Il mesotelioma è un processo neoplastico causato esclusivamente dalle fibre di amianto o asbesto. Infatti, prima, infiammazione (placche ed ispessimenti pleurici) e, poi, il tumore delle sierose. In particolare della pleura, 93% dei casi, poi per il 5% il peritoneo ed infine del pericardio e della tunica vaginale del testicolo.
L’Avv. Ezio Bonanni, titolare dello studio legale è presidente del Ona - Osservatorio Nazionale Amianto, rappresenta, tutela e difende le vittime del mesotelioma e i loro familiari. Tutti i cittadini possono rivolgersi all'associazione ed usufruire del servizio di assistenza sanitaria. Inoltre, l’Avv. Ezio Bonanni ha pubblicato tra l'altro "Come curare e sconfiggere il mesotelioma" che è la guida pratica indispensabile per chi ha ricevuto la diagnosi di mesotelioma.
Siccome questo tumore amianto è molto aggressivo e con limitate aspettative di vita, avvocato Ezio Bonanni sempre raccomandato di evitare l'esposizione alle fibre. Solo così infatti è possibile evitare il rischio di ammalarsi di questo tumore.
Quindi per far fronte al rischio è indispensabile la bonifica. Prima di tutto smaltimento amianto, poi il confinamento e l’incapsulamento in ogni caso la prevenzione primaria. Quindi, solo così si evitano i danni amianto alla salute, che è il bene più prezioso.
Tuttavia se l’esposizione si è già verificata si può ottenere con l'intervento dell'avvocato Ezio Bonanni la tutela legale prima di tutto con i c.d. benefici contributivi. Poi se in seguito alla sorveglianza sanitaria ci fosse la diagnosi di una malattia asbesto correlata, tra cui il mesotelioma, si possono attivare le altre tutele.
Infatti il risarcimento amianto è costituito dalla componente indennitaria, erogata dall'INAIL e poi il risarcimento del danno differenziale, carico del datore di lavoro.
Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, tutela i diritti delle vittime di mesotelioma, con il servizio di consulenza legale online.
I lavoratori vittime di mesotelioma, subiscono la lesione dell'integrità psicofisica, cioè il danno biologico. Hanno quindi diritto a risarcimento mesotelioma. I sintomi del mesotelioma, fai quali difficoltà di respirazione, perdita di peso e dolore fisico e morale provocano anche per i giudizi morali ed esistenziali. In più la vittime lucidamente consapevole della prognosi infausta. Il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale, il mesotelioma pericardico e della tunica vaginale del testicolo, provocano la morte della vittima , in 8 o 9 media. Infatti solo raramente le aspettative di vita in caso di mesotelioma possono raggiungere i 5 anni.
Per questi motivi, nella stragrande maggioranza dei casi azione risarcitoria deve essere intentata dagli eredi, solitamente gli stretti congiunti della vittima.
Il risarcimento amianto ad oggetto tutti i pregiudizi subiti sia dalla vittima primaria che dai familiari:
In caso di decesso, le somme maturate dalla vittima debbono essere liquidate ai loro familiari, eredi legittimi. Questi ultimi hanno anche diritto al risarcimento dei danni iure proprio.
Il lavoratore vittima di mesotelioma per esposizione professionale ad amianto ha diritto all'indennizzo INAIL. In questo contesto si applica la c.d. presunzione legale di origine, poiché la neoplasia è inserita nella Lista I.
In base all’entità della lesione biologica, se dal 6 al 15 è dovuto l’indennizzo del danno biologico, a partire dal 16% la rendita mensile INAIL.
Poiché il mesotelioma dà sintomi imponenti, solitamente, il grado invalidante è pari al 100%, fin dall’esordio della malattia. In ogni caso, l’invalidità permanente è totale.
In più, sono dovute le c.d. prestazioni del Fondo Vittime Amianto.
In caso di decesso per mesotelioma riconosciuto malattia professionale, sussiste il diritto alle prestazioni di reversibilità in base all'articolo 85 del DPR 1124 del 65. I titolari sono prima di tutto il coniuge nella misura del 50%, poi i figli orfani nella misura del 20% ciascuno.
Questi ultimi hanno diritto alla quota parte della rendita di reversibilità fino a 18 anni oppure fino a 26 anni sei studenti, fino al 100% di quanto sarebbe spettato al lavoratore vittima della neoplasia.
Questi importi della rendita in reversibilità non si scomputano nel montante risarcitorio del danno iure proprio. Ciò, infatti, è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. lav., n. 30857/2017.
Per questi motivi, gli stretti congiunti, hanno diritto Prima di tutto alla liquidazione del danno iure hereditario, al netto dell'indennizzo amianto INAIL e poi delle risarcimento amianto iure proprio. In quest’ultimo, non vanno scomputate totale dei risarcimento amianto le prestazioni INAIL di reversibilità e quelle aggiuntive del Fondo Vittime Amianto.
I lavoratori vittime di malattia professionale e, a maggior ragione, del mesotelioma di origine professionale, hanno diritto alle prestazioni aggiuntive del Fondo vittime amianto.
Infatti, queste prestazioni sono state stabilite dall’art. 1, commi 241 - 246 legge 244/2007, così, nel 2021 sono pari al 15% della rendita INAIL.
Tant’è vero che è stato nuovamente ripristinato con la nuova finanziaria, e costituisce l’indennizzo dei danni amianto. In questo caso, quindi, si tratta di una sorta di risarcimento per la vittima che è dovuta anche ai familiari. In particolare, per coloro che sono percettori di rendita (risarcimento ai familiari della vittima).
Questi importi non si sottraggono da quelli dovuti a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore e dei suoi famigliari (Cass. Sez. Lav. 17092 del 2012, e succ.).
