essere ancorata sulla responsabilità della struttura sanitaria. Pur rimanendo il principio di responsabilità professionale del sanitario, è chiaro che il Legislatore ha mirato ad evitare le azioni giudiziarie nei confronti dei medici. In sede penale, la responsabilità del sanitario deve essere ancorato ai principi di colpa grave, derogando così ai principi di carattere generale dell'art. 43 c.p. 

Legge Gelli: la responsabilità civile del sanitario

La legge Gelli conferma la tutela giuridica del paziente, stabilendo le procedure per far valere i profili di responsabilità medica. Le azioni che il paziente può far valere sono quelle eminentemente civilistiche, che debbono essere azionate dopo la procedura di conciliazione. In questo caso la procedura preventiva di conciliazione è obbligatoria, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per malasanità, ovvero colpa medica.

Se in precedenza la responsabilità del sanitario si fondava sul contratto sociale, con la c.d. Legge Gelli è extracontrattuale, a meno che non si sia instaurato uno specifico rapporto contrattuale. In questi casi, si applica il principio della responsabilità contrattuale.

Questo è rilevante in quanto sono modificati gli oneri probatori che in tema di responsabilità extracontrattuale sono a carico del paziente, anche con riferimento alla colpa. Quindi alla dissociazione rispetto ai protocolli e linee guida, piuttosto che alle norme di prudenza, diligenza e perizia.

L'onere della prova del sanitario era molto più rigorosa e gravosa prima del nuovo sistema inaugurato con la c.d. Legge Gelli. Quindi, in questo caso, ove il paziente azioni la tutela nei confronti del sanitario, persona fisica, deve dimostrare la sua responsabilità. In precedenza, invece, anche lo stesso sanitario, persona fisica, privo di un vero e proprio contratto, doveva dimostrare l'esatto adempimento. 

Legge Gelli: suddivisione dell'onere della prova

In questi casi l'onere della prova del paziente è quello di aver subito un pregiudizio, ovvero di non aver conseguito il miglioramento che si auspicava. In buona sostanza dell'evento pregiudizievole e del nesso causale. Mentre per il sanitario vi è l'obbligo di dimostrare innanzitutto di essersi attenuto al protocollo medico, e alle linee guida. In ogni caso, che l'evento si sia verificato per causa a lui non imputabile: caso fortuito, oppure forza maggiore.

Ciò discende dall'individuazione del danno evento, che coincide con la lesione del diritto alla salute e non dell'interesse oggetto dell'obbligazione (Cassazione civile, Sez. III Sent. 11/11/2019 n° 28991).

Nell'ipotesi di responsabilità  contrattuale, il danneggiato potrà non  dover dimostrare la colpa del sanitario, ma residuerà l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra la condotta e il danno subito (Cassazione Civile, Sez. III Sent. 07/03/2019 n°6593).

Responsabilità civile della struttura sanitaria Legge Gelli

Per la struttura ospedaliera, invece, la responsabilità civile resta di tipo contrattuale e permane l'obbligo di dimostrare l'esatto adempimento, con onere probatorio a suo carico. In questo modo il paziente che vuole ottenere un risarcimento danno per malasanità è incentivato a rifarsi prima sul soggetto economicamente più solido, ovvero la struttura pubblica.

Il paziente, dopo aver azionato la procedura conciliativa, nel caso in cui non fosse risarcito, potrà azionare i normali strumenti giuridici, citando la casa di cura per ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni. In questo caso potrà far valere, a carico della casa di cura, ovvero della struttura sanitaria, anche la c.d. responsabilità vicaria. In altre parole la ASL e la struttura sanitaria risponderanno anche della condotta del loro personale medico e paramedico.

Infatti, qualora la struttura sanitaria voglia essere ritenuta indenne dalle conseguenza di una eventuale condanna, ha l'onere di dimostrare che il danno sia ascrivibile unicamente alla condotta colposa del sanitario (Cassazione Civile, Sez. VI-3, Ord. n°24167/2019).

Per il medico privato, invece, la responsabilità resta di tipo contrattuale, se il paziente si è rivolto al sanitario, instaurando con lui un vero e proprio contratto. La tutela legale può essere fatta valere nel termine di 10 anni. Decorso tale termine, si applica la c.d. prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c. 

Salvo che si possa configurare l'ipotesi di reato: in questi casi si applica il più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947, 3° co., c.c.

Il termine di prescrizione decorre dall'evento in senso giuridico. In altre parole non da quando il danno si è verificato materialmente, ma quando il paziente ne ha avuto conoscenza giuridica. In sostanza della sua reale portata di illecito per inadempimento. Quindi, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine decorre dalla conoscenza o conoscibilità in termini giuridici.

Risarcimento danni malasanità: come viene stabilito

Il risarcimento danni malasanità del paziente viene stabilito in base alle tabelle sul danno biologico del Tribunale di Milano o delle nuove tabelle di cui al DDL Concorrenza. Con la Legge Gelli è stato rafforzato l’obbligo del tentativo di conciliazione. Tutte le parti, paziente e casa di cura, ed eventualmente le compagnie di assicurazione, debbono poter partecipare alla fase di conciliazione. In caso contrario potrà essere azionato l'accertamento tecnico preventivo. 

