Le pensioni, prestazioni economiche, erogate dall'INPS con ratei mensili, si fondano sul rapporto assicurativo. Nel corso di questi ultimi anni, il settore delle pensioni ha subito costanti riforme. Al fine di preservare l'equilibrio di bilancio, sono stati introdotti limiti restrittivi alla maturazione del diritto a pensione.
I trattamenti pensionistici, pensioni, sono prestazioni economiche, e sono riconosciute e liquidate dall'INPS, per fini di previdenza e solidarietà. In altre parole, il sistema costituzionale, all'art. 38, stabilisce che tutti i cittadini, inabili al lavoro, ovvero che hanno raggiunto una determinata età, debbono poter godere di una prestazione economica.
In questo contesto, è molto importante il servizio di consulenza legale, fornito dallo studio legale. Infatti, l'Avv. Ezio Bonanni fornisce il servizio di assistenza legale, per la tutela dei diritti dei cittadini. Uno degli ambiti di tutela è quello riservato alle vittime amianto. Queste ultime hanno diritto ai c.d. benefici contributivi, anche in assenza di un vero e proprio danno biologico (art. 13 co. 8 L. 257/92). In caso di riconoscimento di malattia professionale, asbesto correlata, sussiste il diritto ai c.d. benefici contributivo con l'art. 13 co. 7 della L. 257/92.
Sempre e comunque, i lavoratori esposti ad amianto hanno diritto ad ottenere dall'INPS la rivalutazione della posizione contributiva con il coefficiente 1,5, utile per il prepensionamento amianto. In più, coloro che sono già in pensione, possono chiedere la rivalutazione ai fini dell'adeguamento dei ratei pensionistici.
In sostanza il sistema del welfare costituisce uno degli elementi fondamentali e fondanti della nostra società, nel rispetto dei valori costituzionali. Le prestazioni pensionistiche corrispondono alla retribuzione, ovvero costituiscono, in caso di pensione legata alla contribuzione, vere e proprie prestazioni associate alla retribuzione per il lavoro.
Con questi trattamenti, il cittadino, giunto ad una determinata età, ovvero in condizione di inabilità, ha comunque la certezza di poter godere di un reddito, che gli può assicurare un'esistenza libera e dignitosa.
Queste prestazioni sono erogate anche in caso di inabilità e/o invalidità al lavoro. Tutti i lavoratori, a prescindere dal tipo di lavoro, se subordinato o autonomo, hanno diritto al trattamento previdenziale pensionistico.
Il sistema di maturazione di erogazione di queste prestazioni è il c.d. sistema pensionistico, che stabilisce termini e modalità di maturazione ed erogazione delle pensioni. Infatti, per poter conseguire il diritto a pensione, ci sono dei requisiti assicurativi e contributivi, e legati all'età anagrafica e contributiva.
C'è poi tutto un sistema che prevede le c.d. maggiorazioni contributive, ovvero dei veri e propri prepensionamenti, come quello per i lavoratori che sono stati esposti ad amianto. Queste fibre, infatti, sono cancerogene, e provocano prima infiammazione e poi cancro, anche prima che si arrivi allo sviluppo vero e proprio della neoplasia.
L'Avv. Ezio Bonanni è stato uno dei pionieri in Italia nella tutela dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto. Grazie all'impegno del suo studio legale, l'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto significativi risultati, anche nell'accredito dei c.d. benefici contributivi amianto.
In più, grazie all'entrata in vigore dell'art. 1 co. 250, 250 bis e 250 ter, della L. 232/2016, in caso di danno biologico amianto malattia professionale, sussiste sempre e comunque il diritto alla pensione amianto.
I sistemi di calcolo della pensione sono tre: contributivo, retributivo e misto. Il primo è stato introdotto in Italia con la Riforma Dini del 1995. Il sistema contributivo consente al lavoratore di accumulare annualmente parte del proprio salario, in percentuale variabile a seconda che sia lavoratore subordinato o autonomo.