Le prestazioni Fondo vittime amianto sono erogate per tutte le vittime di mesotelioma malattia professionale e anche di mesotelioma ambientale (art. 1, co. 116, legge 190/2014, che ha esteso la platea dei beneficiari).
L’importo dell’una tantum è parti ad €10.000,00.
I benefici contributivi amianto per le vittime costituiscono un indennizzo previdenziale. Cioè un parziale risarcimento per quei lavoratori che, in seguito all'esposizione alle fibre di asbesto, si sono ammalati, compresi coloro che hanno ricevuto la diagnosi di mesotelioma.
Queste vittime subiscono un elevato danno biologico con limitate probabilità di guarigione i brevi aspettative di vita. Per questi motivi, deve essere loro riconosciuto il diritto alle c.d. maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto. Con queste maggiorazioni hanno diritto, prima di tutto alla rivalutazione della contribuzione inps con il coefficiente 1,5, del periodo lavorativo in esposizione.
Poi, questa rivalutazione vale sia per il pensionamento, che per coloro che sono in pensione per rivalutare i ratei.
In questo contesto, l’Avv. Ezio Bonanni fin dal gennaio 2000, ha tutelato i lavoratori esposti ad amianto per il riconoscimento dei contributi validi ai fini previdenziali e pensionistici. Così, a maggior ragione, per coloro che sono vittime di mesotelioma.
Nel caso in cui l'Inps negasse l'accredito dei benefici contributivi per esposizione ad asbesto a lavoratori vittime di tumore della pleura o altre sierose, si deve procedere con il ricorso amministrativo.
In questo contesto, vanno allegate le certificazioni di riconoscimento INAIL e il Comitato Provinciale INPS si dovrà pronunciare. In caso di rigetto, si potrà procedere con il ricorso al Giudice del lavoro.
Si deve chiedere la condanna dell’INPS all’accredito del 50% di contribuzione per il periodo di esposizione ai sensi dell’art. 13 comma 7 L. 257/1992.
Queste maggiorazioni contributive sono un risarcimento solo parziale dei pregiudizi alla salute causati dalle fibre di asbesto.
Infatti queste fibre rimangono nell'organismo umano per tutta la vita e provocano infiammazione e tumori. Tra i quali quelli del mesotelio, della pleura, del pericardio, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo (Cass. Civ. Sez. VI, Lav. Sent. 09/02/2015 n. 2351).
L’articolo 1, comma 250, della Legge 232/2016 (legge amianto), ha sancito il diritto all'immediato prepensionamento per patologia amianto correlata. In particolare per il caso di mesotelioma. In particolare questa misura è molto utile per coloro che pur con l'accredito dei benefici amianto non hanno ancora raggiunto il diritto a pensione.
In sostanza nel risarcimento INAIL malattia previdenziale è previsto anche il rilascio del certificato di esposizione per l'accredito dei contributi amianto. Questi benefici contributi consistono nel moltiplicare i periodi contributivi con il coefficiente 1,5 appunto in sostanza in contributi valgono il 50% in più.
Nel caso in cui pur conta le moltiplicazione non è raggiunto il diritto al pensionamento, il lavoratore può presentare la domanda di pensione INPS invalidità amianto.
Sulla base della più recente riforma, questo diritto spetta a tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di malattia professionale asbesto correlata. In sostanza i requisiti richiesti sono 5 anni di anzianità e contributiva di cui 3 gli ultimi cinque anni.
È necessario presentare la domanda amministrativa all'INPS entro il prossimo 31 marzo 2022. Qualora non si rispettasse questo termine, la richiesta verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile. Tuttavia, la pensione d'inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL. Per approfondire:
L’indennizzo INAIL ha ad oggetto il danno biologico e il danno patrimoniale da diminuite capacità di lavoro. Queste forme di risarcimento danni amianto INAIL hanno la finalità di assicurare il reddito ai lavoratori malati e loro familiari. Quindi sussiste il diritto della vittima di ottenere il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, in modo tale che Il ristoro si è integrale.
Quindi la vittima può agire per chiedere i risarcimento del cosiddetto danno differenziale. Per poterlo fare devi dimostrare il nesso causale e cioè che ci sia stato un esposizione professionale, prima di cautele, che ha causato il mesotelioma fonte del danno.
In questo contesto, occorre dimostrare che ci sia stata l'esposizione e al tempo stesso la violazione delle regole cautelari. In più che tali condotte abbiano inciso quantomeno abbreviare i tempi di latenza e nella gravare la malattia. In caso di morte, abbreviare il periodo di sopravvivenza della vittima. In questi casi occorre dimostrare il c.d. nesso causale.
In sostanza, vittima deve dimostrare la riconducibilità dell'evento alle condotte attive e omissive del datore di lavoro. La responsabilità è prima di tutto contrattuale, e poi extracontrattuale. Quindi occorre agire nei confronti del datore di lavoro, con specifica deduzione dei danni subiti.
Le vittime, in seguito all’insorgenza di malattia asbesto correlata, in particolare di mesotelioma, oltre alla lesione dell'integrità psicofisica (danno biologico), subiscono il c.d. danno morale ed esistenziale. Si tratta, infatti, di ulteriori pregiudizi rispetto a quelli biologici, che attengono alla sfera intima e ai progetti di vita della vittima.
Infatti, l’insorgenza di mesotelioma, la lucida consapevolezza di saper morire e la radicale modificazione della vita, provocano anche altri pregiudizi. Questi ultimi, si estendono e riguardano anche la famiglia.
Questo tipo di pregiudizi, non è oggetto di indennizzo INAIL, e si aggiunge a quello biologico.
In molti casi, si procede con l’esposto-denuncia alla Procura della Repubblica. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, si giunge ad un giudizio di prescrizione, oppure al non luogo a procedere per la morte del reo. Quindi è fondamentale agire in sede civile.
