Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
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Art. 1.
1. Gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unita' equiparate, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche riportate in allegato 1.
Art. 2.
1. Il ricorso all'utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento amianto deve essere attuato in baseai criteri ed alle caratteristiche minime riportate in allegato 2.
Art. 3.
1. La scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie deve essere effettuata in base ai criteri riportati in allegato 3.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 1999
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 77