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Pubblicazioni & libri dell'Avv. Ezio Bonanni

libri e pubblicazioni

"Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso"

(Daniel Pennac)

Pubblicazioni su amianto e tutela legale vittime

Avv. Ezio Bonanni

L'Avv. Ezio Bonanni, oltre a essere titolare del suo studio legale e a tutelare i cittadini, ha svolto attività di docenza in diverse università. Ha insegnato Diritto Penale e Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina, è stato docente presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ed è stato docente nel master di II livello sul mobbing presso la Facoltà di Giurisprudenza e Medicina della Università degli Studi di Bari. 

L'Avv. Ezio Bonanni è autore di pubblicazioni in materia di amianto e tutela della salute e dell'ambiente, per la prevenzione primaria, secondaria e per il risarcimento di tutti i danni subiti dalle vittime e dai famigliari: “Lo Stato dimentica l’amianto killer” (2009), "Patologie Ambientali e Lavorative. MCS - Amianto & Giustizia - Vittime del progresso" (Ed. Minerva Medica, Torino 2011), "La Storia dell'Amianto nel mondo del lavoro" (2012), "Il danno da amianto" (Giuffré editore, Milano 2013), "Come curare e sconfiggere il mesotelioma ed ottenere le tutele previdenziali ed il risarcimento del danno" ed altre.

L'Avv. Ezio Bonanni ha continuato la sua attività di ricerca e studio, ed ha collaborato e collabora con il Centro Studi Diritto dei Lavori istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Aldo Moro di Bari ed è componente del comitato di redazione della Rivista scientifica Diritto dei Lavori (www.dirittodeilavori.it).

L'Avv. Ezio Bonanni è stato relatore nei più importanti incontri di studio e convegni in materia di amianto.

LIBRI&PUBBLICAZIONI  °DOWNLOAD°

libri download
pubblicazioni, patologie ambientali e lavorative
Il libro delle morti bianche
la tutela dell'integrità psico-fisica
lo stato dimentica l'amianto killer
tecniche investigative
come curare e sconfiggere il mesotelioma
la storia dell'amianto nel mondo del lavoro
Il danno d aamianto
TRATTATO DI LISBONA
amianto killer per l'uomo e per l'ambiente
esposizione prolungata all'amianto
l'amianto in italia
Asbestos

Fin dall’antichità l’essere umano si è progressivamente adattato a vivere fronteggiando poche centinaia di molecole o elementi chimici nocivi di origine naturale e a livelli esigui di agenti fisici presenti in natura. Dalla rivoluzione industriale in poi l’uomo si è trovato di fronte a centinaia di migliaia di nuove molecole che ha iniziato a produrre a concentrazioni esagerate.

Molti dei veleni messi in campo dal progresso sono o diventano agenti cancerogeni. L’amianto poi è emblematico sia sotto il profilo biomedico, sia per le implicazioni socio-sanitarie.

Da questi importanti e attualissimi problemi gli Autori hanno trovato le motivazioni per scrivere, con appassionato impegno, il presente volume che coniuga storia ed economia a puntuali riferimenti medico-scientifici. Il testo, corredato da una ricca e particolareggiata documentazione scientifica e legislativa nazionale e internazionale, si propone come importante contributo di studio, analisi e proposte per la tutela procedimentale e giurisdizionale dell’ambiente dal quale ne deriva inevitabilmente un virtuoso intreccio per la tutela della salute del genere umano.

 

Presentato a Roma Il libro Bianco delle morti di amianto in Italia firmato dall'Avv. Ezio Bonanni presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, che ha tracciato i dati della strage che, ogni anno, causa 6mila morti nel nostro Paese e 107mila nel mondo (il libro può essere acquistato anche online). L’amianto è un killer silenzioso cancerogeno che provoca con assoluta certezza scientifica mesotelioma, tumore del polmone, tumore della laringe, dello stomaco e del colon. Per non parlare dei danni respiratori che causa, anche quando non insorge il cancro (placche pleuriche, ispessimenti pleurici, asbestosi e complicanze cardiocircolatorie). Ezio Bonanni ha dettagliato le morti per patologia: “1.900 di Mesotelioma, 600 per Asbestosi (stima conforme a quella dell’INAIL)3.600 per Tumori polmonari (40.000 nuovi casi ogni anno in Italia, circa 33.000 decessi)”.