Tuttavia, nel caso in cui il Pubblico Ministero avesse esercitato l’azione penale, ci si potrà costituire parte civile nei confronti degli imputati, citare il datore di lavoro come responsabile civile per i danni da reato. Così si potrà ottenere la condanna in solido di tutti gli imputati è dello stesso datore di lavoro.
Lo strumento processuale della costituzione di parte civile, nel processo penale, sostanzia l’azione civile in questo procedimento a carico di imputati di omicidio colposo.
In questo contesto, occorre precisare che in molte occasioni si sono susseguite molte persone nella titolarità della posizione di garanzia. In più occorre dimostrare la responsabilità, oltre ogni ragionevole dubbio. Ciò sia per il nesso causale che per il profilo psicologico. Invece, nel giudizio civile è sufficiente per il nesso causale il ‘più probabile che non’. Inoltre per la responsabilità contrattuale l’onere della prova è a carico del datore di lavoro (Cassazione, sezione lavoro, 1477/2014, ed ex multis).
Per tali motivi è opportuno procedere con l’azione civile a carico del datore di lavoro, piuttosto che in sede penale. Tuttavia, se il PM agisce, è preferibile comunque costituirsi parte civile.
Poi c'è la possibilità di esercitare l'azione con un ricorso al Giudice del lavoro. In questo modo si può chiedere la condanna del datore di lavoro all'integrale ristoro dei danni.
In questo contesto, si fanno valere i principi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con riferimento all’obbligo di protezione, di cui all’art. 2087 c.c.
L’onere della prova dell’esatto adempimento dell’obbligo di protezione, è a carico del datore di lavoro, che risponde anche della condotta degli altri dipendenti e dirigenti.
Nell’articolare la richiesta, prima in sede stragiudiziale, è fondamentale fare riferimento all’accertamento INAIL. Infatti la Corte di Cassazione ha chiarito che i riconoscimenti INAIL hanno un valore probatorio decisivo. Così Cassazione, sezione lavoro, 15165/2019. Così, più recentemente, Corte di Cassazione, sezione lavoro, 16869/2020. Quindi è fondamentale l’accertamento INAIL, e il rilascio della certificazione, ex art. 13 comma 7 L. 257/1992.
La quantificazione dei danni subiti dal lavoratore vittima di mesotelioma, malattia professionale, si ottiene con la formula equitativa. Il criterio è quello di personalizzazione del danno integrale subito.
Quindi rispetto alla liquidazione dell'indennizzo INAIL piccola oppure di altro ente assicuratore è dovuto il differenziale del danno patrimoniale e non patrimoniale. Occorrerà tener conto del danno biologico, dei danni morali ed esistenziali, questi ultimi non contemplati nell’indennizzo INAIL. Per tali motivi dovranno essere integralmente ristoranti, aggiunti alla differenza del danno biologico. Solo così si potranno evitare anche Poste moltiplicate.
Con questi criteri si giunge anche al risarcimento danni morali. Quindi lo scomputo è solo per poste omogenee. Per questi motivi il lavoratore ha diritto a vedersi liquidato l'ulteriore importo che gli è dovuto quale integrale risarcimento dei danni.
Quindi del differenziale, quantitativo e qualitativo, che deve essere calcolato nel rispetto dell’omogeneità e comparabilità dei titoli risarcitori (Cass., sez. Lav., sent. n. 777 del 2015).
Le somme maturate e dovute al lavoratore ammalato di tumore alle sierose, in caso di decesso, debbono essere liquidate ai suoi eredi, legittimi o testamentari (risarcimento danni amianto eredi defunto).
Il lavoratore vittima di tumore del mesotelio ha diritto al risarcimento dei danni cosiddetti differenziali, sia quantitativi che qualitativi. I primi costituiscono la differenza tra l’indennizzo INAIL e il totale degli importi dovuti per il danno biologico e per le minori capacità lavorative.
Poi ci sono i danni complementari, che come detto, sono quelli morale ed esistenziale, che debbono essere liquidati per intero. In caso di decesso, sia gli indennizzi che il danno differenziale, deve essere liquidato agli eredi legittimi. Questi ultimi hanno due possibilità di azione: la costituzione di parte civile nel procedimento penale, per il reato di omicidio colposo; oppure l’azione presso il Giudice del lavoro.
Quest’ultima azione è quella preferibile, perché ha maggiori chance di conseguimento del risultato. Infatti l’onere probatorio, in particolare sul nesso causale, è più agevole rispetto al procedimento penale.
I familiari della vittima, quindi, subentrano nella sua posizione giuridica, per poter ottenere la liquidazione di quanto maturato dal defunto.
Il lavoratore malato (o gli eredi di quello deceduto) ha diritto al totale risarcimento di tutti i danni:
Danno non patrimoniale mesotelioma
Danno patrimoniale per mesotelioma
Il mesotelioma provoca prima di tutto un danno biologico. Il processo indotto dalle fibre di amianto è prima di tutto infiammatorio e poi neoplastico. In questo contesto, purtroppo, tutti i protocolli terapeutici hanno scarse possibilità di portare alla guarigione il paziente. Il più, i sintomi sono imponenti, e quindi il danno biologico, nella maggioranza dei casi, è pari al 100%.
Inoltre, con la prognosi e diagnosi infausta, e i sintomi imponenti, le sofferenze fisiche e morali della vittima si moltiplicano. In questi casi, si modifica l’identità e la personalità morale, e le sofferenze incidono anche sulla dignità della persona, creando ulteriori pregiudizi. Questi ultimi sono definiti danno morale, e fanno parte dei pregiudizi risarcibili ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.
