Giurisprudenza dell'Unione Europea

Giurisprudenza dell'Unione Europea. L'Avv. Ezio Bonanni ha sempre valorizzato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Infatti, il principio di diritto comunitario domina su quello interno. Sulla base del principio di primauté, la norma interna può essere disapplicata in favore di quella comunitaria. Questo è molto importante in tema di amianto.

Infatti, proprio con riferimento all'amianto, ci fu in Italia il tardivo ricevimento della direttiva n. 477/83/CEE, cui fece seguito la condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia. Quindi, fu proprio in seguito a tale condanna che in Italia ci fu il Dlgs. 277/91 e, successivamente la L. 257/1992.

I principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia

In particolare, questa giurisprudenza è importante per il diritto contrattuale. Infatti, la giurisprudenza della Corte è proprio a fronte del diritto. Così "J. BASEDOW, The Court of Justice and Private Law: Vacillations, General Principles and the Architecture of the European Judiciary, in European Review of Private,18, 2010, 443 ss". E così, per quanto riguarda i principi generali del diritto. Così in dottrina: "G. APLA, I principi generali, Milano, 1993. F. TORIELLO, I principi generali del diritto comunitario: il ruolo della comparazione, Milano, 2000. T. TRIDIMAS, The General Principles of EU Law, 2a ed.,Oxford, 2006", e dei principi generali del diritto.

Vi è unanime consenso sul fatto che, oltre ai trattati, ci sono anche le altre fonti del diritto comunitario. In particolare, sui “principi generali di diritto civile”. L'Avv. Ezio Bonanni ha sempre esaltato il ruolo della Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Giurisprudenza Unione Europea

La Corte di Giustizia è la fonte della giurisprudenza comunitaria dello ius dicere, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati che ne fanno parte. La Corte di Giustizia è operativa dal 1958 e ha sede a Strasburgo. Si compone di un giudice per ogni Stato membro (28) e di 9 avvocati generali. 


Il sistema giurisdizionale europeo: la Corte di Giustizia

Sia i giudici che gli avvocati sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri. Essi vengono scelti tra “personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza”. 

Il Presidente ed il vice – Presidente sono designati dai giudici della Corte di giustizia. Essi restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Il Presidente dirige i lavori e le udienze. Il vice – Presidente assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento. 

Gli avvocati generali sono una figura mutuata dall'ordinamento francese il cui ruolo è quello di assistere la Corte e di “presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità ed in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento”. È previsto, inoltre, un Cancelliere con importanti funzioni giudiziarie e amministrative. 

La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (quindici giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici. La seduta plenaria viene adita in casi specifici previsti dallo Statuto della Corte e quando la Corte ritiene che una causa rivesta un’eccezionale importanza. La Corte si riunisce, invece, in grande sezione qualora lo richieda uno Stato membro o una istituzione comunitaria che è parte in causa. Le altre cause sono trattate da sezioni di tre o cinque giudici.

 

Corte di Giustizia: competenze e procedure

La Corte assicura il rispetto del diritto comunitario attraverso il controllo giurisdizionale degli atti e dei comportamenti delle istituzioni nonché attraverso l’interpretazione del diritto comunitario. Essa garantisce, inoltre, un’unità di giurisprudenza e d’interpretazione necessario presupposto per un’integrazione effettiva.

Procedura e sentenze

La procedura davanti alla Corte comprende una fase scritta con scambio di memorie fra le parti ed una fase orale introdotta dalla relazione del giudice relatore. Nel corso della procedura possono essere condotte attività istruttorie abbastanza estese eventualmente anche negli Stati membri. Per l’espletamento di queste ultime può essere richiesta l’assistenza giudiziaria delle autorità nazionali degli Stati membri cui incombono precisi obblighi i proposito.

 

Le udienze della Corte sono di regola pubbliche a differenza delle deliberazioni che sono e restano segrete. Le deliberazioni devono essere prese con la partecipazione di un numero dispari di componenti per cui, se uno dei giudici non può prendervi parte, il più giovane degli altri deve astenersi dalla votazione.

Le sentenze della Corte di Giustizia

 

Le sentenze, firmate dal Presidente e dal Cancelliere, devono essere motivate e lette in pubblica udienza. Esse sono definitive e soggette a revisione soltanto in casi eccezionali; hanno efficacia vincolante per le parti in causa e forza esecutiva all'interno degli Stati membri. 

È inoltre da dire che il procedimento davanti alla Corte è svolto nella lingua processuale propria dello Stato o degli Stati implicati nella controversia e che nella stessa lingua viene redatto l’originale. Le sentenze, le ordinanze e tutta la giurisprudenza viene pubblicata in una raccolta periodica edita dalla Corte stessa, che viene tradotta in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.  

È a questa giurisprudenza che si farà riferimento nella presente sezione.

 

Schema del procedimento

Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

Ricorsi diretti e impugnazioni

 

Rinvii pregiudiziali

Fase scritta

Ricorso

Notifica del ricorso al convenuto a cura della cancelleria

Pubblicazione del ricorso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C)

[Provvedimenti provvisori]

[Intervento]

Controricorso/comparsa di risposta

[Eccezione d'irricevibilità]

[Replica e controreplica]

[Domanda di gratuito patrocinio]

Designazione del giudice relatore e dell'avvocato generale

Decisione di rinvio del giudice nazionale

Traduzione nelle altre lingue ufficiali dell'Unione europea

Pubblicazione delle questioni pregiudiziali nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C)

Notifica alle parti in causa, agli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione, agli Stati del SEE e all'autorità di vigilanza EFTA

Osservazioni scritte delle parti, degli Stati e delle istituzioni

Il giudice relatore prepara la relazione preliminare

Riunione generale dei giudici e degli avvocati generali

Rinvio della causa a un collegio giudicante

[Mezzi istruttori]

Fase orale

[Conclusioni dell'avvocato generale]

Deliberazione dei giudici

Sentenza

 

Le fasi facoltative del procedimento sono menzionate tra parentesi ( ).
I caratteri in grassetto indicano documenti disponibili al pubblico.
(*) Lingua processuale.

 

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