 

 

Si tratta di una definizione (psico-fisica) dalla quale si evince che il benessere fisico non è mai da considerare l'unico e il solo fattore che determina la stabilità e la qualità della vita sociale di un individuo.

Tale pubblicazione è la sintesi della ricerca tecnico-scientifica, in ordine alla tutela dell’integrità psicofisica dei cittadini e quindi anche del cittadino lavoratore rispetto a diverse situazioni di rischio e per la repressione di reati lesivi della salute e della vita umana, commessi attraverso l’utilizzo di sostanze cancerogene nei luoghi di vita e di lavoro attraverso l’utilizzo del processo penale.

Si esalta la funzione dissuasiva del procedimento penale, unita alla capacità di poter ottenere il risarcimento dei danni con lo strumento della costituzione di parte civile del singolo, persona offesa, e di formazioni sociali, come le associazioni, le quali intervengono peraltro anche per supportare l’azione del Pubblico Ministero e delle vittime.

Ne deriva che, rispetto al danno biologico, tali voci non sono suscettibili di autonoma valutazione e di specifico risarcimento, ma costituiscono elementi, dei quali il giudice deve tener conto in sede di accertamento, personalizzazione e, in definitiva, determinazione dell’entità complessiva dello stesso danno biologico. Scopri di più scarica il libro degli Avv. Ezio Bonanni e Emanuela Sborgia.

 

 

Questo lavoro presenta un’analisi argomentativa in merito alla tutela cautelare e alla tutela cautelare e le vittime dell’amianto nel sistema della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Viene, dapprima, definito il concetto di tutela cautelare, le sue caratteristiche e/o i suoi elementi essenziali, e, poi, si esamina la normativa vigente in materia di amianto nell’ordinamento giuridico italiano.

La legge 257 del 1992, che ha abolito l'uso dell'amianto in Italia, ha previsto anche forme di tutela previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto. La normativa emanata successivamente ha drasticamente ridotto la portata di tale tutela, sia riducendo l'universo dei siti nei quali si è verificata l'esposizione all'aereodispersione delle fibre di amianto, sia imponendo tempi di esposizione e misure di esposizione che di fatto esclude la gran parte dei lavoratori esposti.

In questo libro si narra la loro storia, le vicende giudiziarie e si da conto dei motivi che hanno spinto le associazioni degli esposti a ricorrere alla Corte di Strasburgo per cercare di ottenere giustizia.

 

Nel libro “Tecniche investigative” (Teseo Editore, Frosinone, dicembre 2010), di cui sono coautore con Giuseppe Pettenati, Flavio Garoia e con il compianto Prof. Vincenzo Paolillo, stroncato da un mesotelioma di origine lavorativa, traccio un quadro sintetico delle tecniche investigative in relazione ai diritti fondamentali della persona umana (prefazione e primo capitolo), su cui poi si innestano i lavori degli altri coautori, dalla disamina della modalità di esecuzione delle investigazioni, fino alla genetica forense, e alla ‘Criminal e Psichological Profiling’.

Questo volume si pone come un agile introduzione alle scienze criminali, in particolare - codice di procedura penale alla mano - come si conducono le indagini, senza sorvolare sulla dignità della persona umana nel cui plesso pone le sue radici, morali prima che culturali, perché al centro c’è e ci deve essere l’uomo, così da “cominciare e finire”, poiché “que tout, au monde, existe pour aboutir à un livre” (secondo l’incipit di Mallarmé), e questo libro cerca “l’esplicazione … del mondo”, in una visione orfica, onirica e magica “della Terra”, perché scruta il sapere con mezzi moderni, proiettati al futuro, senza rinnegare il passato e le radici dell’uomo.

 

Il quaderno Tematico dell'ONA n.123 "Come curare e sconfiggere il mesotelioma ed ottenere le tutele previdenziali ed il risarcimento danni" è un manuale esplicativo di facile consultazione con la funzione di guida per coloro che sono stati esposti ad amianto e sono malati o temono di ammalarsi. Consigli per la tumore pleura sopravvivenza: Il quaderno Tematico ONA n.123, a cura dell'Avvocato Ezio Bonanni, dal titolo "Come curare e sconfiggere il mesotelioma ed ottenere le tutele previdenziali ed il risarcimento danni" è un manuale esplicativo di facile consultazione con la funzione di guida per coloro che per via di esposizione ad amianto hanno contratto patologie asbesto correlate o corrono il rischio di ammalarsi.  