Occorre osservare che in questo contesto la vittima deve modificare radicalmente i suoi progetti e programmi di vita. In più, lo stato di debolezza, le difficoltà respiratorie, la necessità di cure continue, modificano i rapporti all’interno della famiglia e in progetti di vita.
Siamo di fronte, quindi, al c.d. danno esistenziale, che è una delle componenti del pregiudizio non patrimoniale, di cui si deve tener conto in sede di quantificazione.
Quindi tutti i pregiudizi debbono concorrere alla quantificazione dell'entità dei danni non patrimoniali subiti dalla vittima, e di indirizzare il criterio di equità. Quindi occorre tener conto dell'indennizzo INAIL e di altri indennizzi previdenziali che vanno scomputate per poste omogenee e quindi giungere al calcolo del dovuto.
Quindi sulle pregiudizio non patrimoniale, oppure partire dal danno biologico, scomputare l'indennizzo, e poi aggiungere gli altri pregiudizi, morale di esistenziali. In sostanza in questo modo che si ottiene l'importo ai fini della liquidazione (calcolo danno differenziale). Quindi la base di partenza è il calcolo del danno biologico tabelle Milano, con personalizzazione che tiene conto dei danni morali ed esistenziali, oppure con criterio equitativo puro, in ogni caso ex artt. 432 c.p.c., 1226 c.c. e 2056 c.c.
Successivamente deve essere sottratto l'importo erogato dall'INAIL o da altro ente a titolo di indennizzo, e si ottiene l'importo finale dovuto.
Cos'è il danno biologico? Il danno biologico è il pregiudizio per lesione della integrità fisica o psichica, permanente o temporaneo (reversibili). La sua risarcibilità è ancorata all’art. 32 Cost., poiché “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
La giurisprudenza ha stabilito che il danno non patrimoniale è unico e costituisce la sintesi dei vari pregiudizi (danno biologico, danno morale, danno esistenziale e altri pregiudizi per lesione dei diritti costituzionali).
La quantificazione dell’entità dei danni non patrimoniali, deve quindi tener conto innanzitutto del danno biologico. Quindi dell’entità della lesione psicofisica. Questa lesione costituisce la base di partenza ai fini di quantificare il pregiudizio non patrimoniale.
Infatti l’entità del pregiudizio deve essere personalizzata, sulla base della reale portata dell'evento, in termini di lesione biologica e di danni esistenziali e morali.
Infatti, se si tiene conto dei sintomi del mesotelioma, si comprende la ragione di tale specificità. Infatti, la perdita di peso, la debolezza, le difficoltà respiratorie, i dolori lancinanti nel torace e negli altri organi (sintomi iniziali mesotelioma).
Questi sintomi diventano sempre più ingravescenti fino alla cachessia. In più le stesse terapie mesotelioma provocano degli effetti collaterali. Sua quelle chirurgiche, sua quelle farmacologiche. Infatti la chemioterapia: con più grave astenia e debolezza, dimagrimento, secchezza delle fauci, caduta dei capelli, diarrea ect.
Questa situazione determina gravi ripercussioni e conseguenze, che vanno oltre il solo danno biologico.
Danno morale definizione: sofferenza fisica e morale. In altre parole, il danno morale è "il patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore, c.d. danno morale soggettivo" (SS.UU. 26972/2008).
Il danno morale, secondo le Sezioni Unite, è l'effetto penoso del danno. Quindi la lesione della dignità e la sofferenza (intensa e prolungata, interiore e fisica) legata all'inadempimento e all'illecito, conseguenza del danno biologico.
Nel calcolo danni non patrimoniali si deve tener conto, quindi, anche di questi pregiudizi, oltre che del c.d. turbamento transitorio, che si lega all'evento (malattia amianto).
In più, nel caso di specie, le probabilità di sopravvivenza a 5 anni, sono del 7%, e quindi è evidente che la sofferenza è massima.
Subito dopo la diagnosi mesotelioma e comunque a causa dei sintomi mesotelioma, fortemente invalidanti, sussiste già un danno morale, che si aggrava a seguito della terapia e cura mesotelioma, spesso invasiva e con effetti collaterali:
Le vittime di tumore della pleura e del mesotelio hanno una lucida consapevolezza dell'inevitabilità della morte, come decorso clinico della neoplasia. Infatti sono rari i casi di guarigione e scarse aspettative di vita.
Sia il lavoratore ammalato che i suoi familiari subiscono lo shock della diagnosi di mesotelioma. Infatti sono consapevoli delle scarse possibilità di guarigione e dalle limitate aspettative di vita. Inoltre al mesotelioma fa seguito una lunga agonia della vittima, cui i familiari assistono impotenti e da cui subiscono l'ulteriore shock del decesso del loro congiunto.
Quindi, la lunga agonia e le atroci sofferenze della vittima, cui assistono, senza poter scongiurare l'esito fatale della morte amianto. Il lavoratore malato di mesotelioma, perché esposto professionalmente alle fibre di asbesto, già prima di ricevere la diagnosi di questa neoplasia, è pienamente consapevole del rischio.
Il tutto perché è stato già sottoposto a sorveglianza sanitaria e con la diagnosi della neoplasia pleurica o di una delle altre sierose (peritoneo, pericardio o tunica vaginale del testicolo) capisce che si trova di fronte al dramma. In questo modo è lucidamente consapevole del fatto che ricevuta questa diagnosi le probabilità di sopravvivere sono minime.
Questi lavoratori subiscono ancor prima della diagnosi di mesotelioma, dei pregiudizi morali. Infatti la preoccupazione e incertezza futura, il rimorso per aver inconsapevolmente esposto alla fibra killer anche i familiari con il rischio anche per loro di insorgenza di patologie asbesto correlate, integrano il cosiddetto danno morale.
