Indennizzo da sangue infetto: tutela previdenziale per le vittime. I danni biologici per emotrasfusione, come epatite da trasfusione, oppure legati a emoderivati danno diritto al risarcimento sangue infetto. L'Avv. Ezio Bonanni con il servizio di assistenza legale on-line permette la tutela di questi diritti.
Inoltre, nell'oggetto di tutela sono ricomprese anche le vaccinazioni e il risarcimento per danni ad esse eventualmente conseguito. Infatti, per entrambi i profili, la tutela previdenziale è quella della legge 210 del 1992, attraverso la quale sono stati tutelati i diritti delle vittime. Il risarcimento per trasfusioni infette deve essere integrale.
Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, con il servizio di assistenza legale quelli che permette alle vittime sangue infetto di ottenere la tutela previdenziale e risarcimenti sangue infetto.
La somministrazione di sangue e plasma infetti, con virus delle epatiti virali (HBV e HCV) e dell'HIV, ha provocato, in Italia, molte vittime. Infatti, molti pazienti emotrasfusi o curati con emoderivati sono stati contagiati, si sono ammalati e in molti casi sono pure deceduti. Non è una caso che, infatti, la stragrande maggioranza delle vittime da sangue infetto sia costituita da pazienti talassemici ed emofiliaci, perché sono curati con il sangue e con gli emoderivati.
Inoltre tra le vittime ci sono anche quei pazienti che sono stati sottoposti a interventi chirurgici nel corso dei quali si sono resi necessarie trasfusioni per porre rimedio a emorragie. Questi rischi sono ormai venuti meno anche anche grazie all'azione legale dell' avvocato Ezio Bonanni e di altri studi legali in Italia, oltre che alla presa d'atto del legislatore.
Ad ogni modo, il fatto stesso che tali danni possano manifestarsi, ovvero determinare sintomi anche a distanza di decenni, lo rende un tema attuale. Gli indennizzi devono essere accompagnati dal risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi. Per questi motivi, l’Avv. Ezio Bonanni, che ormai da circa 20 anni si occupa di trasfusione sangue infetto risarcimento. Per far fronte a queste problematiche, ha organizzato lo staff del suo studio legale, al fine di assicurare il servizio di assistenza.
Con il servizio di assistenza on-line, è possibile ottenere un parere legale anche in forma scritta che è molto importante. Infatti, in questo modo la vittima e i suoi familiari possono attentamente valutare le chance di una possibile azione di risarcimento danni oltre che di tutela previdenziale.
Il Ministero della Sanità, con la circolare n. 50 del 28.03.1966, ha vietato le donazioni di sangue a rischio infezione. In particolare, le donazioni di soggetti che fossero affetti da epatite virale, ovvero che avessero avuto contatti con questi ultimi nei 6 mesi antecedenti.
Inoltre, fu disposto la verifica periodica delle transaminasi su tutti i donatori e sul sangue donato. Nel caso di valori eccedenti quelli della normalità, il donatore doveva essere sottoposto a diversi test. Il sangue donato, poteva essere utilizzato per la produzione di gammaglobuline o albumine. In questo modo, sono stati prevenuti dei rischi per la salute.
Sulla base di questa circolare, si è dimostrato che un innalzamento delle transaminasi fosse un segno del possibile rischio di virus epatici. Successivamente, nel 1968, si è tenuto conto della scoperta che un antigene, noto fin dal 1963, potesse causare l’epatite B. Si tratta dell’antigene Australia, per cui, fin dall’inizio degli anni ’70, furono messi in atto i primi test.
Poi, nel 1978 ci furono i test più sensibili. Così, con la circolare n. 68 del 04.07.1978, la Direzione Generale del Servizio Farmaceutico ha imposto la ricerca del virus con il dosaggio radioimmunologico.
Si tratta di un test di seconda generazione dell’HBsAg che fu eseguito su tutte le donazioni di sangue. La Croce Rossa Italiana presso il Centro Nazionale della Trasfusione, ha effettuato test sull’antigene Australia fin dal 1972.
