MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 14 dicembre 2004

Divieto di installazione di materiali con amianto

IL MINISTERO DELLA SALUTE decreta:

 

Art. 1.

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica

10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro

della sanita' del 18 giugno 2004 citato in premessa, e' aggiunto il

punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto.

 

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

 

Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13

 

Allegato

45. Crocidolite, CAS n. 12001-28-4

Crisotilo, CAS n. 12001-29-5

Amosite, CAS n. 12172-73-5

Antofillite, CAS n. 77536-67-5

Actinolite, CAS n. 77536-66-4

Tremolite, CAS n. 77536-68-6

L'uso delle fibre accanto elencate e dei prodotti contenenti tali

fibre intenzionalmente aggiunte e' vietato. L'uso dei prodotti

contenenti le fibre di amianto accanto elencate e che sono gia'

installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del

presente decreto e' autorizzato fino alla data della loro

eliminazione o fine della vita utile.

Avvocato Bonanni: parere legale

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 14 dicembre 2004

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