Decreto Ministeriale 14-5-1996

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Normative e metodologie per gli interventi di bonifica

Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  25-10-1996, n. 251

IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO decreta:

 

Art.1. (Decreto Ministeriale amianto)

Gli  interventi  di  bonifica  dei  siti industriali dismessi, ivi compresi  quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in  base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato 1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

 

Art. 2. (Decreto Ministeriale amianto)

L'uso  e  gli  interventi  di manutenzione e di bonifica di unita' prefabbricate contenenti  amianto,  devono essere attuati in base ai criteri  riportati  in  allegato 2,  al  presente  decreto,  di  cui costituiscono parte integrante.

 

Art. 3. (Decreto Ministeriale amianto)

L'uso  e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni e  di  cassono  in cemento-amianto  per il trasporto e/o deposito di acqua  potabile  e  non  potabile devono  essere  attuati in base ai criteri   riportati  in  allegato  3  al  presente decreto,  di  cui costituiscono parte integrante.

 

Art. 4. (Decreto Ministeriale amianto)

Gli  interventi di estrazione e l'uso di pietre verdi, nonche' gli interventi  di bonifica  dei  materiali  costituiti  da pietre verdi contenenti amianto devono essere attuati in base ai criteri riportati in  allegato  4  al  presente  decreto,  di  cui costituiscono parte integrante.

 

Art. 5. (Decreto Ministeriale amianto)

I  laboratori  che  intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992 devono essere in possesso  dei  requisiti minimi di cui all'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana  ed  entrera'  in  vigore il giorno della pubblicazione medesima.

     Roma, 14 maggio 1996 Il Ministro della sanita'

 

GUZZANTI

Il Ministro dell'industria

del commercio e dell'artigianato

              CLO'

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1996

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 270

Parere on-line avvocato Ezio Bonanni

DECRETO 2 maggio 2001

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Questo Decreto Ministeriale è molto importante perché specifica le Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

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