Circolare Ministero Sanità n. 42/1986

L'Avv. Ezio Bonanni svolge la sua attività principalmente in materia di tutela dei diritti delle vittime dell'amianto e della loro rappresentanza e difesa in giudizio.

Lo studio legale Bonanni offre consulenza e tutela legale ad alto livello presso tutte le giurisdizioni.

Per saperne di più sui diritti delle vittime dell'amianto... 

Indicazioni per l'applicazione dell'ordinanza

Ordinanda relativa alle restrizioni sul mercato ed all'uso della crocidolite e di taluni prodotti che la contengono

Testo dell'ordinanza ministeriale

Con d.d.l. diramato in data 26 giugno 1986 si provvede al recepimento della direttiva CEE n. 83/478/CEE del 19 settembre 1983 recante la quinta modifica (amianto) della direttiva n. 76/769/CEE.

Nelle more dell'approvazione di detto provvedimento e' stata emanata l'ordinanza ministeriale del 26 giugno 1986 con cui e' data attuazione, per motivi di sanita' pubblica, alle disposizioni della direttiva n. 83/478/CEE nella parte in cui sono imposte misure restrittive alla immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono.

Si ritengono necessarie alcune preliminari considerazioni, al fine di una corretta ed univoca applicazione sul territorio nazionale di quanto disposto nella precitata ordinanza ministeriale.

Il provvedimento, in aderenza allo spirito ed alla lettera della direttiva n. 83/478/CEE, sancisce il divieto di immissione sul mercato ed il relativo uso della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono.

Tuttavia la medesima direttiva CEE prevede che gli Stati membri, nei casi in cui non sia ancora possibile, per motivi tecnologici, ricorrere a sostituti della crocidolite che presentino caratteristiche e proprieta' almeno equivalenti a quelle di tale fibra, tenuto altresi' conto dell'incidenza che un divieto generalizzato avrebbe anche sugli aspetti produttivi ed occupazionali, possono valutare l'opportunita' di concedere talune deroghe a detto divieto nel rispetto, comunque, della salvaguardia della salute pubblica.

Esaminate le opzioni poste dalla direttiva, considerate altresi' le particolari esigenze tecnologiche ai fini produttivi, l'ordinanza prevede una deroga temporanea fino al 30 aprile 1991 per: 

a) le tubazioni di cemento-amianto ad eccezione del caso in cui tali tubazioni sono impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive;

b) i giunti, le guarnizioni, i manicotti e i compensatori flessibili resistenti agli acidi ed alle temperature;

c) i convertitori di coppia.

Per quanto attiene al punto a) ed in particolare al divieto di impiego delle tubazioni (cioe' il complesso dei tubi, giunti e pezzi speciali) di cemento-amianto nei sistemi di adduzione di acque potabili aggressive, e' disposto che detto impiego deve essere vietato nel caso in cui l'indice di aggressivita' dell'acqua, come di seguito definito, e' inferiore a 12.

Utilizzando la formula elaborata dall'American Water Works Associatio (AWWA), ripresa sia dall'Environmental Protection Agency (EPA) statunitense sia dall'O.M.S., l'aggressivita' dell'acqua condottata in una tubazione, entro l'intervallo di temperatura 4,5-26,5° C e' data da:

VEDERE PAG. 27

L'acqua risulta tanto piu' aggressiva quanto piu' e' basso il valore dell'indice di aggressivita'. Attualmente si ritiene che un'acqua avente un I.A magg. di 12 possa considerarsi essenzialmente non aggressiva.

Le ragioni del divieto in questione risiedono nell'esigenza di assumere iniziative precauzionali a titolo preventivo atteso che, anche in assenza di specifiche evidenze scientifiche al riguardo, le tubazioni di cemento-amianto contenenti crocidolite nei sistemi di distribuzione dell'acqua potabile, secondo l'O.M.S., costituiscono fonti potenziali di contaminazione da amianto delle acque potabili. In ogni caso il regime derogatorio di cui ai punti a), b) e c) che, si ribadisce, ha carattere temporaneo, dovra' essere riesaminato prima della scadenza fissata anche alla luce degli studi e dei progressi tecnico-scientifici realizzati nel frattempo al fine di pervenire o ad una conferma della deroga stessa ovvero ad un divieto generale anche per i prodotti in questione.

- pag. 3 -

Di fondamentale importanza e' inoltre la considerazione che il divieto di cui all'allegato della ordinanza in questione non deve considerarsi come avente carattere retroattivo, vale a dire che esso non si applica ai prodotti immessi sul mercato e messi in opera anteriormente alla data di entrata in vigore dell'ordinanza. 

La problematica di tali manufatti, infatti, costituira' oggetto di successive analisi e valutazioni al fine di conoscere la reale entita' e portata del problema e di programmare gli eventuali interventi del caso.

Il Ministro: DEGAN

Consulenza e parere on-line Avv. Ezio Bonanni

Circolare Ministero Sanità n. 42/1986

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti