Il mesotelioma per causa di servizio è quello riconducibile al servizio in esposizione ad amianto. In questo caso, si ha diritto anche alla c.d. equiparazione a vittima del dovere. Ciò è dovuto alle particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, in cui si svolge il servizio per coloro che sono stati esposti ad amianto. La normativa è quella dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006.
Ciò è stato confermato dalla più recente giurisprudenza, sia in materia di mesotelioma che di altre malattie asbesto correlate. Così, Cassazione Civile, Sezione lavoro, 4238/2019 + 20446/2019, e, ancora, 14018 del 07.07.2020. Per questi motivi, l'Avv. Ezio Bonanni sta proseguendo nella tutela di tutti gli aventi diritto.
Questi temi sono stati oggetto di diverse trasmissioni di ONA TV, la televisione dell'ONA, che costituisce l'organo di informazione dell'associazione. L'Avv. Ezio Bonanni, anche in qualità di presidente dell'ONA ha tutelato e tutela i diritti delle vittime di mesotelioma per causa di servizio e vittime del dovere.
Il mesotelioma è il tumore da amianto. Salve rare eccezioni, il mesotelioma è causato sempre dalla esposizione ad amianto. Questo cancro asbesto correlato colpisce le cellule del mesotelio, il tessuto che avvolge le membrane sierose degli organi interni.
A seconda della sua localizzazione, è possibile distinguere:
Innanzitutto, va chiarito che solo un ristretto numero di dipendenti pubblici sono, ancora, titolari della possibilità di chiedere il riconoscimento della causa di servizio.
Infatti, questo regime, è circoscritto ai dipendenti dell’impiego pubblico non privatizzato, che, quindi, sono privi di assicurazione INAIL.
In questo caso, occorre dimostrare che il mesotelioma è di origine professionale e, cioè, dovuto ad esposizione per motivi lavorativi. In questi casi, non si applicano le tabelle INAIL. Quindi, il nesso causale si accerta attraverso la CMO e, quindi, è fondamentale la legge scientifica di copertura. In caso di mesotelioma si deve tener conto che tutte le esposizioni sono lesive per la salute con dose dipendenza.
Ciò è stato confermato dallo IARC e, ancora, dal quaderno "Stato dell’arte e prospettive in materiali di contrasto alle patologie asbesto-correlate”, n. 15, maggio-giugno 2012 - Quaderni del Ministero della Salute. In più è importante il dato epidemiologico che, nel nostro caso, è confermato sia dal VI Rapporto Mesoteliomi, sia dalla Relazione finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati del 07.02.2018. Per tali motivi, in casi di insorgenza di mesotelioma, si deve depositare la domanda di riconoscimento di causa di servizio.
Questa domanda è istruita e definita in via amministrativa. In caso di rigetto, si può chiedere il riesame ed, eventualmente, ricorrere alla Magistratura.
I lavoratori del pubblico impiego, a partire dal 01.01.2012, hanno una diversa disciplina. Solo per alcune categorie è rimasta quella antecedente. Ciò è contenuto nell'art. 6, L. 201/2011. Quindi, la disciplina originaria si applica solo ai dipendenti del Ministero della Difesa (Esercito, Marina e Aeronautica e l'Arma dei Carabinieri).
In più, si applicano, ancora, al Comparto Sicurezza (Forze di Polizia a ordinamento civile - Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, ora accorpato nei Carabinieri -). In più alla Polizia Penitenziaria e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In più, questa disciplina si applica alle cause di servizio già pendenti.
In questo contesto, con il riconoscimento di causa di servizio si ottiene, da un parte, l'equo indennizzo e dall'altra la pensione di reversibilità.
Uno degli ambiti di maggiore rilevanza è quello dell'esposizione alle fibre di asbesto. Queste ultime, prima di tutto, provocano infiammazione e, poi, cancro.
Quindi, in caso di mesotelioma, si deve prima ottenere il riconoscimento di causa di servizio. Nel caso di assicurazione INAIL la c.d. malattia professionale. Successivamente, si deve, invece, presentare la domanda di riconoscimento di vittima del dovere. Va precisato che, per quanto riguarda la qualità di vittima del dovere, non è necessaria la dipendenza pubblica.
Ciò è stato ribadito da Cass., SS. UU., n. 22753/2018 e questo è molto importante, perché conferisce il diritto a tutte le vittime di mesotelioma ad ottenere il riconoscimento di vittime del dovere.
