Art. 1.
1. L'immissione sul mercato ed il relativo uso sul territorio nazionale della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono sono consentiti solamente nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni contemplate nell'allegato alla presente ordinanza.
2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano: a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea; b) all'esportazione verso Paesi terzi; c) alla crocidolite ed ai prodotti che la contengono in transito doganale purche' non siano oggetto di alcuna trasformazione.
Art. 2.
1. I divieti di cui all'allegato non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di tale fibra per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.
Art. 3.
1. La deroga al divieto prevista nell'allegato sara' riesaminata anteriormente alla data del 30 aprile 1991 anche alla luce degli studi e dei progressi tecnico-scientifici realizzati.
Art. 4.
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addi' 26 giugno 1986 Il Ministro: DEGAN
ALLEGATO
Denominazione delle fibre di amianto Restrizioni Crocidolite Cas. n. 12001-28-4 L'immissione sul mercato ed il relativo uso di questa fibra e dei prodotti che la contengono sono vietati. Fino al 30 aprile 1991 sono esclusi dal divieto di cui sopra i prodotti di seguito elencati, comprese le fibre ed i semilavorati necessari alla loro fabbricazione: a) tubazioni di cemento-amianto. La deroga di cui sopra non si applica nel caso in cui le tubazioni di cemento-amianto sono impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive; b) giunti, guarnizioni, manicotti e compensatori flessibili resistenti agli acidi ed alle temperature; c) convertitori di coppia.