Assicurazione obbligatoria

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Norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455

Legge sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi da applicare a tutti i lavoratori esposti ad amianto e altri cancerogeni. 

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Assicurazione obbligatoria

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1956, n. 173

Art. 1. 

La tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbetosi, annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituita da quella annessa al presente decreto.

Legge 455/1943: art. 2

L'art. 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

 

"I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti - a cura e spese del datore di lavoro - a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica oppure da enti a ciò autorizzati secondo le modalità che saranno stabilite col regolamento, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette.

 

Detti accertamenti devono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalità che saranno stabilite col regolamento.

 

Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente. Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonari in fase attiva, anche se iniziale.

 

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore può richiedere con istanza motivata all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento avente carattere definitivo da eseguirsi collegialmente con le modalità che saranno stabilite col regolamento. Il Collegio è composto da un ispettore medico del lavoro che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.

 

Le spese per il funzionamento del Collegio medico di cui al precedente comma, faranno carico ad un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".

Legge 455/1943: art. 3

L'art. 6 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

 

"Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nel precedente articolo, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio può con motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute del lavoratori. Agli effetti del secondo comma dell'articolo precedente le visite di controllo disposte dall'Ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore di lavoro.

I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche di cui all'articolo precedente devono essere portati a conoscenza delle persone e degli enti che saranno indicati nel regolamento con le modalità e i termini ivi stabiliti.

Il lavoratore qualora non accetti i risultati delle visite di controllo può richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma dell'articolo precedente".

Legge 455/1943: art. 4

Art. 4.

L'art. 7 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

"Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al venti per cento:

b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purché il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado di inabilità derivante dalla silicosi od asbestosi".

Legge 455/1943: art. 5

Art. 5.

L'art. 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

 

"La misura della rendita di inabilità da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in tal caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dall'asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

 

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

 

La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita.

 

Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita. La relativa domanda deve essere proposta a pena di decadenza non oltre un anno dalla scadenza del termine dl quindici anni di cui al comma precedente".

Legge 455/1943: art. 6

Tra l'art. 8 e l'art. 9 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è inserito il seguente art. 8-bis:

 

"Ferme le altre disposizioni dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella percepita dal lavoratore sia in danaro che in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge.

 

Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette o durante il periodo di disoccupazione, o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base la retribuzione percepita sia in danaro che in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.

 

Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se però tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione".

Legge 455/1943: art. 7

L'art. 10 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

 

"Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perchè riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado purchè non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno, ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possono spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio.

 

Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 1 della presente legge, tale rendita sarà pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena, e quella, determinata nello stesso modo, percepita per la nuova occupazione.

 

Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima sarà pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennità di disoccupazione.

Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno sarà applicato il trattamento previsto nel secondo comma.

 

La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di cinque anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione non compresa fra quelle di cui all'art. 1 della presente legge, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia.

 

La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con la indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

 

La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo sussidio giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del sussidio medesimo".

Legge 455/1943: art. 8

L'art. 16 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

 

"Il datore di lavoro che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, agli accertamenti medici prescritti dal precedente art. 5, o adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 80.000".

Legge 455/1943: art. 9

Art. 9.

Salvo il disposto dal precedente art. 8 del presente decreto e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni della legge 12 aprile 1943, n. 455, quelle del presente decreto, nonché quelle che saranno emanate col regolamento, è punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa. L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 80.000.

Legge 455/1943: art. 10

Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni di cui all'art. 70 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, cui devono affluire le ammende riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455, del presente decreto e di quelle che saranno emanate col regolamento, affinché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme per sussidiare:

 

a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o l'asbestosi si manifesti oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto;

 

b) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto la denuncia non è stata presentata entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni, indicato nella tabella predetta;

 

c) lavoratori assicurati o loro superstiti che per effetto del lungo intervallo tra l'ultima occupazione in lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia abbiano ricevuto liquidazione delle indennità per inabilità permanente o per morte sulla base di una retribuzione notevolmente svalutata;

 

d) lavoratori emigrati che, rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi con inabilità permanente superiore al venti per cento, non indennizzata nel Paese dal quale essi provengono;

 

e) il rimborso all'I.N.A.I.L. delle spese sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'art. 9 della legge 12 aprile 1943, n. 455, per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi [1] ;

 

f) l'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi [2] .

