Decreto 27 ottobre 2016

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Fondo vittime amianto: dettagli e precisazioni utili

 Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n. 243

Art. Finalità

1. Sono stabilite le procedure e le modalita'  di  erogazione,  per gli anni 2016-2018,  delle  prestazioni  del  Fondo  per  le  vittime dell'amianto in favore degli eredi di  coloro  che  sono  deceduti  a seguito di patologie asbesto-correlate  per  esposizione  all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei  quali  hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27  marzo  1992,  n.

257, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 278, della  legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. A tal fine, l'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015  ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle politiche sociali il Fondo per le  vittime  dell'amianto,  in  favore degli eredi di coloro  che  sono  deceduti  a  seguito  di  patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto  nell'esecuzione  delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni  della  legge  n.  257  del  1992.  Il  relativo   onere

finanziario e' comunicato annualmente  dall'INAIL  al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali per il trasferimento delle risorse.

Art. 2 Destinatari del Fondo

1. Possono accedere alle prestazioni del Fondo di  cui  all'art.  1 gli  eredi  di  coloro   che   sono   deceduti   per   le   patologie asbesto-correlate, per esposizione all'amianto nell'esecuzione  delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cosi' come liquidato con sentenza esecutiva.

Art. 3- Domanda per l'accesso al Fondo

 

1. I soggetti  di  cui  all'art.  2  che  intendono  accedere  alle prestazioni del Fondo per gli anni 2017 e 2018 devono presentare domanda all'INAIL entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente, dell'anno 2017 o dell'anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive  depositate  nel  corso   dell'anno   precedente,   dandone contestuale   comunicazione   all'impresa   debitrice   cosi'    come individuata nella sentenza esecutiva.

 

2. Per l'accesso alle prestazioni dell'anno 2016, i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare la domanda entro e non oltre sessanta giorni successivi a quello dell'entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015,  dandone  contestuale  comunicazione  all'impresa debitrice cosi' come individuata nella sentenza esecutiva.

 

3. Unitamente alla domanda di cui ai  commi 1 e 2, deve essere trasmessa copia autentica della sentenza esecutiva che individua il debitore, liquidando il risarcimento del danno,  patrimoniale  e  non patrimoniale.

 

Art. 4 -Prestazioni del Fondo

1. Le prestazioni del Fondo concorrono al pagamento in  favore  dei soggetti di cui all'art. 2 di quanto agli stessi e' dovuto, a  titolo di risarcimento del danno, patrimoniale  e  non  patrimoniale,  cosi' come liquidato con sentenza  esecutiva  nella  misura  di  una  quota percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, che sara' stabilita dall'INAIL con determinazione del Presidente, entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza delle domande per ciascun  anno,  in ragione del numero  delle  domande  pervenute  ritenute  accoglibili, dell'ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel  rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. L'INAIL, all'esito della procedura di cui al comma 1 e prima del pagamento della prestazione spettante al soggetto di cui  all'art.  2 la cui domanda sia stata ritenuta accoglibile,  comunica  all'impresa debitrice,  cosi'  come   individuata   nella   sentenza   esecutiva, l'ammontare delle risorse erogabili.

3. L'impresa, entro e non oltre trenta giorni  dalla  comunicazione di cui al comma 2, puo' richiedere all'INAIL che la  prestazione  sia erogata nei  propri  confronti,  previa  dimostrazione  dell'avvenuto integrale pagamento a favore del soggetto di cui all'art. 2. Nel caso in  cui  l'impresa  abbia  adempiuto  la  propria  obbligazione   nei confronti dell'avente diritto  in  misura  parziale,  l'impresa  puo' richiedere la corresponsione di una parte  delle  risorse  erogabili,

previa dimostrazione di avere adempiuto la propria  obbligazione  nei confronti dell'avente diritto in misura superiore alla differenza tra l'importo statuito  nella  sentenza  esecutiva  e  l'ammontare  delle risorse erogabili dal Fondo.

4. L'impresa che effettua la richiesta  di  cui  al  comma  3  deve informare, contestualmente alla richiesta medesima,  il  soggetto  di cui all'art. 2.

Art. 5- Cumulabilita' con altri benefici

1. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei  diritti derivanti dalle norme  generali  e  speciali  dell'ordinamento  e  si cumulano con essi.

Art. 6- Oneri finanziari

1. Agli oneri di cui al presente decreto, determinati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che  costituiscono il limite massimo di spesa per ciascuno di tali anni, si  provvede  a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, appositamente istituito nello  stato  di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7- Disposizioni finali

 

1. L'INAIL provvede alla predisposizione  di  istruzioni  operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alle prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, nonche' le modalita' di recupero  delle somme erogate nel caso di  sentenza  esecutiva  favorevole  all'istante  che  venga successivamente  riformata  in  senso  definitivamente  negativo  nei confronti dell'istante medesimo.

 

2. L'INAIL provvede alle attivita' di cui al presente  decreto  con le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a legislazione vigente.

 

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si  applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. n. 4454

Roma, 27 ottobre 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Poletti  

     

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Padoan  

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev.

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Decreto 27 ottobre 2016

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