A partire dal 1984, é stata effettuata la ricerca delle transaminasi sui donatori e sulle sacche di sangue. La Direzione Generale del Servizio Igiene Pubblica, in data 17.07.1985, ha emanato la Circolare per la protezione dal virus HIV.
Con la L. 531/1987, ci fu l’obbligo per le ASL di eseguire i test HIV. Già era presente, in Italia, a partire dal 1989 il test per l’epatite C. Tuttavia, nella circolare del 01.10.1989, la direzione del servizio farmaceutico li ha limitati alla sola alanina transaminasi. Si esclude, quindi, il test per gli anticorpi anti-HCV, causa dell’epatite C.
Nel 1990 vi fu il Decreto Ministeriale del 21.07.1990 del Ministro De Lorenzo. In questo modo, venne imposto l’obbligo di effettuare la ricerca dell’antigene di superficie dell’epatite B dell’HIV e della alanina transaminasi. Così, sono state eliminate le sacche di sangue che avessero un valore 1,5 volte quello normale.
Tuttavia, era suggerito il limite di 1,2. Infatti, tali valori non escludono, poi, l’insorgenza della malattia epatica HCV. Non venne, però, disposto l’utilizzo della tecnica PCR (NAT), per l’epatite C, che era stata ideata nel 1985. Questa tecnica diventò ufficiale solo dal 1989. Con il decreto del 15.01.1991, sono stati aggiornati i protocolli di idoneità di donatori di sangue e plasma. In quel contesto, è stata anche rimarcata la necessità della determinazione dell'alanina transaminasi. Ciò con il metodo migliorato di anticorpi anti-HIV e di antigene di superficie del virus e di epatite B (HBsAg), e di anticorpi anti-HCV.
Negli anni ’90 sono stati intrapresi i primi procedimenti giudiziari per il risarcimento dei danni sangue infetto. Intanto, il Ministero della Salute ha previsto l’indennizzo con la transazione legge 210/1992.
Ad ogni modo, oltre all'indennizzo, è sempre dovuto il risarcimento del danno da emotrasfusione. Per questo motivo, l’Avv. Ezio Bonanni propone anche l'azione di risarcimento.
L’azione legale si fonda sulle omissioni del Ministero e delle ASL nella vigilanza sul sangue, ovvero, nelle fasi di distribuzione e somministrazione. Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza 17.11.1998, ha emesso la prima condanna, alla quale, progressivamente se ne sono aggiunte altre.
Successivamente, la Corte di Cassazione, Sez. Unite, ha emesso le sentenze da 576 a 585 del 2008. In questo contesto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato alcuni principi fondamentali:
Questi sono principi importanti per sangue infetto risarcimento danni. In particolare, quello della decorrenza di risarcimento sangue infetto prescrizione, il cui termine deve decorrere dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, come stabilito dall’art. 2935 c.c.. Inoltre si deve tener conto anche del comportamento del Ministero che giustifica la sospensione della prescrizione (art. 2941 n. 8 c.c.). Questi principi dettati dalla Suprema Corte permettono di superare il problema della prescrizione in tutti i casi nei quali la manifestazione del danno biologico, non fosse stata contestualmente alla reale consapevolezza del danno subito.
Solo con la piena consapevolezza del danno e del nesso causale può essere fatto valere il diritto e quindi puoi iniziare il decorso della prescrizione. Si pensi alle epatiti o ad altre malattie che non manifestano subito i loro sintomi. In questi casi il termine inizia a decorrere da quando si ha questa consapevolezza cose: Cass., Sez. Unite, n. 576, 577 e 581 del 2008).
Se in seguito a trasfusione è avvenuta la contaminazione per HIV, il danneggiato ha 10 anni di tempo dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'infezione irreversibile. Per epatiti (HCV e HBV) post trasfusionali o per danni da vaccinazioni obbligatorie, la vittima ha 3 anni dal momento in cui si è accorta dell'infezione irreversibile.