L'Avv. Ezio Bonanni ha elaborato questo manuale con all'interno le mesotelioma cure per una più completa tutela dei diritti delle vittime e l'ha reso consultabile proprio per essere più accessibile a tutti. Clicca sulla copertina per scaricare la pubblicazione.

 

Nel gennaio 2012 è stata pubblicata una edizione speciale della rivista “Diritto dei lavori” (anno VI, n. 1 – numero speciale) in cui è contenuta la pubblicazione dell’opera La storia dell’amianto nel mondo del lavoro, con il Centro Studi del Diritto dei Lavori (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Aldo Moro, di Bari).

La storia dell’amianto nel mondo del lavoro è un vero e proprio reportage di una storia ormai millenaria che ripropone la diuturna battaglia dei medici del lavoro per affermare la necessità di tutelare la salute umana dagli agenti patogeni e cancerogeni, tra cui tutte le polveri, di cui quelle di silice cristallina sono ritenute le più dannose.

La storia dell’amianto nel mondo del lavoro rappresenta la sintesi del contenuto delle diverse pubblicazioni scientifiche della medicina ed igiene del lavoro che si sono susseguite nel tempo: dalle antiche miniere egizie e romane ad oggi, con un unico fil rouge costituito dalla antica consapevolezza della pericolosità delle polveri di amianto. Già nel 1700, l’insigne scienziato fondatore della moderna medicina del lavoro consigliava di combattere le polveri lavorando in ambienti molto ampi, rivolgendo la schiena al vento e lavandosi spesso viso e bocca con acqua e aceto e infine eventualmente di cambiare attività lavorativa se minacciati da malattia polmonare incipiente. Scarica il libro e scopri di più.

 

Il volume affronta il tema sotto un profilo storico, giuridico, medico, assistenziale, previdenziale, con particolare riferimento alla responsabilità del datore di lavoro e alla tutela dell'ambiente sia in campo nazionale che internazionale. L'obiettivo è quello di analizzare i problemi inerenti il nesso causale tra insorgenza della malattia e decesso del lavoratore e offre spunti e suggerimenti in tema di accertamento del fatto, atteso che, data la lunga latenza della patologia, la situazione fattuale ove la vittima ha prestato la propria attività è, nel corso del tempo, profondamente mutata.

Particolare attenzione viene rivolta al risarcimento del danno, con riguardo al "timore di ammalarsi", analizzando le situazioni dei più recenti casi affrontati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre ai riconoscimenti previdenziali e contributivi, afferenti le rendite e i prepensionamenti cui hanno diritto i lavoratori esposti e vittime dell'amianto, il tutto attraverso l'esperienza acquisita dagli autori in procedimenti penali e civili.

Da ultimo l'opera affronta il delicato profilo di tutela medico-legale, con particolare attenzione agli aspetti metodologici sull'accertamento e la valutazione del danno subita dagli esposti-amianto, il percorso di insorgenza della malattia e l'indicazione dei "barèmes", ritenuti più consoni da applicare nelle patologie asbesto correlate e gli strumenti utili alla prevenzione al monitoraggio periodico dei soggetti esposti.

 

La drammatica condizione dei luoghi di vita e di lavoro nel nostro Paese, in relazione alla presenza di materiali di amianto e di altri agenti tossico-nocivi e la ormai atavica incapacità del Legislatore, delle Istituzioni e della stessa classe politica ad affrontare tali problematiche e di applicare le leggi dello Stato, hanno portato ad approfondire i temi di diritto comunitario, anche parificato, attraverso i quali giungere a una diretta applicabilità delle norme di diritto comunitario, anche quelle portate dalle direttive self-executive, nel diritto interno con disapplicazione delle norme nazionali che fossero ritenute in contrasto con tali disposizioni nell’ambito del principio della primauté.

