Certificato medico falso e falsità materiale in atto pubblico è la falsificazione del certificato medico. Queste condotte, se supportate dalla componente psicologica (dolo) integrano un delitto contro la fede pubblica. L'oggetto della tutela penale è quello della integrità del certificato medico. In un certificato falso si distingue tra il falso materiale e un attestato falso per falsità ideologica.
Il certificato è l'attestazione di un fatto. In materia sanitaria, la certificazione attesta la sussistenza o meno di una patologia o di sintomi che integrano o meno una malattia. Il tema è rilevante in materia di assenza per malattia. Infatti in molti casi ci sono coloro che si assentano da lavoro con certificati medici falsi.
L'avv. Ezio Bonanni deplora la pratica di certificare in modo falso malattie inesistenti per assentarsi da lavoro. Queste condotte dovrebbero essere represse da una specifica sezione ante frode da attivare presso le questure. Quando è stato nominato Ministro della Pubblica Amminstrazione, il Prof. Renato Brunetta aveva dichiarato guerra a questa pratica.
La falsificazione certificato medico integra il reato di cui agli articoli 476 codice penale e articolo 482 codice penale e non la fattispecie di cui all'articolo 477 c.p.. Ciò è chiarito da Corte di Cassazione, Sezione Penale, sentenza n. 32446/2013 (art 477 cp e art 482 cp).
Occorre distinguere tra coloro che redigono la certificazione. Bisogna stabilire se si tratta di un medico privato oppure di un pubblico ufficiale. In quest'ultimo caso siamo di fronte alla ipotizzabilità di ben più gravi reati.
La certificazione, anche se non veritiera, non sempre può essere considerata un reato. In alcuni casi l'errore può essere in buona fede. Tuttavia, anche in assenza di reato, in caso di certificazione errata sussiste la responsabilità civile. La responsabilità medica in sede civile è quindi regolata da una nuova normativa di cui alla Legge 24/2017, Legge Gelli.
In questo modo anche nel caso in cui in ambito sanitario sia stato certificato in modo errato, sussiste la tutela del paziente. Quest'ultimo, infatti, ha diritto al risarcimento del danno da errore medico. Infatti, in sede di certificazione medica se c'è un'attestazione errata e quindi delle terapie ritardate o errate, è chiaro che c'è un diritto al risarcimento del danno.
L'avv. Ezio Bonanni ha assunto una particolare specializzazione nel settore della tutela dei pazienti, vittime di responsabilità medica. Vi è un'ampia casistica sulla responsabilità medica, compresa quella per diagnosi ritardata o errata. In molti casi ciò è frutto anche di certificazioni errate. Questi certificati riportano fatti errati e che sono alla base di altri errori di sanitari che tengono conto di queste certificazioni. In questo caso, sussiste l'obbligo di risarcimentio di tutti i danni subiti dai pazienti.
La Corte di Cassazione, con Sentenza n° 32446/2013, ha precisato che sia erroneo ritenere che tale tipo di atto, comunemente denominato certificato, rientri nella casistica degli atti previsti dall'articolo 477 codice penale. Secondo la Corte, infatti, tali atti hanno natura certificativa e quindi debbono essere ricompresi nella casistica più mite posto il loro carattere derivato secondario.
Il certificato amministrativo, previsto dall'art 477 codice penale e dall'art 480 cp, è dunque caratterizzato dalla mera attestazione di verità o di scienza priva di contenuto negoziale. Quindi, é svincolata dal compimento di attività direttamente effettuate o percepite dal pubblico ufficiale, relativa a fatti di cui è stata già altrimenti accertata l'esistenza (Cass. 3161/1984).
Ineccepibilmente, dunque, i giudici di merito hanno nella specie ritenuto corretta la qualificazione del fatto, art 476 cp e art 482 codice penale. Uniformandosi, così, all'orientamento che ravvisa invece i reati previsti nell'art 476 cp e art 479 cp in caso di falsità materiale di atti caratterizzati dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi. Ciò rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, dalla documentazione di una attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.
Il certificato medico attesta lo stato di salute del paziente, in seguito alla presa di conoscenza diretta del sanitario in merito. Pertanto è atto pubblico avente fede privilegiata, posti il rilievo giuridico esterno e il carattere di risultato di apprensione diretta della diagnosi in esso riportata.
Ciò giustifica la punizione della condotta come reato di falso in atto pubblico, più grave del reato di falsità in certificati. Tale carattere del certificato medico, ponendosi come falsificazione atto pubblico, era stato affermato anche in pronunce precedenti della Suprema Corte (Cass. 12401/2011, Cass. 7921/2007).
Infine recentemente la Corte di Appello di Roma si è pronunciata in merito al caso dell'avvenuto atto di falsificare certificato medico da parte di un dipendente al fine di giustificare la richiesta di congedo dal lavoro per malattia della propria figlia. La sentenza 938 del 13 marzo 2020 ha chiarito che, per poter essere punibile con la destituzione, deve essere stata intenzionale, il che impone la dimostrazione in giudizio che egli abbia deliberatamente utilizzato certificati falsi conoscendoli come non veridici.
Per quanto riguarda la prescrizione falso in atto pubblico, questa avverrà dopo sei anni, che diventano sette anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi della prescrizione.
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