Decreto ministeriale del 12 marzo 2008 riguardante le modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernenti la certificazione di esposizione all’amianto a lavoratori occupati in aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale.
Decreto riguardante le modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernenti la certificazione di esposizione all’amianto a lavoratori occupati in aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale.
SOMMARIO: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, ai periodi di esposizione all'amianto successivi al 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, in favore di lavoratori, non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008, che hanno svolto attività con esposizione all'amianto nelle aziende interessate da atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei quali sia stata riconosciuta dall'INAIL l'esposizione all'amianto fino al 1992 e che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005.
La Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008 ha pubblicato il decreto 12 marzo 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, riguardante le modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernenti la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale.
La predetta legge n. 247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e della previdenza sociale”, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, all’articolo 1, commi 20, 21 e 22, reca disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori che hanno svolto attività con esposizione all’amianto.
L’articolo 1, comma 20, della citata legge n. 247 prevede che “Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale”. Il successivo comma 21 prevede che “Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge”. Il comma 22 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le modalità di attuazione dei predetti commi 20 e 21.
Il decreto previsto dal comma 22, emanato il 12 maggio 2008 al fine di delineare le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 della citata legge n. 247, opera, tra l’altro, un richiamo alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento di benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto.
Con riguardo al richiamo operato agli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, si rammenta che detto Dicastero, con tali atti ha delineato il quadro espositivo all’amianto per ciascuna realtà aziendale analizzata con l’indicazione di mansioni, reparti od aree produttive e periodo di esposizione.
Sulla base degli atti di indirizzo in parola e dei curricula professionali rilasciati dai datori di lavoro, l’INAIL ha certificato ai singoli lavoratori interessati, previa domanda, il periodo di esposizione all’amianto ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dal citato articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. La validità delle predette certificazione rilasciate dall’INAIL è stata confermata dall’articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
La normativa in esame estende la validità delle suddette certificazioni rilasciate dall’INAIL ai periodi di attività lavorativa con esposizione all’amianto, fino all’avvio dell’azione di bonifica, nelle aziende interessate dai predetti atti di indirizzo, alle condizioni ivi stabilite.
Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto ministeriale in esame prevede: “Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che:
a) hanno presentato all’INAIL domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005;
b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all’amianto per i periodi successivi all’anno 1992, fino all’avvio dell’azione di bonifica e comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992;
c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247”.
Ciò premesso, si forniscono di seguito le indicazioni riguardanti l’applicazione del decreto ministeriale in oggetto.
1- Requisito soggettivo
Per il conseguimento dei benefici previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007, i lavoratori che:
·abbiano presentato all’INAIL, entro il 15 giugno 2005, la domanda di certificazione dell’attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto;
·non siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2007;
·abbiano prestato attività lavorativa nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2- Requisito oggettivo
Ai lavoratori per i quali ricorrano le condizioni di cui al punto 1, il diritto al beneficio previdenziale di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, è riconosciuto considerando anche i periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto in aziende interessate da atti di indirizzo ministeriale, fino alla data di avvio dell’azione di bonifica nelle aziende stesse.
Il beneficio in argomento è riconosciuto in relazione all’attività con esposizione all’amianto svolta dai lavoratori per periodi successivi all’anno 1992, fino all’avvio dell’azione di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992.
3- Termine di presentazione della istanza di riesame all’INAIL
L’articolo 2 del decreto ministeriale in esame reca disposizioni riguardanti la procedura di rilascio da parte dell’INAIL delle certificazioni di esposizioni di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007.
Il comma 1 del citato articolo 2 prevede che “ I lavoratori di cui all’articolo 1 devono presentare domanda all’INAIL entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo 1”.
Il richiamato articolo 1 lettera a) del decreto in esame stabilisce che possono avvalersi della certificazione di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007, i lavoratori che hanno presentato all’INAIL domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005, confermando con ciò a tale data il termine ultimo per la presentazione della domanda all’INAIL di certificazione dell’esposizione all’amianto, fissato dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004, attuativo dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Pertanto, ai fini del rilascio della certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge n. 247 del 2007, possono presentare istanza di riesame all’INAIL entro l’11 maggio 2009, 365° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, i soli lavoratori che, entro il 15 giugno 2005, hanno presentato a detto Istituto la domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto ai fini del beneficio pensionistico previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
4- Rilascio della certificazione da parte dell’INAIL
L’articolo 2, comma 2, prevede che “La durata di esposizione all’amianto per i periodi di attività lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all’anno 1992 e fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque non oltre il 2 ottobre 2003, è certificata dall’INAIL”.
I successivi commi 3, 4, 5 e 6 disciplinano le ulteriori fasi procedurali per il rilascio della certificazione di esposizione da parte dell’INAIL.
5- Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata dall’INAIL
La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere presentata alle Strutture INPS territorialmente competenti, ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in presenza delle condizioni di legge.
5.1-Liquidazione delle pensioni
Ai fini della liquidazione delle pensioni con il riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, i lavoratori individuati dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007, devono presentare alle competenti Strutture dell’Istituto, a corredo della domanda di pensione, le certificazioni di esposizione all’amianto già rilasciate dall’INAIL per attività svolta fino al 1992, nonché le certificazioni riferite all’attività svolta con esposizione per periodi successivi al 1992, fino all’avvio dell’azione di bonifica, rilasciate da detto Istituto ai sensi del citato articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007.
Ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio in argomento, le Sedi avranno cura di verificare, preliminarmente, che il lavoratori interessati non risultino titolari di pensione liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008.
In applicazione della disciplina previgente al 2 ottobre 2003, in favore dei lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni, soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL, l’intero periodo di esposizione risultante dalle predette certificazioni rilasciate dall’INAIL è da moltiplicare per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo. L’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l’attribuzione dei benefici derivanti da esposizione all’amianto, secondo i criteri vigenti, non può comunque risultare superiore a quaranta anni.
5.2-Ricostituzione delle pensioni
Le pensioni liquidate con decorrenza 1° gennaio 2008 o successiva, sono ricostituite, a domanda, sulla base della certificazione rilasciata dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007, da produrre a corredo della domanda di ricostituzione.
Il beneficio pensionistico è riconosciuto secondo i criteri ed i limiti di cui al punto 5.1.
5.3- Indicazione del periodo di esposizione all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore
La certificazione in argomento può essere presentata, ai soli fini dell’indicazione del periodo di esposizione all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla domanda di pensione, secondo i criteri sinora seguiti.
Si fa rinvio alle indicazioni fornite con messaggio n. 41791 del 23 dicembre 2005 per l’inserimento sulla posizione assicurativa del periodo di esposizione all’amianto superiore ai dieci anni, soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL, da moltiplicare, ai fini pensionistici, per il coefficiente di 1,5.
6- Pensioni ai superstiti
Il beneficio pensionistico di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007, è riconosciuto, a domanda, ai superstiti di dante causa deceduto dopo l’entrata in vigore della legge n. 247, che prima del decesso aveva maturato i benefici pensionistici in esame, in virtù dei criteri applicativi sopra delineati
7- Conferma dei criteri vigenti per la liquidazione e ricostituzione delle pensioni in favore di soggetti che non si avvalgono della certificazione di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 247/2007
Restano confermati i criteri finora seguiti per la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni con il riconoscimento del beneficio previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, in favore di soggetti che non si avvalgono della certificazione di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 (cfr. circolare n. 58 del 15 aprile 2005).
8- Oneri
Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici pensionistici in applicazione dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 sono posti a carico dello Stato.
Il Direttore generale
Crecco