La Legge n° 210 del 25 febbraio 1992 ha ad oggetto l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue, emoderivati o da vaccinazioni obbligatorie. In sostanza un risarcimento da sangue infetto, andando il testo normativo a sanare i pregiudizi subiti per le complicanze.
Sono proprio queste ultime ad essere causate dalle vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue infetto e dalle somministrazioni di emoderivati. Questa normativa, sul risarcimento sangue infetto, si giustifica sulla base dell'art. 32 Cost..
L'indennizzo corrisponde ad un assegno bimestrale vitalizio, di importo variabile in funzione della gravità dell'infermità. In buona sostanza, esso è composto dall'indennizzo vero e proprio, quantificato secondo la tabella B allegata alla L. 177/76, modificata dalla L. 11 /84, al quale si aggiunge la cd indennità integrativa speciale.
Tuttavia, il testo della L. 210/1992 ha subito varie modificazioni nel tempo, le quali hanno posto notevoli difficoltà interpretative e applicative.
Può, comunque, affermarsi che l'indennizzo e il risarcimento del danno sono cumulabili. Infatti, il primo è espressione di solidarietà sociale e non ha carattere risarcitorio. Il secondo, invece, discende dall'accertamento della responsabilità civile, per dolo o colpa, coerentemente con l'art. 2043 c.c..(Cass. civ. Sez. III, Ord. n° 27954/2020).
Inoltre, l'indennizzo trova fondamento negli artt. 2 e 32 Cost., venendo erogato indipendentemente dalle condizioni economiche del beneficiario. Esso, come anticipato, non collide con gli emolumenti corrisposti per ragioni diverse, neanche se dovuti in conseguenza al trattamento sanitario stesso. (art. 2 co.1 L. 210/1992).
L'indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992 è liquidato:
Pertanto, ai fini dell'indennizzo e del risarcimento occorre distinguere se la vittima sia ancora in vita, o sia già venuta a mancare.
Se la vittima è ancora in vita, riceverà un assegno bimestrale, calcolato in base alla gravità dei danni subiti (tabella B allegata alla legge n. 177/76 modificata dalla legge n. 11/84).
In caso di morte del beneficiario, l'indennizzo potrà essere erogato in favore degli eredi per 15 anni, anche se non a carico e anche se abili al lavoro (legge 238/97).
Nel caso in cui il decesso della vittima sia antecedente alla richiesta di indennizzo, gli eredi possono richiedere la liquidazione dell' assegno, di circa €77.468,53, una tantum.
Questo purché sul certificato di morte risulti che il decesso è avvenuto per cause strettamente connesse all'infezione.
In caso di vittima minorenne, l’indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale.
I beneficiari dell’indennizzo da sangue infetto e vaccinazioni (risarcimento e indennizzo) sono esentati dal pagamento del ticket sanitario.
Le vittime hanno diritto a:
Un problema lungamente dibattuto è stato quello relativo alla rivalutazione dell'indennizzo. Infatti, il Ministero della Salute in passato si limitava a rivalutare unicamente la quota base dell'indennizzo, escludendo la quota di indennità integrativa speciale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, in particolare in due occasioni aveva affermato la necessità di rivalutare l'intero importo secondo il tasso annuale di inflazione programmata.( Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n°15894/2005; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. n°18109/2007).
In seguito, poi, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 11 commi 13 e 14, aveva annullato l’esecutività delle suddette sentenze. In particolare, veniva negata la piena rivalutazione dell'assegno sulla base del tasso di inflazione programmata.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 commi 13 e 14 della L. 122/10. Con ciò, dunque, è stato ripristinato il diritto alla totale rivalutazione del danno per trasfusione Ora, la sentenza della Corte Costituzionale ripristina il diritto alla rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmato, calcolato sull'intero importo, dunque anche sulla quota dell'indennità integrativa speciale. (Corte Cost., Sent. n° 293/2011)
Quindi, coloro che hanno subito un danno a seguito di trasfusioni di sangue, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni, debbono rivolgersi a un medico legale. In questo modo, è possibile ottenere la certificazione, con la selezione della documentazione da depositare. Ottenuto il parere medico e le relative certificazioni, è possibile depositare la domanda alla ASL competente.