Per il calcolo della quota di pensione occorre moltiplicare la somma rivalutata dei versamenti effettuati per il cd "coefficiente di trasformazione", il quale aumenta all'aumentare dell'età.
Invece il sistema retributivo si applica a coloro che possiedono almeno 18 anni di contributi accreditati al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi. Fondamentali sono l'anzianità contributiva, ossia, il totale dei contributi versati, fino al massimo di 40 anni e la media delle retribuzioni, rivalutata secondo gli indici ISTAT. Infine, essenziale è l'aliquota di rendimento, pari al 2% annuo della retribuzione percepita. La pensione si calcola moltiplicando l'aliquota di rendimento con gli anni contributivi, attraverso due quote:
Tra le molteplici novità introdotte dalla L. n° 178/2020 (cd. "Legge di Bilancio 2021"), non mancano interventi in materia pensionistica e previdenziale.
Innanzitutto, è stata prorogata l'APE Sociale sino al 31 dicembre 2021. L'anticipo pensionistico può essere sempre richiesto al compimento del 63esimo anno di età da lavoratori nel settore pubblico o privato. Tuttavia, la Legge ha introdotto novità integrative delle condizioni per la richiesta. Occorre, infatti:
I soggetti beneficiari sono quelli rientranti nelle medesime quattro categorie (disoccupazione; assistenza familiare; disabilità, per le quali siano richiesti 30 anni di contributi; lavori usuranti con 36 anni di contributi;).Tuttavia, si è cercato di ampliare la categoria dei disoccupati. Infatti, potranno accedere all'APE Sociale anche i soggetti che non abbiano beneficiato della prestazione di disoccupazione in quanto privi del presupposti assicurativi e contributivi.
Del pari, anche l'opzione donna ha subito una proroga sino al 28 febbraio 2021. Questo è un metodo di pensionamento riservato unicamente alle donne, dipendenti o autonome, che così possono accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata prima, rispetto ai termini ordinari. E' comunque necessaria la sussistenza di alcuni requisiti:
Il calcolo tramite il sistema misto, è mutato nel 2012 con la Legge Fornero che ha introdotto il contributivo pro rata per tutti, formando l'unione tra due sistemi di calcolo:
Una delle novità più importanti della L. 214/2011 è stato il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo da parte di tutti i lavoratori. Mentre il primo è calcolato sulla base dell’ultimo stipendio percepito, il secondo opera alla luce dei contributi versati nell’arco della carriera lavorativa del lavoratore. Tale passaggio era già stato richiesto dalla Legge Dini del 1995, ma in modo molto meno efficace e rapido.
Ulteriore novità introdotta dalla Legge Fornero è stato il blocco degli adeguamenti previsti per gli assegni superiori al triplo del trattamento minimo del biennio 2012-2013. Sul punto, è tuttavia intervenuta la Corte Costituzionale che con la pronuncia del 30/04/2015, n° 70 ha dichiarato illegittima la riforma in questa parte. In questo modo é stato dato dado inizio ai rimborsi per mancata indicizzazione.
Occorre, inoltre, dare note dell'abolizione della pensione di anzianità che viene sostituita con la pensione anticipata. In questo modo si è consentito l'accesso alla pensione, solo sulla base degli anni contributivi, escludendo l'età anagrafica. Oggi il requisito è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, in entrambi i casi soggetto agli adeguamenti determinati dalla speranza di vita.
La Legge Fornero ha, poi, previsto l'innalzamento dei versamenti di previdenza per i lavoratori agricoli, autonomi, commercianti e artigiani.
Ulteriori novità sono state previste per quanto concerne l'età pensionabile che è stata innalzata posto che è stato introdotto il requisito della maturazione di almeno 20 anni di versamenti previdenziali per l'uscita dal mondo del lavoro.
La pensione anticipata deroga al requisito del raggiungimento dell'età pensionabile: rileva solo l'anzianità contributiva. Quindi, in questo modo, il lavoratore matura il diritto alla pensione prima dell'età anagrafica stabilita, a condizione che ci siano determinati requisiti, prima di tutto contributivi. In buona sostanza, ciò che rileva, è la c.d. anzianità contributiva, senza che sia decisivo il requisito anagrafico.