Lo strumento processuale è dunque quello della disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con quelle di diritto comunitario, in relazione ai temi di tutela della salute e dell’ambiente nell’ambito di un principio di divieto di discriminazione in un contesto nel quale i diritti della persona umana sembravano essere oggetto di più ampia tutela, anche sulla scia della convezione europea per i diritti dell’uomo e dei relativi protocolli aggiuntivi, ritenuti ormai norme di diritto comunitario in forza dell’art. 6 del Trattato di Lisbona.

 

La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall´eventualità/possibilità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell´ambiente che possano venire inalate. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d´aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell´edificio, se sono collocati in aree accessibili.

L'Avv. Ezio Bonanni è autore di pubblicazioni in materia di amianto e tutela della salute e dell'ambiente, per la prevenzione primaria, secondaria e per il risarcimento di tutti i danni subiti dalle vittime e dai famigliari.

La drammatica condizione dei luoghi di vita e di lavoro nel nostro Paese, in relazione alla presenza di materiali di amianto e di altri agenti tossico-nocivi e la ormai atavica incapacità del Legislatore, delle Istituzioni e della stessa classe politica ad affrontare tali problematiche e di applicare le leggi dello Stato, ha indotto l'avvocato ad approfondire tali tematiche valorizzando, sia l'aspetto sociale che le problematiche ambientali sempre più gravose. Basti pensare alle attuali problematiche sul tema climatico.

 

“Soltanto un’esposizione prolungata e ad alte dosi aumenta il rischio di malattia”. Tutti i tipi di amianto sono cancerogeni, ma sostenere che basta una fibra nell’aria per ammalarsi è falso. Ciò non significa che debbano essere trascurate le esposizioni anche modeste.

Mesotelioma, asbestosi e tumore del polmone sono i rischi da amianto che stanno preoccupando molto.

Quanto amianto occorre respirare per ammalarsi? Le probabilità che il nostro organismo sviluppi patologie tumorali come quelle descritte, sono direttamente proporzionali ai tempi di esposizione dell’organismo stesso alle pericolose polveri.

Come già detto un’esposizione diretta alle fibre ad ago può risultare dannosa anche se occasionale. Scopri di più scaricando il libro dell'Avv. Ezio Bonanni in cui ricostruisce dettagliatamente i singoli passaggi di tale problematica.

 

Minacce presunte che ogni giorno vengono divulgate dai media nel nostro Paese, vengono sbandierate ad arte, sono diventate una fabbrica di consensi elettorali. Quelle che invece sono vere minacce , non godono purtroppo della stessa enfasi mediatica e sono incredibilmente lasciate nel dimenticatoio, con tutto quello che ne consegue sull’aumento dei rischi per la vita. Tra queste c’è l’amianto, la fibra killer messa al bando 27 anni fa con la legge 257/92 ma ancora molto diffusa negli edifici del nostro Paese.

Di magistrale importanza la divulgazione delle informazioni rivolte ai cittadini, sui pericoli per la salute derivanti dall’esposizione all’amianto e quelle di formazione per il personale tecnico (Asl, Arpa, medici del lavoro). Il nemico killer da cui difendersi non proviene dal mare da barcacce dissestate alla ricerca disperata di un porto sicuro e di speranza, ma lo troviamo sui tetti, nelle canne fumarie, nei pannelli isolanti, nelle fabriche nelle scuole.  Non è poi così difficile da capire, non impossibile da vedere. Basta aprire gli occhi, e usare il cervello.

 

In questo fascicolo vengono elencati i criteri di classificazione della IARC( Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ). Gli esperti che formano il gruppo di lavoro chiamato a redigere la Monografia classificano separatamente l’evidenza a supporto di un potenziale effetto cancerogeno dell’esposizione in ciascuno dei due ambiti di ricerca.

Vengono esaminati separatamente gli studi epidemiologici e gli studi sugli animali da laboratorio.L'amianto è la denominazione commerciale generica per un gruppo di fibre di silicato minerale presenti in natura delle serie serpentine e anfibolo.

Questi includono il minerale serpentino crisotilo (noto anche come "amianto bianco") e i cinque minerali di anfibolo - actinolite, amosite (noto anche come "amianto bruno"), antofillite, crocidolite (noto anche come "amianto blu") e tremolite (IARC, 1973; USGS, 2001).

Le conclusioni raggiunte sull'amianto e sui suoi rischi cancerogeni si applicano a questi sei tipi di fibre ovunque si trovino e che includono talco contenente fibre di amianto.