Legge 455/1943: art. 11

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 9 della legge 12 aprile 1943, n. 455, le contestazioni tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva, sono sottoposte alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nelle more della decisione, l'interessato è assistito dall'Istituto assicuratore al quale il caso è stato inizialmente denunciato.

Legge 455/1943: art. 12

Art. 12.

Il lavoratore che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli articoli 5 e 6 della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificati dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella annessa al decreto medesimo.

Legge 455/1943: art. 13

I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgano lavorazioni specificate nella tabella annessa al decreto medesimo e non abbiano provveduto ad effettuarne la denuncia all'Istituto assicuratore perché precedentemente non comprese nella tutela assicurativa, debbono denunciare a quest'ultimo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, debbono comunicare all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richieste per la valutazione del rischio e la determinazione del premio supplementare di assicurazione.

Legge 455/1943: art. 14

I criteri per la determinazione del premio supplementare previsto dall'art. 13 della legge 12 aprile 1943, n. 455, la misura di esso e le modalità della sua applicazione, saranno riveduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in conformità dell'art. 3 del decreto Ministeriale 19 maggio 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1945, n. 64.

Legge 455/1943: art. 15

Le denunce di silicosi o asbestosi presentate all'Istituto assicuratore prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non prese in considerazione perché presentate dopo il periodo massimo di indennizzabilità di dieci anni, previsto dalla tabella precedentemente in vigore, sono riconosciute valide purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano trascorsi quindici anni dalla cessazione del lavoro morbigeno.

 

I lavoratori interessati, o i loro superstiti aventi diritto, ne dovranno presentare domanda a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le prestazioni decorreranno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

 

Dalla stessa data, previa regolare denuncia, decorrono le prestazioni per i casi di malattia a suo tempo non denunciati perché manifestatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto e dopo scaduto il periodo massimo di dieci anni dalla cessazione del lavoro morbigeno.

Legge 455/1943: art. 16

Su richiesta del titolare di rendita per inabilità permanente determinata da silicosi o da asbestosi, o per disposizione dell'Istituto assicuratore, la misura della rendita costituita da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere riveduta, con decorrenza dalla data della richiesta o della disposizione suddetta, fino alla scadenza del quindicesimo anno dalla data di costituzione della rendita stessa, con le modalità e nei termini di cui all'art. 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificato dall'art. 5 del presente decreto.

Legge 455/1943: art. 17

Agli effetti dall'art. 12 della legge 12 aprile 1943, n. 455, in attesa della emanazione delle disposizioni, particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all'art. 11 della legge medesima, valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento generale per l'igiene del lavoro approvate con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, e nelle altre vigenti leggi sulla materia. 

Legge 455/1943: art. 18

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro debbono sottoporre alla visita medica prevista dall'art. 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificato dall'art. 2 del presente decreto, i lavoratori, alle loro dipendenze adibiti alle lavorazioni elencate nella tabella annessa al decreto medesimo. Tale visita può essere omessa per i lavoratori già sottoposti a visita medica entro i sei mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Assicurazione silicosi e asbestosi: tabella lavorazioni

MALATTIE

LAVORAZIONI

Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro

Silicosi anche associata a tubercolosi

 

a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto, e lavori di scavo a cielo aperto, in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.

15 anni

 

b) Lavori di frantumazione, macinazione e manipolazione di rocce, materiali ed abrasivi contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.

15 anni

 

c) Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, adattamento in opera, delle rocce e di altri materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.

15 anni

 

d) Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con impiego di materiali contenenti silice libera (escluse le operazioni di molatura di utensili, aventi carattere occasionale) o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.

15 anni

 

e) Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.

15 anni

 

f) Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.

15 anni

 

g) Produzione di laterzi, comprese le cave di argilla, ed altre lavorazioni limitatamente alle aziende nelle quali sia accertata la presenza del rischio silicotigeno.

15 anni

Asbestosi anche associata a tubercolosi.

 

h) Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere; lavori nelle manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto.

15 anni