Secondo lo schema della Legge Monti/Fornero, vi era un adeguamento automatico, con innalzamento in relazione all'aumento delle aspettative di vita. Con il Governo c.d. Giallo/Verde e il D.L. 4/2019, convertito nella L. 26/2019 (Legge Salvini), tale automaticità nell'adeguamento è stato sospeso fino al 2026. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2019, si può accedere alla c.d. pensione anticipata, alle seguenti condizioni:
Questi requisiti sono previsti sino al 31 dicembre 2026.
Nel triennio 2019-2021 è stata introdotta in via sperimentale la cd "Quota 100" come misura di pensionamento che prevede come combinazione minima tra requisito anagrafico e requisito contributivo quella di 62 anni d'età e 38 anni.
La misura dell Quota 100 spetta:
Ciò, anche in regime di cumulo, ad esclusione dei contributi versati nelle casse professionali.
Infatti, con la Quota 100 non sono cumulabili:
Resta fermo il venir meno dell'incompatibilità qualora i redditi siano percepiti dopo il compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, quindi di 67 anni.
Il cumulo è invece possibile con:
Per approfondimenti in ordine al regime giuridico della pensione anticipata per la Legge Salvini - pensione quota 100.
L'art. 24 comma 15-bis L. 214/2011, nella c.d. Legge Monti/Fornero, prevedeva comunque dei casi con minore rigidità. Infatti in tale contesto normativo, si sono venuti a creare i c.d. esodati. Ci fu quindi nell'immediatezza, ma anche negli anni successivi, la necessità di sanare queste strutture.
In questa ottica, erano state già previste delle deroghe per i dipendenti del settore privato. Quindi, ancora con la L. Monti/Fornero era stato previsto che ci potessero essere i presupposti per la pensione anticipata al 64esimo anno di età.
Questo beneficio è riservato a coloro i quali hanno iniziato a versare i contributi dopo il 31 dicembre 1995 e che siano iscritti alla Gestione Separata INPS. Ciò purchè vi siano 20 anni di contributi versati e l'importo della pensione maturato, al momento della domanda, sia pari o superiore a 2,8 volte quello dell'assegno sociale INPS. Questo attualmente è pari a 459,83 euro per 13 mensilità.
Inoltre, la misura della pensione cd. dei "contributi puri" richiede che il primo contributo risulti dal 1° gennaio 1996. Pertanto, il calcolo dell'assegno viene effettuato interamente con il sistema contributivo.
Occorre precisare che questa misura è soggetta all'adeguamento della speranza di vita, confermata a 64 anni per il 2021-2022 e che non prevede alcuno slittamento dell'erogazione dell'assegno pensionistico.
I contributi, dunque, confluiranno in un'unica gestione, essendo possibile optare per il computo anche contestualmente alla domanda di pensione.
La pensione di vecchiaia é erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, cioè dall'INPS. Quindi dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi, ovvero, ancora, dalla gestione separata dell'INPS. Tra i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ci sono il versamento di almeno 20 anni di contributi e il compimento di una determinata età anagrafica.
Inizialmente la L. Fornero, nel 2012, aveva fissato tale anzianità in 66 anni per gli uomini, indifferentemente dipendenti o autonomi e per le lavoratrici nel pubblico impiego. Mentre per le lavoratrici dipendenti, nel settore privato, a 62 anni, e per le autonome e parasubordinate in 63 anni e 6 mesi. In questo contesto, la legislazione si è mossa nel tentativo di parificazione tra uomo/donna, nell'aumento graduale dell'età pensionabile.
Mano a mano questo percorso è stato completato nel 2018.
Occorre, tuttavia, precisare che questi requisiti sono sempre soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita, che infatti, nel 2013 hanno prodotto uno slittamento pari a 3 mesi, di altri 4 mesi nel 2016.
I requisiti sopra esposti sono soggetti, inoltre, agli adeguamenti alla speranza di vita che hanno prodotto un ulteriore slittamento, per tutti i lavoratori sia donne che uomini, sia dipendenti che autonomi, pari a 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi dal 1° gennaio 2016.