Commenti: 1
  • #1

    chiara (venerdì, 04 giugno 2021 09:51)

    Prova


Pubblicazioni nella rivista “Il diritto dei lavori”

Le pubblicazioni presso il Centro Studi del Diritto dei Lavori, istituito presso l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Facoltà di Giurisprudenza

Già sul finire del 2008 ho avuto un incontro entusiasmante con il Prof. Gaetano Veneto, maestro del Diritto del Lavoro, che mi ha onorato della sua fiducia e considerazione e che mi ha permesso di inaugurare, in un periodo in cui sono stato anche docente di Diritto Penale e di Diritto Pubblico presso l’Università di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia, un fecondo percorso di formazione e al tempo stesso di approfondimento nelle tematiche del diritto del lavoro, interno e comunitario. Sono stato chiamato, quindi, alla docenza presso il Master di II livello in “Prevenzione e gestione multidisciplinare del mobbing” presso l’Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Medicina e Chirurgia, ed a far parte del Centro Studi e del comitato di redazione della rivista Diritto dei Lavori.

Le attività didattiche presso l’Università di Bari hanno reso necessari una serie di studi ed approfondimenti, che hanno portato poi alla redazione di una serie di lavori scientifici che hanno superato il vaglio dell’editorial board, con conseguente pubblicazione nella rivista indicizzata “Il Diritto dei Lavori”:

Ulteriori pubblicazioni 1:

02.05.2010: Esposizione prolungata all’amianto

In una congerie caratterizzata da un incipiente aumento di casi di diagnosi di patologie asbesto correlate che hanno portato a numerosissimi casi di decessi di cittadini e lavoratori, ho approfondito la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di decadenza triennale del diritto ai benefici contributivi per esposizione ad amianto.

Questa pubblicazione approfondisce il primo percorso della giurisprudenza che poi, purtroppo, culminerà con modifiche normative e con nuovi orientamenti giurisprudenziali che hanno penalizzato e penalizzano i lavoratori esposti e vittime dell’amianto, con la decadenza triennale ex art. 47 DPR 639/70, in relazione all’intero diritto: una decadenza tombale di cui non vi è traccia in altri ambiti del diritto previdenziale, ove lo stesso strumento, inaugurato per esigenze legate al contenimento del deficit di bilancio, è riferito al più ai ratei antecedenti di oltre 3 anni e 300 giorni rispetto alla domanda giudiziale.

Per i lavoratori dell’amianto, ultimi degli ultimi, invece, la decadenza è tombale ed è riferita all’intero diritto! Una situazione inammissibile che ho avuto modo di denunciare già nel 2009 e inizio 2010, senza però ottenere l’auspicato risultato di un’interpretazione coerente con i valori della Carta Costituzionale e con i dettami delle Sezioni Unite che, nel 2009, hanno ritenuto non applicabile tale norma ai benefici contributivi. Eppure, anche in assenza di una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, le Sezioni Semplici della Corte di Cassazione hanno ritenuto di obliterare questi principi, assecondate dal Legislatore.

01.03.2011: Risarcimento dei danni per illegittima condotta degli enti previdenziali in tema di mancato o tardivo accredito dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto

Gli enti previdenziali hanno avuto sempre una idiosincrasia nell’applicare le norme in materia di maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto. Lo Stato Italiano, infatti, è stato il maggior utilizzatore del minerale killer ed è stato incapace di far applicare le sue stesse leggi in materia di sicurezza dei lavoratori ed ha fallito anche sul fronte sanitario e della salute pubblica. Tale pubblicazione costituisce quindi un vero e proprio reportage della violazione da parte degli enti pubblici previdenziali delle leggi dello Stato in danno dei cittadini, già duramente colpiti dall’amianto, che hanno quindi l’ulteriore sventura di imbattersi in un sistema di burocratica ingiustizia e, al tempo stesso, in un sistema giudiziario con deficit organizzativi e di specializzazione in specifici settori, come quello relativo all’utilizzo di amianto e altri agenti tossico-nocivi che sono capaci di ledere la salute umana anche laddove non si manifesti una vera e propria patologia.