Chiaramente, è necessario un quid pluris. Ciò, si ottiene con la prova che il mesotelioma è la conseguenza di una delle attività di cui all'art. 1, co. 563, L. 266/05. Inoltre, rilevano anche i casi di missione e, quindi, di esposizione alle fibre, in particolare, per il concetto di equiparazione. Cioè, rilevano quelle condizioni di esposizione ambientale di maggior rischio, cui fa riferimento l'art. 1 lettera c. del d.p.r. 243/2006, emanato in seguito all'art.1, comma 564 della Legge 266/2005. Quindi, in questo caso per il mesotelioma, ma anche per altre malattie asbesto correlate, sussiste il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere. In particolare di equiparazione a vittime del dovere.
La procedura deve essere attivata con una domanda amministrativa, e con il riconoscimento della causa di servizio, c'è anche quello dello status di vittima del dovere. Così, confermato, per quanto riguarda la Marina Militare, dall'art. 20, L. 183/2010. Si tratta, in questo caso, di equiparati a vittima del dovere. Quindi, si deve attivare anche la relativa procedura, ed ottenere, quindi, le relative prestazioni.
Nella quasi totalità dei casi il mesotelioma è provocato dalla esposizione a polveri e fibre di amianto, che nella stragrande maggioranza dei casi è di origine professionale, e cioè legata all'esposizione in ambiente lavorativo, a maggior ragione nel settore della Difesa. Come sopra abbiamo evidenziato, risultano le prove dell'esposizione ad amianto per i nostri militari. Nel corso dei vari programmi di ONA TV, ciò è stato confermato anche dalle numerose testimonianze.
Per tali ragioni, chi ha contratto la patologia ha diritto a vedersi costituita la rendita, riconosciute le maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto (ex art. 13 co. 8 L. 257/92) e l’immediato pensionamento, eventualmente per effetto della nuova normativa di cui all’art. 1 co. 250 della L. 232/16.
Tali nuove norme non si applicano ai procedimenti in vigore fino al 6 dicembre 2011 (equiparazione vittime del dovere 2011). Tuttavia, l’ambito di operatività del precedente complesso normativo, che rileva soprattutto per l’equiparazione alle vittime del dovere e all’erogazione delle prestazioni previdenziali di vittime del terrorismo, è molto esteso in relazione alla problematica amianto per il fatto che nel comparto delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato adibiti alla sicurezza, proprio per le esposizioni morbigene a questo agente cancerogeno, si assistente a un sempre crescente numero di casi di mesotelioma che a tutti gli effetti debbono essere riconosciuti cause di servizio, peraltro con l’aggiunta delle prestazioni dovute all’equiparazione delle vittime del dovere (equiparazione vittime del dovere 2011) e quindi con liquidazione della speciale elargizione, dello speciale assegno vitalizio e dell’assegno vitalizio, peraltro reversibili al coniuge e ai figli.
Con il termine vittima del dovere si intendono tutti coloro, appartenenti alle Forze Armate che, a seguito di missioni hanno contratto infermità invalidanti. Quindi, coloro che sono stati riconosciuti dipendenti da causa di servizio, per le particolari condizioni ambientali o operative, rientrano nelle vittime del dovere. Le vittime del dovere, compresi gli equiparati a vittime del dovere, hanno diritto a diverse prestazioni. Innanzitutto, come già detto, gli equiparati a vittime del dovere sono coloro che hanno subito danni e lesioni biologiche per esposizione a cancerogeni. Per quanto riguarda l'amianto, le vittime hanno diritto ai c.d. benefici contributivi, necessari per l'adeguamento dei ratei e per il prepensionamento. Inoltre, se pur con le maggiorazioni non si ottenga il diritto al prepensionamento, è possibile richiederlo con domanda amministrativa entro il prossimo 31.03.2021.
Oltre al risarcimento dei danni, in ogni caso, la vittima del dovere, ha diritto alle seguenti prestazioni:
Queste prestazioni sono dei meri indennizzi, quindi, tutte le vittime di mesotelioma, hanno diritto al risarcimento integrale di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.
L'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto significativi risultati anche nelle azioni legali di tutela delle vittime di mesotelioma nel Comparto Militare e della Sicurezza. Per cui, oltre alle azioni amministrative e legali per riconoscimento di causa di servizio e riconoscimento vittima del dovere, cura le azioni di risarcimento danni.
In caso di decesso, i danni devono essere liquidati agli eredi, titolari anche del diritto alle prestazioni previdenziali. Questi ultimi, hanno diritto anche al risarcimento del danno iure proprio.
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