IL MINISTERO DELLA SALUTE decreta:
Art. 1.
1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro
della sanita' del 18 giugno 2004 citato in premessa, e' aggiunto il
punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2004
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13
Allegato
45. Crocidolite, CAS n. 12001-28-4
Crisotilo, CAS n. 12001-29-5
Amosite, CAS n. 12172-73-5
Antofillite, CAS n. 77536-67-5
Actinolite, CAS n. 77536-66-4
Tremolite, CAS n. 77536-68-6
L'uso delle fibre accanto elencate e dei prodotti contenenti tali
fibre intenzionalmente aggiunte e' vietato. L'uso dei prodotti
contenenti le fibre di amianto accanto elencate e che sono gia'
installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del
presente decreto e' autorizzato fino alla data della loro
eliminazione o fine della vita utile.