Con questo strumento tecnico processuale, è possibile verificare se nel caso specifico sussista o meno, sotto il profilo medico legale un errore, ovvero un caso di malasanità. Questo risultato favorisce la conciliazione, in quanto le parti hanno così oggettività dei fatti nella loro portata, anche medico legale.

In un modo o nell'altro, prima di azionare la tutela giudiziaria, deve esperire o il tentativo conciliativo, oppure l'accertamento tecnico preventivo. Solo dopo si potrà agire con i metodi ordinari. In questi casi, quindi, si applicano degli strumenti di tutela più agili e veloci, tenendo conto dell'obbligo di assicurazione che grava sulle strutture e sui sanitari (art. 10, L. 24/2017).

Nel caso di mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale, si potrà procedere in sede giudiziaria citando il sanitario, la casa di cura e la compagnia assicurativa. Mentre in precedenza erano il medico e/o la casa di cura a dover chiamare in causa le compagnie assicuratrici, allungando i tempi del giudizio.

La nuova legge ribadisce l’obbligo assicurativo per tutti i medici, compresi i liberi professionisti, oltre all'introduzione del fondo di garanzia per tutti quei pazienti che non possono essere rimborsati perché devono rifarsi su una società assicurativa fallita.

Colpa medica: legge Gelli più favorevole al reo

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza n. 50078/2017, in materia di colpa medica,  ha stabilito in ordine alla applicabilità della c.d. Legge Gelli, che la nuova normativa  ha introdotto una nuova causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria e che pertanto la stessa è da considerarsi più favorevole rispetto al reo, poiché nel caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa, qualora il medico abbia rispettato le linee guida, andrà esente da responsabilità.  

La Corte di Cassazione, Sezione IV, con sentenza n. 16140/2017ha disposto il rinvio alla Corte di Appello per applicare il favor rei.

Fondo di garanzia vittime errore medico

Il Fondo di garanzia errore medico è istituito per la tutela dei diritti delle vittime errore medico per responsabilità sanitaria. In questo modo, il paziente potrà sempre ottenere il risarcimento del danno in caso di malasanità. Questo è importante in caso di massimale assicurativo e di danno che sia eccedente tale massimale, oppure in caso di insolvenza dell'assicurazione. Infatti in caso di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di assenza di assicurazione, il paziente è tutelato con il Fondo di Garanzia.

Il Fondo sarà alimentato attraverso il versamento, da parte delle imprese assicuratrici, di un contributo annuale. È necessario il regolamento di avvio che il Ministero della salute ha adottato.

In questo modo è stata avviata una procedura virtuosa che tutela il paziente anche nei confronti del sanitario, persona fisica, anche se quest'ultimo non sia assicurato. Questo strumento è molto importante per la tutela delle vittime rispetto al rischio di insolvenza, ovvero di inadempimento di risarcimento sanità danni.

Fondo di garanzia per errore medico e tutela vittime

Con la Legge Gelli sono state introdotte maggiori tutele per i pazienti vittime di malasanità con il c.d. doppio binario. sSi tratta di un’integrale riforma della responsabilità professionale in ambito sanitario, sia penale che civile, sia per il personale medico e paramedico che per le strutture sanitarie. 

È una misura richiesta essenzialmente dai medici per evitare il rischio di condanne penali, in seguito a complicanze avvenute in sala operatoria. Salvo un alleggerimento dei principi della responsabilità penale che si potrà configurare solo in caso di inescusabile negligenza, imprudenza e imperizia, con gravi danni al paziente.

Infatti, costoro invocheranno la colpa lieve, ovvero di essersi attenuti ai protocolli medici, e chiederanno di essere assolti.

Garante del Fondo di garanzia per errore medico

La prima novità riguarda la nascita del Garante per il diritto alla salute, una figura a cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare casi di malasanità. Ciò è importante per avere un quadro della situazione. Inoltre, per ogni regione verrà istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente.

In questo modo verranno raccolti i dati sui rischi ed eventi negativi non solo sulle cause ma anche sulla frequenza e sui costi del contenzioso. Questi dati poi saranno inviati all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, organo che avrà il monitoraggio costante delle pratiche e degli eventuali errori nel SSN.

Legge Gelli: la tutela giuridico risarcitoria

Quindi, con questo strumento, costituito dalla c.d. Legge Gelli, il sistema di tutela del paziente è stato reso più moderno, con una procedura prima conciliativa e poi giudiziaria. Tutti coloro che hanno subito un errore medico potranno ottenere il risarcimento del danno. 

Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni ha elaborato un osservatorio della responsabilità medica, che costituisce la casistica importante. Con l'osservatorio responsabilità medica dello studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, è possibile acquisire tutti gli elementi utili per la tutela legale del paziente.