In più la necessità di sottoporsi a controlli sanitari, con ansia ed ulteriori sofferenze, fisiche e morali, che perciò stesso debbono essere sempre risarcite, anche nel caso in cui non ci fosse ancora una diagnosi di danno biologico, ovvero di malattia asbesto correlata.
I danni sono tanto più maggiori nel caso in cui, in seguito a sorveglianza sanitaria, questi lavoratori dovessero ricevere la diagnosi di una delle classiche patologie asbesto correlate di origine fibrotica (placche pleuriche, ispessimenti pleurici e asbestosi). Infatti queste ultime preludono alla diagnosi mesotelioma pleurico, oppure di tumore dei polmoni.
Il mesotelioma ha esito quasi sempre infausto. Quindi, si tratta di una patologia asbesto correlata, dose dipendente, monofattoriale, che provoca la morte. Infatti, solo in rare eccezioni si verifica la guarigione del malato di mesotelioma.
Nel caso in cui la morte sopravviene in un periodo limitato, che può essere di pochi mesi, o anche fino ad un anno, o più, si pone la necessità di quantificare il danno biologico. In più si poneva anche la problematica del c.d. diritto alla vita, e della risarcibilità della sua lesione.
Le SS.UU. n. 15350 del 22 luglio 2015 hanno reagito al precedente di Cassazione, n. 1361/2014, che riconosceva il diritto alla vita, negandolo. Tuttavia, hanno dichiarato la risarcibilità di tutti i danni dalla diagnosi alla morte. In questo contesto il danno biologico è massimo, e soprattutto la sofferenza fisica e morale, e le ripercussioni sui progetti di vita. Si assume quindi la risarcibilità del c.d. danno biologico terminale.
In questo contesto, si applicano le tabelle del Tribunale di Milano, con personalizzazione dell'entità del risarcimento malattia professionale amianto, nei termini di cui a SS.UU. 26972/2008. Quindi, la vittima ha diritto al risarcimento del c.d. “danno biologico terminale”, anche se non lo fosse, il danno biologico tout court.
Sul punto lo hanno ribadito le SS.UU. 15350/2015. Inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Semplici. Già Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002. Così ancora nel 2003: Cassazione n. 7632, n 9620, n. 11003 e n. 18305. In più la Corte di Cassazione ha proseguito in questa giurisprudenza anche nel 2004: n. 4754 e n. 3549; e nel 2006: n. 1877 e n. 9959. Poi c’è la giurisprudenza successiva: Cassazione, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007 e n. 1072 del 2011.
Il danno biologico terminale deve essere liquidato come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle. In quest'ultimo caso sulla base della giurisprudenza si dovrà tener conto delle cosiddette tabelle. Invece, In altri casi si applica il criterio equitativo puro.
Quindi in questo caso con un importo pari a circa € 1.000,00 per ogni giorno di durata dell'agonia (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 24-10-2017) 02-02-2018, n. 2598).
Il danno catastrofale è la sofferenza della vittima, lucidamente consapevole di dover morire a causa della malattia amianto (tumore della pleura e delle altre sierose). La vittima ha la cosciente attesa della morte, con agonia per un apprezzabile lasso di tempo successivo alle lesioni.
Il danno catastrofale è inteso come componente del danno morale (danni morali amianto), con calcolo del danno morale (danno catastrofale quantificazione).
Le Sezioni Unite hanno stabilito che «Il danno “catastrofale”, inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e, per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011)».
Sono voci di danno pienamente risarcibili, nell'ottica dell'integrale ristoro di tutti i pregiudizi subiti dal lavoratore malato di mesotelioma (SS.UU. 26972/2008 ed ex multis: risarcimento per danni morali). Le SS.UU. hanno ribadito che il risarcimento subito dalla vittima c.d. primaria (lavoratore malato di mesotelioma asbesto correlato), deve sempre e comunque essere integrale.
Quindi Occorre tener conto del pregiudizio patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniale, danno biologico, danno morale e danno esistenziale. Il tutto nella logica che il pregiudizio è unico, al di là delle voci e delle opzioni terminologiche: come lo si chiami il danno deve essere risarcito.
Le Sezioni Unite (26972/2008) hanno stabilito che debbono essere utilizzate le tabelle Milano per la liquidazione del danno biologico psichico, quale componente del danno biologico. Tuttavia con "massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale".
Per questo motivo, l'ONA ha istituito il servizio di assistenza psicologica online. In questo contesto il gruppo degli psicologici dell’ONA è guidato dal Prof. Francesco Pesce, al fine di poter rilevare anche le lesioni e i danni psicologici, psicobiologici, morali ed esistenziali.
La prova dell’entità del danno è presuntiva e deve essere attinta anche attraverso il potere di indagine del consulente tecnico di ufficio (Cass. 16471/09; 21728/06 e 1901/2010 ed ex multis). Nella quantificazione dei danni si debbono considerare:
Il mesotelioma provoca nella vittima, prima di tutto la lesione dell’integrità psicofisica. In buona sostanza il c.d. danno biologico di cui all’art. 32 Cost.
Tuttavia tali pregiudizi non sono gli unici. Come sopra evidenziato ci sono gli altri pregiudizi, dei quali si dovrà tener conto. Si pensi alla sofferenza fisica e morale, ma anche alla modifica con i rapporti familiari, etc.
Con riferimento all’entità dei danni tutti subiti dalla vittima, occorre tener conto dei diritti della persona umana, anche nella fase delle relazioni. In più ci sono i danni economici.
La persona umana ha la tutela dei diritti e la loro lesione costituisce un danno ingiusto, risarcibile (SS.UU. 26972/08).
Sulla base dell’ancoraggio costituzionale, occorre tener conto che la malattia amianto, in particolare il mesotelioma, lede i diritti della persona, contemplati nella Costituzione.