È fondamentale che la documentazione sia completa. Va, quindi, allegata tutta la documentazione: referto delle analisi; certificati comprovanti la situazione sanitaria attuale - indennizzo sangue infetto. In questo modo, la ASL potrà istruire la pratica e controllare che ci siano tutti i requisiti.
Successivamente, la ASL deve trasferire tutta la documentazione presso la Commissione medico-ospedaliera militare (CMO), facente riferimento al Ministero della Difesa. La CMO convoca a visita la vittima, che deve presentare le ultime analisi in modo da dimostrare lo stato attuale della malattia. In questo modo, vi è la verifica sussistenza del nesso di causalità. Cioè, la riconducibilità delle infermità, tra cui le infezioni, alla trasfusione.
In caso positivo, la CMO emette la dichiarazione di riconoscimento del diritto all'indennizzo legge 210/92 (indennizzo legge 210/92). In questo modo, il carteggio perviene al Ministero della Salute, che esegue le ultime verifiche e, poi, può procedere alla liquidazione del dovuto.
Le vittime (o gli eredi in caso di decesso) che hanno inoltrato domanda di adesione alla procedura transattiva (Speciale Transazioni) entro il 19 gennaio 2010 hanno diritto all'equa riparazione (art. 27 bis Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n°114/2014).
L'equa riparazione ha ad oggetto una "unica soluzione", subordinata all'accettazione in seguito alla procedura di transazione, con rinuncia a qualsiasi altra pretesa risarcitoria. L'azione di risarcimento del danno, unitamente al diritto agli indennizzi, si lega ad una responsabilità che è prima di tutto extra contrattuale e poi contrattuale. Infatti, le infezioni da sangue infetto rientrano comunque nell'errore medico. Il tutto è chiarito nell'Osservatorio Colpa Medica che l'avv. Ezio Bonanni ha istituito, e che contiene tutti i riferimenti giurisprudenziali.
Le somme previste per la transazione sangue infetto ammontano a:
I requisiti (fissati nel decreto ministeriale del 28 aprile 2009, n. 132) sono:
Senza tener conto del periodo di prescrizione e senza la verifica della ricevibilità della domanda (art. 2, comma 1, lettera a) e b) Regolamento n.132/2009).
Il prospetto di previsione liquidazione dell'equa riparazione per categoria di ascrizione del danno può essere visionato cliccando qui.
Il Ministero invia alle vittime (o agli eredi in caso di decesso) la lettera per ottenere l'accettazione dell’equa riparazione e la formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa. Cosi anche della procedura transattiva e ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.
Il modulo debitamente compilato, con allegati tutti i documenti, va rinviato al Ministero della Salute. Deve essere indirizzato alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure (Ufficio 4 indennizzi ex legge 210/92 - Equa Riparazione, Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma).
A scopo informativo, di seguito sono pubblicati i fac-simile dei modelli inviati dal Ministero della salute:
Con riferimento alla tutela legale delle vittime, occorre richiamare il principio di diritto che fonda le azioni dell’Avv. Ezio Bonanni. Il Ministero della Salute è responsabile anche per patologie precedenti all'identificazione scientifica del virus dell’epatite B (1978) e dei relativi mezzi di prevedibilità. La responsabilità del Ministero, si fonda sull'omissione dei controlli nella raccolta, distribuzione e valutazione dell'idoneità del sangue ai fini terapeutici, consentiti anche prima di tale identificazione.