02.07.2011: Il nesso di causalità in tema di patologie asbesto correlate

Uno dei temi centrali su cui si sono sempre combattute tutte le battaglie delle vittime dell’amianto nel tentativo di ottenere giustizia è stato ed è quello del nesso causale. Infatti, l’industria e i suoi rappresentati, spesso chiamati sul banco degli imputati per rispondere delle migliaia di vittime che hanno provocato e continuano a provocare con le loro dissennate condotte, si difendono con le tesi più bizzarre, una delle quali è quella c.d. della trigger dose.

Tale tesi, avallata da insigni medici del lavoro anche se in assenza di qualsivoglia verifica sperimentale, si fonda sulla presunta sufficienza anche di una sola fibra per causare il mesotelioma e/o le patologie asbesto correlate e, poiché non si può individuare quale sia la fibra killer, a questo punto ci dovrebbe essere una generalizzata dichiarazione di non colpevolezza civile e penale.

Tale prospettazione è un vero e proprio insulto alla logica e all’intelligenza. Infatti, come già evidenziato dal Tribunale di Ivrea, se si ammette che anche una fibra che potrebbe essersi dispersa in seguito alla rottura di una tegola con amianto, sia in grado di determinare un sì tale pregiudizio da portare alla morte un essere umano, non si capisce come si possano considerare innocui i miliardi di fibre che un lavoratore ha respirato in un luogo di lavoro.

Il Prof. Gerolamo Chiappino, consulente dell’industria, ha sostenuto che tale teoria (quella della trigger dose) sarebbe riconducibile addirittura allo scienziato statunitense Prof. Irving Selikoff, il quale nella pubblicazione “Asbestos and disease (1978)” ha effettivamente sostenuto che per l’insorgenza del mesotelioma è sufficiente anche una dose piccola, straordinariamente piccola, ma non ha affatto detto che le altre esposizioni non sarebbero rilevanti, anzi, ad una più attenta lettura, subito dopo si chiarisce che proseguendo nelle esposizioni al minerale killer la morte sopraggiunge prima dei classici tempi di latenza del mesotelioma.

28.07.2011: Johnson Conference on Asbestos

*(lingua inglese)

*(lingua italiana)

Nel 2011 sono stato chiamato a partecipare alla Johnson Conference on Asbestos che si è tenuta presso l’Università del Vermont in Burlington, con una relazione dal titolo “L’amianto: killer per l‘uomo e per l’ambiente”.

Ho sostenuto la necessità di perseguire la totale salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro con assenza di cancerogeni e di agenti tossico-nocivi in modo da evitare qualsiasi lesione della salute umana nel rispetto dell’equazione: ambiente pulito = salute, ambiente contaminato = malattia, nell’ambito di un contesto relativo alle esposizioni ad amianto estensibile a tutti gli altri agenti tossico-nocivi.

03.12.2011: Le radici dell’art. 2087 c.c. e degli artt. 32 e 41, comma 2 della Costituzione e la sostanziale disapplicazione in tema di amianto

La norma di cui all’art. 2087 c.c. costituisce l’architrave su cui si fonda tutta una serie di altre norme dettate in materia di tutela della salute e dell’incolumità psicofisica del lavoratore e del cittadino lavoratore: si impone al datore di lavoro l’applicazione della migliore tecnologia possibile al fine di evitare ogni forma di rischio per la salute umana. La disamina è calibrata sulla problematica amianto e sull’incipiente rischio per la salute umana, che si proietta anche nei prossimi decenni per la capacità che le fibre hanno di rimanere all’interno dell’organismo umano e di continuare a provocare effetti fibrogeni e cancerogeni, fino all’insorgenza di cancri anche mortali.

Successivamente, nell’ottobre del 2011, ho partecipato al 28th Annual International Symposium on Acupuncture, Electro-Therapeutics & The Latest Related Medical Topics And Advancement organizzata dal Prof. Yoshiaki Omura presso la Facoltà di Medicina della Columbia University di New York, presso la quale sono stato chiamato a rendere la mia relazione dal titolo “Implicazioni medico forensi dell’asbestosi nella giurisprudenza italiana (Medical and Forensic Implications of Asbestos in Italian Law)”.