Prima di tutto i diritti di cui agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 41 II co. della Costituzione. In più ci sono poi tutti gli altri diritti, in particolare quelli sanciti dalla Carte Internazionali. Si pensi all’art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che tutela l’«integrità morale quale massima espressione della dignità umana». In più gli ulteriori diritti di questa stessa Carta e del TFUE, compresa la tutela delle vittime di cui agli artt. 153 e 156 della tutela contro gli infortuni sul lavoro.
Occorre tener conto anche dei diritti di cui alla CEDU e dei protocolli allegati, che ormai sono a pieno titolo norme di diritto comunitario.
Ciò in forza dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, e perciò fanno parte del catalogo dei diritti della tutela della persona umana, oggetto di tutela. Pertanto, come insegnato dalla Suprema Corte, a partire da Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 2352 del 2010, la loro lesione è fonte di obbligo risarcitorio.
In questa stessa linea, dunque le SS.UU. n. 15350, del 22 luglio 2015, sul diritto all’integrale ristoro di tutti i danni. Prima di tutto quelli della vittima primaria, e poi quelli dei familiari. In questo senso trovano conferma i principi di SS.UU. n. 26972 e n. 26973 del 2008, che fanno riferimento anche al danno dei congiunti. Sul danno subito dai familiari, e sul diritto alla loro risarcibilità, la Corte si era già spesa con le sentenze gemelle del 2003. Sul punto Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenze 8827 e 8828 del 2003.
Il lavoratore malato di mesotelioma, e i suoi familiari, al momento della diagnosi, ricevono anche la prognosi infausta. Allo stesso tempo sono informati del fatto che l’esposizione familiare determina il rischio anche degli altri componenti del nucleo. Nella vittima anche la consapevolezza di aver esposto dei congiunti, che rischiano di ammalarsi.
Tanto più perché le fibre di amianto sono cancerogene e provocano un gran numero di neoplasie, oltre al mesotelioma. In questo contesto la vittima primaria subisce un ulteriore senso di prostrazione e sofferenza. Il tutto è aggravato dal fatto che vi è incertezza sul futuro, ma anche lunghi tempi di latenza. Fino a 50 anni: questa è una condizione che si riverbera anche nei confronti dell’intero nucleo familiare.
Infatti i familiari sono stati esposti perché questi lavoratori rientravano in casa con le tute contaminate. Si verificava quindi che le mogli lavassero le tute, e che ci fosse contaminazione in casa. Quindi le fonti di esposizione hanno provocato danni anche ai familiari. Nel VI rapporto mesoteliomi si fa riferimento anche alle esposizioni dei familiari e a quelle ambientali.
Per tali motivi i familiari hanno diritto al risarcimento dei danni diretti per esposizione ad amianto di natura domestica. In più hanno diritto al risarcimento, in relazione alle lesioni subite dal familiare a causa del mesotelioma.Sussiste quindi già un danno da esposizione familiare a polveri e fibre di asbesto, per lesione dell’art. 32 Cost.
Come già anticipato nel paragrafo che precede, i familiari subiscono prima di tutto un danno da esposizione. In più ci sono i danni per la lesione del rapporto parentale, al legame affettivo e alla serenità familiare. Si rimarca il fatto che in questi casi sussiste la lesione di cui agli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione.
In caso di morte, i congiunti subiscono prima di tutto un danno morale, e poi esistenziale, legati allo stato di malattia, e poi per il venir meno del rapporto. In più la loro vita cambia per il futuro. In questi casi, oltre ai danni morali ed esistenziali, gli stretti congiunti subiscono dei pregiudizi per la lesione al legame affettivo e per la perdita del legame parentale.
La loro vita futura è totalmente sconvolta. Oltre a dover assistere il congiunto, sanno già che questi con molta probabilità verrà a mancare. In più sanno anche che sono stati esposti alla fibra killer e che questi minerali provocano una serie di tumori amianto.
In questo contesto, consapevolmente, accompagnano il loro familiare fino all’exitus, e poi sanno che, giorno per giorno, la loro vita è modificata.
La stessa paura di poter contrarre il mesotelioma, con il rischio esteso anche per i loro familiari, determina anche delle modificazioni del carattere dei familiari. La loro condizione risulta già fiaccata per il periodo della malattia del congiunto, spesso tra un ospedale e l’altro. Senza speranza.
In questo contesto, le stesse SS.UU. n. 15350 del 2015 ribadiscono la risarcibilità di questi pregiudizi, sulla scorta di SS.UU. n. 26972 e n. 26973 del 2008.
Il risarcimento dei danni deve essere integrale (Cass., SS.UU., 26972/08 e 26973/08). Quindi prima di tutto per i danni differenziali, cui ha diritto il lavoratore ammalato di mesotelioma (al netto della rendita inail). Poi per i danni iure proprio dai prossimi congiunti (tra le tante, Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza del 21.04.2011, n. 9238). Il tutto sulla base di giurisprudenza ormai univoca.
Il calcolo del risarcimento integrale si ottiene con il criterio equitativo. Il punto di partenza non può non essere la tabella del Tribunale di Milano. Ormai a vocazione nazionale per la “monetizzazione” e quantificazione personalizzata.
In sostanza si parte dalle tabelle, ma l’importo deve essere rideterminato (in aumento o in diminuzione) del quantum delle singole poste in relazione alle caratteristiche individuali del danneggiato. Il tutto sulla base delle norme di cui all’art. 1226 c.c., per la responsabilità contrattuale e dell'art. 2056 c.c. per la responsabilità extracontrattuale. In ogni caso in sede processuale, rileva anche l’art. 432 c.p.c.