Pertanto, oggi il requisito anagrafico è di 67 anni (fino al 31 dicembre 2022) e almeno 20 anni di contributi. Infine, è necessario sottolineare come il D.L. 4/2019, introduttivo della cd "Quota 100" non abbia in alcun modo inciso sulle regole per questo tipo di prestazione pensionistica.
Il D. Lgs. 503/1992 prevede la possibilità di accedere all'erogazione pensionistica anche con 15 anni di contributi versati, predisponendo tre deroghe.
Innanzitutto, la prima deroga pensioni inerisce due condizioni per il lavoratore, il quale deve:
La seconda possibilità impone il requisito dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari accordata prima del 31 dicembre 1992. Possono ricorrere a tale deroga i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Ago dell’Inps e gli iscritti ex Enpals. Tuttavia non gli iscritti all’ex Inpdap ed all’ex Ipost. Come per la prima deroga, vi rientrano i contributi volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione e esteri.
Infine, la terza deroga Amato richiede la sussistenza di alcuni requisiti ed è riservata unicamente ai lavoratori subordinati iscritti all'Ago o ad un fondo sostitutivo o esonerativo di essa. In particolare, occorre il rispetto di queste condizioni:
L’APE sociale è l'anticipo pensionistico erogato dallo Stato a titolo assistenziale a talune categorie di lavoratori. L'introduzione risale al 1° maggio 2017, in via sperimentale, ma è stata prorogata per l'intero 2021 (L. n° 178/2020).
L'APE sociale consente il pensionamento a 63 anni, con almeno 30/36 anni di contributi qualora sia cessata l'attività di lavoro e sussista una delle situazioni di bisogno previste:
Preme notare come non siano stati inclusi i lavoratori fragili, i soggetti che, pur non rientrando nell'ipotesi di invalidità al 74%, siano affetti da gravi patologie.
Per le donne è previsto il cd Ape sociale donna, per il quale i requisiti contributivi sono ridotti di 1 anno per ciascun figlio sino ad un massimo di due riduzioni.
Diversa è l'APE volontaria, introdotta per il biennio 2017-2019 e cessata dal 1° gennaio 2020.
Essa prevede un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia ed erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, per un minimo di 6 mesi e fino alla maturazione della pensione di vecchiaia.
Il piano di restituzione del prestito inizia dal primo assegno di pensione attraverso un piano strutturato in 240 rate per 20 anni, tramite una trattenuta effettuata dall'INPS.
L'importo minimo della quota è di € 150,00, nel massimo, invece, non può superare:
Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni assicura un elevato standard di tutela in favore di coloro che hanno diritto alla maturazione della pensione e all'accredito dei diritti previdenziali. Ci sono molti ambiti di tutela, tra i quali anche quelli dei c.d. lavori usuranti.
La misura della pensione di vecchiaia contributiva consente il pensionamento di vecchiaia al compimento dei 71 anni e con soli 5 anni di contributi.
Tuttavia, essendo una pensione contributiva richiede che tutti i contributi versati ricadano interamente nel sistema contributivo . Ciò può avvenire in due modi:
Per i lavoratori esposti ad amianto, si configura un danno biologico da infiammazione, anche in assenza di malattia asbesto correlata. Per tali motivi questi lavoratori, qualora siano stati esposti per più di dieci anni, a concentrazioni superiori alle 100 ff/ll, nella media delle otto ore lavorative, hanno diritto ad amianto benefici pensionistici.
L'art. 13 co. 8 L. 257/92, nel tempo, ha subito una serie di riforme, che hanno reso più complesso l'onere della prova, dettando degli oneri specifici. In più, l'originario diritto al prepensionamento è venuto meno per la riduzione del coefficiente ad 1,25.
In questo contesto, l'Avv. Ezio Bonanni, nell'azione di tutela dei lavoratori, per il diritto a pensione, ha sostenuto la necessità della c.d. sorveglianza sanitaria. In questo modo, in caso di diagnosi di un danno biologico, anche minimo, sussiste il diritto ai benefici amianto con l'art. 13 co. 7 L. 257/92.