27.01.2012: Implicazioni medico-forensi dell’asbesto nella giurisprudenza italiana

La rivista Il Diritto dei Lavori ha pubblicato il testo della relazione “Implicazioni medico-forensi dell’asbesto nella giurisprudenza italiana” che ho tenuto nel corso della “28th Annual International Symposium on Acupuncture, Electro-Therapeutics & The Latest Related Medical Topics And Advancement” organizzata dal Prof. Yoshiaki Omura presso la Facoltà di Medicina della Columbia University di New York, nel periodo dal 21 al 25 ottobre 2011.

2.06.2012: Nuove tutele per le vittime dell’amianto

In questa pubblicazione scientifica vengono declinati gli strumenti di tutela per le vittime dell’amianto, in ragione di diversi profili ed ambiti di operatività.

03.10.2012: Benefici contributivi per esposizione ad amianto

Già nel settembre 2012, la giurisprudenza di merito ha affermato l’esatta interpretazione delle norme di cui all’art. 13 comma 8 L. 257/92, in relazione alle modifiche portate dall’art. 47 L. 326/03, che aveva sancito la riduzione del coefficiente a 1,25 con l’applicazione del termine di decadenza nel caso di mancata presentazione della domanda all’INAIL entro il 15.06.2005.Ho sostenuto che tale decadenza non potesse essere dichiarata nel caso in cui debba essere applicata la normativa di cui all’originaria formulazione dell’art. 13 comma 8 L. 257/92.Infatti, il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di Magistratura del Lavoro, con sentenza n. 743/2012, ha rigettato l’eccezione di decadenza dell’INPS per mancata presentazione di domanda di certificazione di esposizione all’INAIL entro il 15.06.2005 in quanto in quel caso si applicava la precedente normativa. Il tutto sulla scorta di una precedente sentenza già emessa nel 2009.La diatriba giurisprudenziale è proseguita per anni, fino a quando la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, inaugurando un orientamento giurisprudenziale teso ad avallare tale tesi, si è definitivamente pronunciata sulla fattispecie, dapprima con la sentenza n. 24998/2014, con la quale la Suprema Corte, sollecitata in relazione alle prospettazioni di incostituzionalità della diversa regolamentazione normativa in ordine all’entità del beneficio e al profilo di decadenza anche per chi al 02.10.2003 avesse maturato il diritto, ha dichiarato non fondata l’eccezione di illegittimità costituzionale e pregiudizialità comunitaria e successivamente con la sentenza n. 5928/2015 con la quale, pur rigettando il ricorso promosso nell’interesse di un lavoratore che alla data del 2.10.2003 non aveva ancora maturato il diritto ai benefici amianto e non aveva presentato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005, ha ribadito che per tutti gli altri casi la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 non è necessaria e che la giurisprudenza deve intendersi consolidata.

18.01.2013: Anche la Corte di Appello di Milano sconfessa la trigger dose: tutti i datori di lavoro, e anche i produttori di materiali in amianto, sono responsabili in caso di mesotelioma

Con tale pubblicazione, ho dato conto dell’evoluzione della giurisprudenza anche di merito in materia di affermazione di responsabilità civile e penale per i migliaia di casi di mesotelioma che provocano altrettante migliaia di vittime, e quindi lutti e tragedie, che sconvolgono intere famiglie e comunità.

La controversia portata all’attenzione della Corte di Appello di Milano è relativa al caso di un artigiano che nel porre in opera materiali di amianto è stato esposto alla fibra killer ed ha quindi contratto mesotelioma che lo ha portato all’immatura scomparsa.

Il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato la domanda risarcitoria, assumendo di dover applicare la legge scientifica c.d. della trigger dose e quindi, nell’impossibilità di stabilire quale fosse stata la singola fibra che aveva provocato il mesotelioma, aveva rigettato la domanda risarcitoria.

Tale sentenza fu sottoposta a censura in quanto tutte le esposizioni rilevano, quantomeno per abbreviare i tempi di latenza, assumendo quindi che il nesso causale fosse confermato e con esso quindi la responsabilità in solido delle società convenute ancorché le medesime non fossero i datori di lavoro del deceduto che, lo si ricorda, era un artigiano.

Pur tuttavia, la Corte di Appello, aderendo alla prospettazione giuridica contenuta nel gravame, ha condiviso la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2087 del Codice Civile che impone la tutela della salute e dell’incolumità psicofisica di tutti i prestatori d’opera e non soltanto dei lavoratori dipendenti.