Nel caso specifico si dovrà tener conto della particolarità della vicenda, e quindi, oltre al valore del punto (percentuale) del danno biologico, vale anche tutto il pregiudizio morale ed esistenziale. Ovvero catastrofale e tanatologico.
La quantificazione dei danni non patrimoniali non consente di appiattire o livellare le distinte voci di danno risarcibile all'interno dei singoli valori di punto, con raffronto degli addendi, così da pervenire alla riparazione del danno nella sua interezza, in conformità alla direttiva costituzionale.
La Corte di Cassazione riconosce «vocazione nazionale» alle tabelle del Tribunale di Milano (v. Cass., 7.6.2011, n. 12408, in Foro it., 2011, I, 2274 ss.; Cass., 30.6.2011, n. 14402, in Resp. civ. e prev., 2011, 2025 ss e Cass., Sez. Civ., sentenza n. 10263/2015). Nel caso il giudice non ritenesse di applicarle, dovrà tener conto di tutti i pregiudizi subiti dalla vittima. Quindi, personalizzare l'entità degli importi dovuti quali risarcimenti amianto con il criterio dell'integrale risarcimento. Quindi, tener conto dei danni sofferti dal lavoratore malato e, a maggior ragione, in caso di decesso.
In questo caso, è dovuto anche il risarcimento dei danni subiti dagli eredi.
Le tabelle del Tribunale di Milano costituiscono un indice per la quantificazione equitativa dell'entità del danno biologico (calcolo danno biologico e calcolo risarcimento danno). La quantificazione dei danni non patrimoniali (sia della persona malata che dei suoi famigliari) deve tener conto sia del danno biologico, sia dei danni morali (danni morali risarcimento e danni morali quantificazione) e dei danni esistenziali, ovvero il calcolo danno non patrimoniale.
Determinata l’entità del pregiudizio non patrimoniale, cui va aggiunto quello patrimoniale, occorre sottrarre quanto eventualmente liquidato da INAIL quale rendita diretta (diversamente per gli importi del Fondo Vittime Amianto -Cassazione, sezione lavoro, 17092/2012- e quelli della rendita di reversibilità -Cassazione, sezione lavoro, 30857/2017-), poiché il danno patrimoniale indennizzato è solo quello delle diminuite capacità di lavoro, e «il danno biologico non si esaurisce nell’indennizzo Inail» (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5437/2011).
Le SS.UU. 15350/2015 hanno confermato che "il lavoratore e, in caso di decesso, i familiari e le eredi legittimi hanno diritto al risarcimento di tutti i danni cui va scorporato l'importo già eventualmente liquidato dall'INAIL a titolo di rendita: risarcimento dei c.d. danni differenziali, ivi compresi i c.d. danni complementari. Gli stretti congiunti, ivi compresa la vedova anche nel caso in cui gli sia stata liquidata la rendita di reversibilità con nelle prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto, hanno diritto all’integrale risarcimento dei danni iure proprio sofferti, senza che alla vedova possano essere sottratte somme in relazione alla erogazione della rendita di reversibilità, il cui titolo consiste non già nell'eredità della rendita del congiunto quanto piuttosto del titolo autonomo costituito dal rapporto di coniugio con la vittima.
Tutti i pregiudizi debbono essere risarciti, anche quelli esistenziali legati alla «gravità delle conseguenze del non poter più avere capacità di procreazione e di vita sessuale, di fare sport e/o altre analoghe attività e, in sintesi, di avere una normale vita di relazione così come gli altri (...) coetanei», attraverso l’uso «di massime di comune esperienza a fini di riconoscimento del danno non patrimoniale (...) perfettamente conforme all’insegnamento di Cass. S.U. n. 26972/08» (Cass. SS.UU., sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015)».
In caso di decesso debbono essere integralmente risarciti tutti i danni ai familiari e quindi le «perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi (Corte Cost., n. 372 del 1994; Cass., n. 4991 del 1996; n. 1704 del 1997; n. 3592 del 1997; n. 5136 del 1998; n. 6404 del 1998; n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 2134 del 2000; n. 517 del 2006, n. 6946 del 2007, n. 12253 del 2007)», per la lesione dei diritti di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost. (Cass., sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003, e SS.UU., sentenza n. 6572 del 2006 e ancora n. 26972 del 2008, che fa esplicito riferimento al risarcimento dei diritti per lesione del vincolo famigliare).
«In particolare viene qui in rilievo la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (articoli 2, 29, 30 Cost.) a seguito della perdita del rapporto parentale; situazione dalla quale palesemente possono emergere danni non patrimoniali tutelabili ex articolo 2059 c.c. e per la cui liquidazione devono essere considerati un complesso di elementi (età della vittima, grado di parentela, particolari condizioni della famiglia, convivenza ed età dei familiari) idonei a dimensionare il risarcimento all'effettiva entità del pregiudizio sofferto (cfr. ad es. Cass. n. 8827/2003; Cass. n. 8828/2003; Cass. n. 28407/2008)» (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 9238 del 21.04.2011).
Le tabelle Milano permettono il calcolo danno da perdita parentale subito dai famigliari, stretti congiunti, della vittima di malattia amianto, malato e/o deceduto per mesotelioma. Nella personalizzazione del calcolo danno parentale rilevano le tabelle Milano per il risarcimento dei danni amianto, con calcolo danno non patrimoniale famigliari vittima mesotelioma per il risarcimento danni amianto eredi defunto.
