MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Realizzazione della mappatura
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attivita' di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B, la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.
3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorita', nonche' i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attivita' di mappatura e' destinato, secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita' totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001,
n. 93.
Art. 2.
Criteri per la mappatura e per l'individuazione interventi urgenti
1. La mappatura consiste:
a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito;
b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi della lettera a), nei quali e' accertata la presenza di amianto, nell'ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti.
2. La prima fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera a), e' realizzata secondo le categorie di ricerca ed i parametri definiti nell'allegato A, tenendo conto che nella mappatura devono essere inclusi tutti i siti - compresi quelli per i quali sono gia' disponibili dati derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi - nei quali sia effettivamente accertata una presenza di amianto, nonche' le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b), e' realizzata sulla base dei criteri e della procedura individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
4. A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici relativi a patologie asbesto-correlate.
Art. 3.
Strumenti per la realizzazione della mappatura
1. La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni e le interrogazioni, secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo:
a) gestione anagrafica dei punti;
b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all'articolo 2;
c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati dai dati sulla loro quantita' suddivisa tra materiali friabili e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale nelle varie matrici ambientali.
2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati.
Art. 4.
Interventi di bonifica
1. In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B, individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente. Al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza, di cui al comma 1, e' destinato secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita' totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano gli ulteriori interventi urgenti da effettuare e definiscono le relative priorita' di attuazione.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle risorse disponibili.
5. Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle province autonome vengono individuate le modalita' di finanziamento degli interventi urgenti e le modalita' di cofinanziamento pubblico e privato.
6. Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle medesime e' tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito delle relative attività e finanziamenti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per l'Albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di servizio.
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti la mappatura dei siti inquinati e gli interventi di bonifica di particolare urgenza, si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai medesimi scopi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 marzo 2003
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 277