Tali principi giuridici sono stati poi confermati dalla Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza n. 5893/2016).

09.2013: Sintesi della evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle normative nazionali in materia di amianto prospettive di un nuovo approdo risolutivo del problema

Con tale pubblicazione scientifica, traendo spunto dall’evoluzione delle conoscenza scientifiche e della giurisprudenza, ho disegnato, con un’intuizione rivelatasi felice, nuovi approdi della tutela indennitaria e risarcitoria e della sete di giustizia delle vittime e dei loro familiari.

22.10.2013: La Corte di Appello di Torino conferma la responsabilità di Schimdheiny

La Corte di Appello di Torino ha confermato l’impianto accusatorio assunto dalla pubblica accusa e quindi ha condannato il magnate svizzero Stephan Schimdheiny alla pena di 18 anni di reclusione.

La sentenza, ben motivata e oggetto di disamina nella pubblicazione scientifica, è stata poi scardinata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7941/15 che ha dichiarato la prescrizione dell’ipotesi di reato di cui all’art. 434 c.p. con il presupposto che la prescrizione iniziasse a decorrere dalla data di chiusura degli stabilimenti.

Nello specifico, la Corte di Cassazione, prima sezione penale, presieduta dal Dott. Arturo Cortese, in data 19.11.2014 ha assolto il magnate svizzero Schmidheiny Stephan Ernest dal reato di disastro ambientale per prescrizione: il reato c’è, ma si è estinto per il decorso del tempo, nonostante ci si continui ad ammalare e a morire. Sono stati annullati anche i risarcimenti per le vittime, perché la Corte ha dichiarato che la prescrizione era maturata già prima della sentenza di primo grado. Nel corso della sua requisitoria, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. Francesco Iacoviello, ha sostenuto che è stato un errore contestare il reato di disastro perché questo tipo di accusa non sarebbe sostenuta dal diritto e ha fatto riferimento all’esempio del crollo di una casa, mentre nel caso di disastro per amianto, per via della lunghissima latenza del mesotelioma e delle altre patologie, non può essere considerata sussistente la permanenza e quindi il reato deve intendersi prescritto e quindi sarebbe conforme al diritto anche se difforme a giustizia assolvere il magnate svizzero Sig. Schmidheiny Stephan Ernest. Le tesi del Procuratore Generale sono state contestate dall’Avv. Ezio Bonanni che è stato chiamato per primo dal Presidente della Corte ad illustrare la tesi che era finalizzata ad ottenere la conferma della condanna di primo e di secondo grado, e ha illustrato la infondatezza in fatto e in diritto delle tesi del Dott. Iacoviello, per il semplice fatto che i dipendenti Eternit, i loro familiari e anche coloro che abitavano nei dintorni degli stabilimenti continuano a morire in seguito alle condotte oggetto di imputazione, e per il fatto che si è taciuto della pericolosità del minerale, che era ben nota, come è stato evidenziato nelle sentenze di primo e di secondo grado.

2.07.2015: Benefici contributivi per esposizione ad amianto

Con questa pubblicazione scientifica ho riassunto diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di riconoscimento di benefici contributivi per esposizione ad amianto, di cui si è dichiarata la natura giuridica di risarcimento dei danni per esposizione a un minerale killer, in relazione all’incapacità dello Stato Italiano di far valere il diritto di cui all’art. 32 Cost. e per la violazione dell’obbligo di tempestivo recepimento delle normative comunitarie.

Ulteriori pubblicazioni 2:

pubblicazioni secondarie
allarme borotalco
Interrogazione Parlamentare dell'Onorevole Daniela Sbrollini
Relazione sull'amianto in Italia

Materiale didattico utilizzato per il corso di diritto penale all'Università di Siena

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Presentazione effettuata presso l'università di Siena - Formato Powerpoint
L’UOMO PROTAGONISTA DEL MONDO DEL DIRITTO LE NORME PENALI DALLA POTESTA’ PUNITIVA DELLO STATO ALLO STRUMENTO DI TUTELA E DI REALIZZAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI E COSTITUZIONALI
Presentazione Universita' Siena.pps
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Seminario "Lo Stato dimentica l'amianto killer"
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Parere on-line avvocato Ezio Bonanni

Pubblicazioni & libri dell'Avv. Ezio Bonanni

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