La Cassazione Civile, Sez. VI, Ord. n. 2232/2016, ex multis Cass. civ., Ord. III, sent. n. 18520/2018; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22832, si pronuncia sulla responsabilità del Ministero della Salute per le infezioni da emotrasfusioni contratte prima del 1978. In particolare, la Suprema Corte sottolinea che le manifestazioni patogene delle infezioni da virus HBV, HIV e HCV per emotrasfusioni o somministrazione di emoderivati, ineriscono un unico evento lesivo. Non constatando di eventi autonomi, anche per le infezioni precedenti al 1978, è configurabile la responsabilità del Ministero della Salute. Sebbene, infatti, i mezzi di prevedibilità delle infezioni siano stati scoperti dopo tale data, il Ministero deve rispondere per l'omissione dei controlli sulla raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico. Inoltre, è sempre sul Ministero che grava l'onere del controllo sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione. Tali controlli erano già imposti dalle conoscenze mediche del tempo. Poiché, nella maggioranza dei casi, i pazienti perdono la vita, le azioni sono condotte dai familiari. Essi, infatti, hanno diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, anche iure proprio.
L'intento era chiaramente quello di riconoscere il beneficio ai danneggiati o ai loro eredi, previa un'attività del Ministero della Salute limitata alla verifica dell'esistenza dei presupposti.
Tuttavia, il Ministero, tramite un'interpretazione scorretta della L.144/2014, in talune ipotesi non ha previsto il beneficio dell'equa riparazione. In particolare sono stati esclusi:
Il discostamento del Ministero dalla normativa è stato riconosciuto in alcune recenti pronunce nelle quali, il Tribunale, ha invece concesso il beneficio. (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, Sent. n. 3685/2020; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, Sent. n° 3161/2020)
Gli indennizzi non esauriscono il diritto sia della vittima primaria che degli eredi. Infatti, oltre agli indennizzi sangue infetto c'è il diritto al risarcimento del danno, sia di quello della vittima primaria che dei familiari.
La domanda di risarcimento danni va proposta alla struttura sanitaria nel termine prescrizionale di dieci anni. (Responsabilità contrattuale struttura sanitaria)
Ai fini della quantificazione dei danni biologici da sangue infetto, è fondamentale la tabella del Tribunale di Milano. Per questi motivi, occorre un'attenta valutazione medico legale del danno biologico. Poi, occorre dedurre e dimostrare tutti gli altri danni, nessuno escluso.
In questo contesto, l'Avv. Ezio Bonanni ha elaborato un sistema di calcolo che prevede di valorizzare sia la lesione all'integrità psicofisica che le altre voci di danno, dalle quali non si può prescindere.
Anche gli stessi congiunti della vittima, hanno diritto, oltre alla liquidazione di quanto maturato in vita, anche dei danni iure proprio. Il criterio di quantificazione è sempre, soltanto, quello equitativo.
In tema di risarcimento per emotrasfusioni infette, la Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n° 9374/2016 fissa in dieci anni il termine prescrizionale della relativa domanda alla struttura sanitaria.
Ciò in quanto, in tali ipotesi, la responsabilità della struttura è di tipo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., in forza del contratto scaturito dalla presa in cura del paziente.
Conseguentemente, è una responsabilità ben distinta da quella del Ministero della Salute, la quale inerendo ad una violazione dell'obbligo di vigilanza, integra una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Nell'ambito del rapporto contrattuale tra struttura e paziente, infatti, le ipotesi di inadempimento prospettabili sono due: violazione delle obbligazioni proprie della struttura; il comportamento imperito e imprudente dei medici dipendenti della struttura.
Di fatto, questa impostazione, pretoria, ha anticipato la riforma della responsabilità medica attuata dalla L. Gelli. La L. 24/2017, infatti, un anno dopo la pronuncia di cui si discute, all'art. 7 ha codificato il doppio binario di responsabilità civile.
In ordine ad esso, le strutture sanitarie e i medici che ai fini delle prestazioni concludono un contratto con il paziente, rispondono degli eventuali danni da esse derivanti atitolo di responsabilità contrattuale. Quindi per le strutture sanitarie e per i medici che eseguono le prestazioni dietro un contratto con il paziente si configura una responsabilità contrattuale. Nelle altre ipotesi i medici rispondono a titolo extracontrattuale.