Giurisprudenza amianto e sentenza amianto: Cass., 14.9.2010, n. 19517, in Il civilista, 2010, n. 11, 22 ss.; Cass., 19.5.2010, n. 12318, in Danno e resp., 2010, 1043 ss.; Cass., 26.1.2010, n. 1529, ined.; Cass., 12.12.2008, n. 29191, in Resp. civ. e prev., 2009, 811 ss.; Cass., 16.9.2008, n. 23725, in Giust. civ., 2009, 12, 2714 ss. - amianto risarcimenti - calcolo danni morali). Per approfondire:
Si deve distinguere tra danno morale e terminale e catastrofale (o danno catastrofico). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6691/2018, ha negato la risarcibilità del danno morale terminale, mentre ha accolto la domanda di risarcimento danno biologico terminale, che costituisce un diritto di credito trasmissibile jure hereditatis (Cass. 23/2/2004 n. 3549; Cass. 01/2/2003, n. 18305; Cass. 16/6/2003 n. 9620; Cass. 14/3/2003 n. 3728; Cass. 2/4/2001 n. 4783; Cass. 10/2/1999 n. 1131; Cass. 29/9/1995 n. 10271).
È stato altresì affermato che il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute, anche se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità (Cass. 23/2/2004 n. 3549) in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (Cass. 23/2/2005, n. 3766).
I danni subiti dal lavoratore malato, ovvero eventualmente deceduto, per mesotelioma, possono essere quantificati anche con il criterio equitativo puro (quantificazione risarcimento danni). Le norme di cui agli artt. 432 c.p.c. e/o 1226 c.c. e/o 2056 c.c. stabiliscono che è applicabile il criterio equitativo.
Tuttavia a condizione che il risarcimento sia integrale. Cosi, Cass., 20.2.2015, n. 3374, in D & G, 6, 2015, 55 ss.; Cass., 18.11.2014, n. 24473, in D & G, 19.11.2014; Cass., 18.11.2014, n. 23778, ined.; Cass., 8.7.2014, n. 15491, in D & G, 9.7.2014. Sostanza questo è il criterio delle risarcimento danni quantificazione.
I danni non patrimoniali vanno personalizzati tenendo conto dei danni effettivamente subiti dalla vittima, lavoratore o cittadino malato di mesotelioma (oppure di altra patologia asbesto correlata).
Prima di tutto il danno biologico, poi il danno morale e danno esistenziale. In piu i ai danni patrimoniali. Così nella giurisprudenza amianto: Cass., 28.6.2013, n. 16413, in Danno e resp., 2013, 1081 ss.; Cass., 17.4.2013, n. 9231, in D & G, 18.4.2013; Trib. Pistoia, 8.9.2012, ined.; Cass., 18.5.2012, n. 7963, in Notiz. giur. lav., 2006, 632 ss.; Cass., 24.3.2011, n. 6737, ined.; Cass., 26.4.2010, n. 9921, ined.; Trib. Pavia, 19.11.2010, in Note informative, 2011; Cass., 10.3.2010, n. 5770, in Arch. giur. circ., 2011, 605 ss.
Anche i famigliari del lavoratore malato oppure defunto per mesotelioma e altre patologie asbesto correlate hanno diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, ivi compresi i danni biologici, psicobiologici e psichici sofferti, di cui si deve tener conto nella quantificazione del pregiudizio per la lesione e/o perdita del rapporto parentale e famigliare.
Un primo parametro per quantificare l'entità del pregiudizio è costituito dalle tabelle del Tribunale di Milano, con personalizzazione che tenga conto della reale e concreta fattispecie e di eventuali danni ulteriori che i famigliari hanno subito. I danni biologici, psicobiologici e psichici possono essere dimostrati con certificazioni mediche e relazioni psicologiche, meglio di strutture pubbliche e ospedaliere, e con l'applicazione del criterio equitativo (artt. 432 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c.).
I familiari del lavoratore malato e/o deceduto hanno diritto anche alla liquidazione delle somme spettanti al loro congiunto, di cui sono eredi legittimi (liquidazione risarcimento danni eredi defunto vittima amianto: risarcimento del danno).
La prescrizione è decennale del danno differenziale è decennale (art. 2946 c.c.: danno differenziale prescrizione). Il termine di prescrizione danno differenziale decorre dalla data della morte. Gli eredi legittimi o testamentari hanno diritto alla liquidazione dei c.d. danni differenziali, sia patrimoniali che non patrimoniali (vittime amianto risarcimenti).
Se il fatto costituisce reato (morte lavoratore ammalato mesotelioma), il termine di prescrizione risarcimento danni amianto mesotelioma, è quello del reato e cioè di 7 anni, che si raddoppiano, per cui il termine è di 14 anni (lo stesso previsto per effetto dell'art. 589 c.p., in combinato disposto con l'art. 157 c.p. del codice penale). Vi è quindi un più lungo termine di danno differenziale prescrizione: amianto risarcimento danni prescrizione.
I danni subiti direttamente dai famigliari, ovvero da chi aveva con il defunto un rapporto significativo, (danno iure proprio) si prescrivono anch'essi nei termini di cui all'art. 589 c.p., in combinato disposto con l'art. 2947, II e III comma, c.c..
È preferibile, tuttavia, spedire la messa in mora (per interrompere l'amianto risarcimento danni prescrizione), oppure in giudizio in modo tempestivo. I termini in caso di morte sono di 10 anni dall'evento, per la responsabilità contrattuale e di 14 anni se si fa valere quella extracontrattuale.
Tuttavia è preferibile interrompere la prescrizione entro i 5 anni dalla morte, ovvero dalla malattia del congiunto (nel caso non ne abbia determinato la morte).
Ciò al fine di evitare qualsiasi eccezione prescrizione risarcimento danni, ovvero la prescrizione ipotesi risarcitorie per le quali il termine di cinque anni. Infatti se per la responsabilità aquiliana (art. 2043 e 2059 c.c.), il termine può essere quello del reato penale , non così per la responsabilità per attività pericolosa (art. 2050 c.c.) e da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c. (vittime amianto risarcimenti).
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