Responsabilità medica per intervento inutile. L'intervento chirurgico essendo invasivo costituisce l'ultima ratio della pratica terapeutica. Per questo motivo l'Avv. Ezio Bonanni ha dedicato molta attenzione alla problematica della tutela del paziente se sottoposto ad intervento chirurgico inutile, con il risarcimento del danno.
In caso di pregiudizi dovuti ad un intervento chirurgico inutile, è possibile far valere il diritto al risarcimento del danno, con il tentativo di mediazione e poi con l'azione giudiziaria. In questo contesto, la legge 24/2017 ha chiarito che può essere azionato il principio della responsabilità contrattuale. Anche il chirurgo ne può rispondere.
La legge Gelli sanziona la dissociazione dai protocolli e dalle linee guida. Quindi, in caso di stato patologico, compreso casi di tumore, soltanto nel caso in cui l'intervento è riconducibile ai protocolli e alle linee guida deve essere proposto al paziente. Invece, nel caso in cui il paziente è sottoposto ad intervento chirurgico inutile, sussiste la responsabilità della struttura sanitaria, del sanitario e del chirurgo. Nella stessa recente normativa, si affermanop due distinti principi, uno relativo alla responsabilità della struttura sanitaria, che è di natura contrattuale, l'altro, quello del medico, che è extracontrattuale.
Solo in caso di stipula di un vero e proprio contratto, il sanitario risponde anche a titolo di responsabilità contrattuale. Nel caso specifico, occorre molta accortezza prima di prescrivere un errore medico intervento chirurgico.
L'intervento chirurgico inutile è uno dei casi di responsabilità del medico e della struttura sanitaria. In questi casi, sussiste il diritto al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.
La responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria, in solido tra di loro, sussistono perchè sottoporre un paziente ad intervento chirurgico non necessario provoca dei pregiudizi sia biologici che morali ed esistenziali.
Anche in assenza di conseguenze dal punto di vista fisico, l'intervento chirurgico provoca sempre dei pregiudizi, se non altro per il fatto che il paziente deve trascorrere il periodo di riabilitazione.
Se l’intervento era del tutto inutile e qualora tale inutilità sia stata causata da un’omissione dei trattamenti preparatori, ricorre la responsabilità dei sanitari e della struttura, nonostante gli stessi abbiano adottato e rispettato le regole di diligenza e dall’intervento non sia derivato un peggioramento delle condizioni patologiche del paziente.
Quindi, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12597/2017, ha stabilito che sottoporre un paziente ad intervento chirurgico inutile è fonte di responsabilità. Infatti, in questi casi si configura un errore sanitario, ovvero la colpa medica. Ciò anche quando l'intervento chirurgico fosse stato in realtà eseguito a regola d'arte ed anche quando non c'è un danno biologico.
Tanto è vero che, in questi ultimi casi, il pregiudizio è morale ed esistenziale. Infatti in questi casi, siamo difronte comunque all'inadempimento dell'obbligazione medica. Si verifica un'ingerenza ingiustificata nella sfera psichica e fisica nel paziente. Quindi in questi casi, anche senza un danno biologico, si ha diritto al risarcimento del danno. Così Cassazione, con sentenza 12597/2017.
I danni sono risarcibili sulla base di lesione del diritto alla salute che, una volta accertata, deve essere risarcita anche rispetto al danno non patrimoniale.
Pertanto, la Suprema Corte, precisa che la responsabilità medica può affermarsi anche in situazioni nelle quali l'intervento, eseguito secondo la lex artis, si sarebbe potuto evitare. Nel fare ciò, ha distinto i diversi momenti nei quali può manifestarsi la lesione alla sfera psico-fisica.
In particolare, essi coincidono con la sofferenza per la preparazione all'intervento chirurgico, la sofferenza per l'esecuzione dell'intervento e per la fase post operatoria. Non solo, la sofferenza è sicuramente legata anche al momento della scoperta dell'inutilità dell'intervento.