Consenso informato specifico, generico e preciso

Il consenso informato deve sempre essere specifico preciso. In caso di carattere non specifico, e quindi generico, sussiste la responsabilità medica e la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni.

L'Avv. Ezio Bonanni assiste tutti coloro che abbiano subito un intervento chirurgico inutile per il risarcimento del danno.

Responsabilità medica: danni da mancato consenso informativo

L'Avv. Ezio Bonanni è uno specialista nell'assistenza di tutti coloro che hanno subito dei danni per colpa medica. Tutti coloro che ritengono di aver subito dei danni a fronte di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, possono rivolgersi all'Avv. Ezio Bonanni. 

Consenso informato

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Legge Gelli: nuove norme per la tutela delle vittime da errore medico

La tutela del paziente si sostanzia in quanto il comportamento dei sanitari deve essere professionalmente, ma anche umanamente, adeguato alla delicatezza del bene giuridico più prezioso: la salute.

Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, in più di 25 anni di attività professionale, ha acquisito una notevole esperienza nella tutela dei diritti dei pazienti vittime di errori sanitari. 

Il personale sanitario ha, infatti, l'obbligo di assistere il paziente con diligenza prudenza e perizia (art. 1176 II comma c.c.).  

In ogni caso, non deve verificarsi alcun peggioramento per errore medico, indifferentemente dalla fase in cui interviene: diagnostica, preventiva, terapeutica, chirurgica, assistenziale che sia.

Nelle ipotesi di errore medico, il sanitario e la struttura sono, poi, responsabili in solido non solo per le eventuali condotte imperite, imprudenti o negligenti, ma anche per il risarcimento del danno per malasanità.

In merito,  la cd Legge Gelli-Bianco per quanto concerne il cittadino, ha semplificato le procedure di accesso ai dati e documenti, ponendo in capo alla struttura il dovere di rilasciarne copia entro sette giorni dalla richiesta.

Inoltre, ai familiari del paziente deceduto in Ospedale, viene data la possibilità di richiedere un riscontro diagnostico con un medico legale di propria fiducia.

Aldilà di queste modifiche, la Legge Gelli si occupa delle responsabilità che discendono dagli esiti dei trattamenti sanitari.

Per approfondire: Legge Gelli: responsabilità medica

Il consenso informato tra L. n° 24/2017 e L. n° 219/2017

Il legame tra medico e paziente viene concepito non solo come relazione di cura, ma anche di fiducia fondata sul consenso informato. 

Infatti, la Legge Gelli è entrata in vigore contemporaneamente alla L. 219/2017 sul Biotestamento, la quale ha modificato il consenso informato.

La lettura combinata delle due leggi evidenzia che un errore dei sanitari o della struttura proponente il Consenso Informato, costituisce il fondamento di un eventuale contenzioso legale.

In ciò, spetta alla struttura sanitaria l'onere di provare la correttezza dell'intero processo di formazione del Consenso, dalla verifica della sua comprensione sino al momento della sua acquisizione.

Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza 04-02-2016, n. 2177

La Suprema Corte con Cass. Civ., Sez. III, Sent. n° 2177/2016, ha affrontato il tema del consenso informato sotto il punto di vista del ruolo del consenso del paziente, del rilievo del diritto di autodeterminazione e le caratteristiche del consenso del paziente.

Il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico. In riferimento a questo devono essere palesi i rischi, i risultati conseguibili e le possibili conseguenze negative. A tale scopo non è idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico. Non rileva, poi, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale. Il linguaggio deve, quindi, essere comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone

Il ruolo essenziale del consenso del paziente

L’attività medico-chirurgica si compone di una serie di condotte che incidono sull'integrità fisica del paziente ma lecite in quanto finalizzate all'attuazione del diritto alla salute di cui all' art. 32 Cost. Questo è il cd "principio di autolegittimazione dell'attività medica". Proprio dal combinato disposto dell'art. 32 co. 2 Cost. e dell'art. 13 Cost. si rinviene, poi, la rilevanza del consenso al trattamento medico chirurgico reso dal paziente.

Nel nostro ordinamento, infatti, l'imposizione di trattamenti obbligatori può discendere solo dalla legge, senza il consenso del paziente. Inoltre, l’inviolabilità della libertà personale comporta il diritto del malato di decidere liberamente se e come curarsi. 

Il coordinamento del dirittto alla salute e l'inviolabilità della libertà personale è reso possibile solo dalla manifestazione di volontà rispetto al trattamento. E' nella manifestazione di volontà che risiede la legittimazione dell'intervento del medico sul paziente. Quindi, in assenza del consenso e di una situazione di necessità, l'intervento del medico è illecito. Inoltre, affinchè il consenso del paziente sia espressione della libertà di autodeterminazione questo deve essere consapevole, dunque, "informato".

Posta l'assenza di una previsione costituzionale, la dottrina ha ricondotto il fondamento del diritto del paziente a ad ottenere informazioni complete, in diverse norme. In particolare rilevano, sul punto, l'art. 2 Cost., l'art. 23 Cost e l'art. 13 Cost.

Occorre, infatti, segnalare l'approdo della giurisprudenza ad una visione personalista dei diritti del paziente, con il ricoscimento sia del diritto alla salute che all'autodeterminazione. 

Il rilievo del diritto di autodeterminazione

Stante la sua autonomia rispetto al diritto alla salute, la lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile indipendentemente dall'accertamento di un errore professionale o di eventuali pregiudizi per il paziente. 

Sul punto occorre segnalare la biforcazione di disciplina per l'accertamento della colpa professionale da un lato, per la verificazione di pregiudizi in capo al apziente in seguito all'intervento. Infatti, il paziente deve dimostrare con un giudizio controfattuale ipotetico, che qualora fosse stato informato adeguatamente avrebbe rifiutato il trattamento sanitario. Nel fare ciò, il paziente può usufruire di tutti io mezzi di prova, anche attraverso presunzioni.

Caratteristiche del consenso del paziente

La sentenza Cass. Civ. n° 2177/2016, ha chiarito che il consenso deve essere un consenso personale, specifico ed esplicito, effettivo e reale, attuale ed infine consequenziale ad informazioni complete. Tali informazioni devono essere fornite dal medico ed afferenti la natura e i rischi dell’intervento, nonchè della loro probabilità statistica di verificazione.

La Corte ha considerato irrilevante il livello culturale del paziente. Ciò, infatti, non implica la presunzione di completezza dell'informazione, potendo incidere solo sulle modalità di predisposizione dell'informazione. Più è basso il livello culturale più devono essere chiare le informazioni, restandone invariato il contenuto.