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Istituto Nazionale della Previdenza SocialeDirezione Centrale delle Prestazioni
OGGETTO: Lavoratori marittimi. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n.257 e successive modificazioni.
La legge 23 dicembre 2005, n.266, finanziaria 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2005, all’articolo 1, comma 567, dispone che ”Per i lavoratori marittimi assicurati presso l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 2004”.
Si rammenta che con circolare n. 58 del 15 aprile 2005, parte terza, punto 1, sono state, tra l’altro, fornite indicazioni in ordine alla presentazione alle Strutture INPS territorialmente competenti della certificazione rilasciata dall’INAIL ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto.
Tali indicazioni sono state fornite con riferimento sia all’attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, sia all’attività lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita da detto Istituto.
Per tale ultima tipologia di attività e con riguardo ai soli lavoratori marittimi, assicurati presso l’IPSEMA, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui trattasi deve essere presentata la certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’IPSEMA con l’indicazione del relativo periodo.
Secondo il disposto normativo restano valide le domande di certificazione dell’esposizione all’amianto presentate dai lavoratori all’INAIL entro il termine del 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 (17 dicembre 2004).
Con l’occasione si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti da alcune Strutture territoriali riguardanti la certificazione rilasciata dall’INAIL ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
In sede di applicazione delle istruzioni fornite con la citata circolare n.58, sono sorte talune perplessità in ordine alla validità della certificazione rilasciata ai lavoratori dall’INAIL secondo i fac-simili diramati con circolare n. 304 del 15 dicembre 1995, integrata con messaggio n. 22759 del 20 aprile 1996.
Al riguardo si chiarisce che detta documentazione deve ritenersi validamente prodotta ancorché la stessa sia fornita a corredo di domande di pensione presentate in data successiva alla circolare n.58 del 15 aprile 2005.
Il Direttore centrale
Nori