Per ottenere tale diritto, che è erogato dall'INPS, e consiste nell'accredito delle maggiorazioni contributive pari al 50%, e cioè 1,5, è necessario il riconoscimento della malattia professionale. Questi benefici sono sempre validi per il prepensionamento.
Infatti, le malattie amianto, se riconosciute come tali, danno diritto alle maggiorazioni contributive amianto con il coefficiente 1,5 ex art. 13 comma 7 Legge 257/1992: in altre parole, ogni anno di esposizione amianto vale un anno e mezzo ai fini del prepensionamento o della rivalutazione della prestazione pensionistica in godimento.
L'Avv. Ezio Bonanni, anche in qualità di presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, ha sostenuto delle richieste che sono state accolte con l'articolo 1, comma 250, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha sancito il diritto all'immediato pensionamento amianto per quei lavoratori che non avessero ancora maturato i requisiti per il pensionamento al momento dell'insorgenza e del riconoscimento dell'asbestosi, del tumore polmonare o del mesotelioma quale malattia di origine professionale.
I lavoratori malati di malattie amianto correlate hanno diritto all'immediato pensionamento (prepensionamento invalidità) senza i limiti del grado invalidante, dell'età e dell'anzianità contributiva.
I requisiti per le pensioni amianto sono:
Questi lavoratori possono chiedere di essere collocati in pensione con domanda amministrativa che deve essere depositata entro il prossimo 31.03.2022. Qualora non si rispettasse questo termine, la domanda verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile. La procedura di pensionamento immediato (pensione invalidità amianto) art. 1 comma 250 L. 232/2016 per le vittime amianto, può essere adottata solo se con l'accredito dei benefici amianto ex art. 13 comma 7 L. 257/92 (coefficiente 1,5) non si matura il diritto a pensione immediata vittima amianto.
Con il decreto del 18.07.2017, è stato regolato l'accesso al pensionamento amianto per le vittime che hanno ottenuto il riconoscimento di asbestosi, mesotelioma o tumore dei polmoni che dunque possono accedere alla pensione immediata di inabilità, dopo aver ottenuto dall'INAIL (ovvero dall'ente detentore della posizione assicurativa) il riconoscimento dell'origine professionale di una di queste tre patologie, senza limite di grado invalidante.
Altra novità importante in tema di pensioni, riguarda il part-time verticale ciclico.
Infatti, periodo lavorativo prestato in forza di un contratto a tempo parziale deve essere considerato per intero ai fini pensionistici, sebbene nei limiti del minimo retributivo imposto dall'art. 7 comma 1 D.L. 463/1983.
Quindi, coerentemente con tale norma il numero di settimane utili per la maturazione del diritto alla pensione va determinato rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale quantificato ai sensi della norma. Inoltre, ciò è già previsto con riferimento ai dipendenti pubblici.
Per quanto concerne i contratti a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore di questa disposizione, il riconoscimento dei relativi periodi soggiace alla presentazione di apposita domanda. Questo è dato dal fatto che le pensioni liquidate in ottemperanza a questa previsione, non possono decorrere da una data anteriore alla sua entrata in vigore.
Infine, viene confermato il contratto di espansione. Tuttavia, con la L. n° 178/2020 ne viene estesa l'applicazione alle aziende di tutti i settori che abbiano almeno 500 lavoratori, 250 in caso di ricorso al prepensionamento, con interessanti sgravi sui costi datoriali. Ciò era già stato introdotto nel 2019 e confermato nel 2020 per favorire la riorganizzazione aziendale, agevolando un ricambio generazionale.
E', poi, rinnovata l’isopensione con prepensionamento fino a 7 anni dopo la risoluzione del rapporto di lavoro per le imprese con più di 15 dipendenti. Ciò era già stato introdotto nel 2019 e confermato nel 2020 per favorire la riorganizzazione aziendale, agevolando un ricambio generazionale.