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DECRETO 22 luglio 2010. Modifica del decreto 22 dicembre 2006, concernente programma di formazione per la prevenzione del rischio sanitario da esposizione all'amianto nei lavoratori interessati.
(B.U.R. Sicilia, 27 agosto 2010, n. 38)
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
Vista la legge n. 257 del 27 marzo 1992;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;
Visto il D.P.R. 8 agosto 1994;
Visto il D.P.Reg. del 27 dicembre 1995 "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
Visto il D.P.Reg. 11 maggio 2000 "Piano sanitario regionale 2000/2002", che al punto 5.4.4, ultimo comma, prevede che "si rende indispensabile la programmazione di specifici corsi di formazione professionale del personale";
Vista la circolare n. 1045 del 21 marzo 2001 "Linee guida del dipartimento di prevenzione";
Visto il decreto legislativo n. 257 del 25 luglio 2006, concernente "l'attuazione della direttiva n. 2003/18/CE, relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro";
Visto il D.P.C.M. 17 dicembre 2007- "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", aggiornato ed integrato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto 28 luglio 2009, con il quale viene recepito l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";
Visto il D.P.R.S 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
Visti, in particolar modo, gli articoli 4, 7, 11 e 12 del decreto 22 dicembre 2006 dell'Ispettorato regionale sanitario, che regolano rispettivamente ammissione, durata, articolazione e frequenza dei corsi operativi e dei corsi gestionali, la validità degli attestati di abilitazione e i corsi di aggiornamento;
Considerata la tipologia delle mansioni da svolgere da parte del personale che consegue l'abilitazione allo svolgimento dei compiti di operatore e di coordinatore delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di manufatti contenenti amianto;
Ritenuto opportuno modificare i requisiti minimi dell'obbligo scolastico per l'ammissione ai corsi di formazione operativi e gestionali;
Ritenuto opportuno modificare il numero massimo di partecipanti ai suddetti corsi di formazione da 25 a 30 alunni per modulo;
Ritenuto opportuno modificare il periodo di validità degli attestati di abilitazione da due a cinque anni;
Ritenuto opportuno prevedere un numero massimo di quaranta partecipanti ai corsi di aggiornamento, previsti dall'articolo 12 del decreto 22 dicembre 2006;
Ritenuto opportuno attuare le presenti modifiche al fine di rendere più attuale la normativa regionale in materia e migliorare la gestione dei corsi di formazione e aggiornamento previsti dal precitato decreto;
Decreta:
Art. 1
Gli artt. 4, 7, 11 e 12 del decreto 22 dicembre 2006 sono come di seguito integralmente sostituiti.
Art. 4
Ammissione, durata, articolazione e frequenza dei corsi operativi
Ai fini dell'ammissione ai corsi operativi è richiesto il possesso del diploma di licenza elementare (scuola primaria di primo grado). Ai corsi non possono essere ammessi più di n. 30 allievi per modulo.
La durata minima di tali corsi è prevista in 30 ore, da articolarsi in incontri della durata non superiore a quattro ore ciascuno, e comunque non superiori complessivamente alle otto ore giornaliere, comprendenti lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Limitatamente alla esercitazione pratica, il limite di ogni incontro è di 5 ore.
Per l'ammissione all'esame finale di verifica dovrà essere necessaria la presenza dei discenti ad almeno l'80% delle ore di corso previste.
Art. 7
Ammissione, durata, articolazione e frequenza di corsi gestionali
Ai fini dell'ammissione ai corsi gestionali è richiesto il possesso del diploma di licenza media inferiore (scuola primaria di secondo grado).
Ai corsi non possono essere ammessi più di 30 allievi per modulo.
La durata minima di tali corsi è prevista in 50 ore, da articolarsi in incontri di durata non superiore a 4 ore ciascuno e, comunque, non superiori complessivamente alle 8 ore giornaliere, comprendenti lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Limitatamente alla esercitazione pratica, il limite di ogni incontro è di 5 ore.
Per l'ammissione all'esame finale di verifica dovrà essere necessaria la presenza dei discenti ad almeno l'80% delle ore previste.
Art. 11
Validità attestati di abilitazione
Tutti gli attestati di abilitazione hanno validità quinquennale dalla data di rilascio.
Art. 12
Corsi di aggiornamento
Gli enti di cui all'art. 3 del presente decreto possono organizzare corsi di aggiornamento professionale per un numero massimo di quaranta partecipanti per ogni singolo corso e della durata minima di 8 ore, in adempimento agli obblighi di formazione periodica di cui all'art. 37, 6° comma, del decreto legislativo n. 81/08. Dei corsi di aggiornamento dovrà essere data comunicazione preventiva, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività formativa, all'Assessorato regionale della salute - dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - servizio 3 - tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e successivamente dovrà essere trasmesso l'elenco dei partecipanti, al fine dell'aggiornamento del registro regionale previsto dall'art. 10 del presente decreto.
Art. 2
Le spese di trasferta dei componenti la commissione esaminatrice, di cui all'art. 9 del citato decreto 22 dicembre 2006, sono a carico dei soggetti organizzatori dei corsi di formazione.
Art. 3
In virtù della riorganizzazione dei dipartimenti i dell'Amministrazione regionale attuata con il D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12 - regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - laddove nel precitato decreto 22 dicembre 2006 è indicato il dipartimento IRS Servizio I, questo deve intendersi sostituito nelle competenze e nella dizione con il dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - servizio 3 - tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I.
Palermo, 22 luglio 2010.
GUIZZARDI
(2010.31.2219)102