Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Decreto ministeriale 27 ottobre 2016. Prime istruzioni applicative.
Art.1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Decreto ministeriale 27 ottobre 2016. Prime istruzioni applicative.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 278: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
- Decreto ministeriale 27 ottobre 2016 “Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n.257”.
La legge di stabilità 2016 [1] ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo […] in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 […].
Il suddetto Fondo ha lo scopo di coprire le spese relative al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, giudizialmente accertato, dovuto agli eredi delle vittime dell’amianto per attività svolte nei porti italiani.
La norma prevede che il Fondo abbia una dotazione di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017, è stato pubblicato il decreto ministeriale per l’individuazione delle procedure e delle modalità concernenti l’erogazione delle prestazioni di cui si tratta. Con la presente circolare, si forniscono le prime istruzioni applicative.
Hanno diritto alla prestazione del Fondo gli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva[2].
Ai sensi della citata disposizione, il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli artt. 536 ss del codice civile. Per espressa disposizione normativa, il de cuius deve aver contratto la patologia per esposizione ad amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sul punto, si ritiene utile specificare il concetto di operazioni portuali. A tal fine, l’art.16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 espressamente dispone che sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. La stessa norma fa, inoltre, riferimento ai servizi portuali definendoli come quelli relativi a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. A tale ultimo riguardo, si ritiene che le prestazioni del Fondo debbano essere erogate anche nelle ipotesi in cui il lavoratore deceduto sia stato adibito, oltre che alle operazioni portuali strettamente intese, anche ai servizi portuali in quanto complementari e accessori alle operazioni stesse. La disposizione in parola non specifica se il de cuius dovesse essere soggetto assicurato presso l’Inail, per cui si ritiene che il diritto alla prestazione del Fondo possa essere esercitato anche dagli eredi di lavoratori non soggetti al suddetto obbligo assicurativo [3].
Ulteriore requisito per l’accesso alla prestazione è che l’Autorità giudiziaria abbia stabilito con sentenza esecutiva[4] e, dunque non necessariamente passata in giudicato, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, nei confronti degli aventi diritto.
La prestazione economica ha natura risarcitoria essendo destinata a concorrere al pagamento, in favore dei beneficiari, della somma giudizialmente accertata per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale così come liquidata in sentenza. L’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’Inail, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto dei limiti di spesa suddetti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La predetta percentuale è fissata, con determinazione del Presidente dell’Istituto, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande per ciascun anno [5].
La domanda, diretta a ottenere la prestazione erogata dal Fondo, deve essere presentata, secondo la modulistica allegata alla presente circolare, da ciascuno dei soggetti beneficiari. In fase di prima applicazione e ai fini di un attento monitoraggio delle istanze pervenute, la domanda deve essere inviata tramite Pec indirizzata a dcra@postacert.inail.it o raccomandata AR alla Sede centrale dell’Inail-Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma, anche in caso di lavoratori non assicurati.
In fase di istruttoria, la Direzione generale si riserva, per eventuali necessità che si dovessero presentare, di coinvolgere le strutture territoriali. Relativamente agli anni 2017 e 2018, le domande devono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente dell’anno 2017 o dell’anno 2018, con riferimento alle sentenze depositate nel corso dell’anno precedente. Per l’anno 2016, le domande devono essere presentate entro e non oltre sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto ministeriale 27 ottobre 2016 e, cioè, entro e non oltre il 18 marzo 2017 con riferimento alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015.
A tale ultimo riguardo, si specifica che l’accesso al Fondo è consentito anche agli aventi diritto che hanno ottenuto sentenze favorevoli prima dell’anno 2015, con il solo limite della scadenza dei termini prescrizionali, per far valere la pretesa risarcitoria riconosciuta in sentenza che, si ricorda, sono quelli ordinari e decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza medesima. Sul punto, occorre precisare che le risorse che alimentano il Fondo sono distinte per ciascuno degli anni di riferimento. Ciò significa che: a) le risorse disponibili sul Fondo per l’anno 2016 sono destinate a coprire le spese per l’erogazione delle prestazioni relative al risarcimento dei danni liquidati nelle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015. Le relative domande, come sopra detto, dovranno essere presentate entro e non oltre il 18 marzo 2017. b) le risorse disponibili sul Fondo per l’anno 2017 sono destinate a coprire le spese per l’erogazione delle prestazioni relative al risarcimento dei danni liquidati nelle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2016. Le relative domande, come sopra detto, dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2017. c) le risorse disponibili sul Fondo per l’anno 2018 sono destinate a coprire le spese per l’erogazione delle prestazioni relative al risarcimento dei danni liquidati nelle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2017. Le relative domande, come sopra detto, dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2018. Pertanto per l’anno 2016, saranno accolte le istanze per l’erogazione delle prestazioni relative al risarcimento dei danni liquidati nelle sentenze esecutive di primo o di secondo grado o, comunque passate in giudicato, depositate entro il 31 dicembre 2015. Per gli anni successivi al 2016, potranno essere prese in considerazione, con riferimento alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015, le istanze degli eredi presentate a seguito di riforma delle predette sentenze in senso favorevole agli istanti stessi. In tali casi, si provvederà all’erogazione della prestazione per la differenza di quanto ancora dovuto, rispetto all’importo erogato per effetto delle sentenze precedenti. Alle istanze devono essere allegate le sentenze che individuano il debitore e la somma da questo dovuta. Gli aventi diritto devono impegnarsi a tenere l’Istituto informato sugli sviluppi e sugli esiti del giudizio relativo al risarcimento dei danni dovuti dalle imprese, nonché a restituire all’Inail quanto eventualmente erogato indebitamente sulla base di una sentenza successivamente riformata in pejus nei confronti dell’istante. Gli istanti devono, altresì, contestualmente alla presentazione dell’istanza, comunicare ai soggetti tenuti al risarcimento, così come individuati nel provvedimento giudiziale, di aver effettuato la richiesta di accesso al beneficio. Per quanto riguarda le richieste di accesso alla prestazione del Fondo già pervenute, a seguito dell’emanazione della legge di stabilità 2016 e prima dell’emanazione della presente circolare, le stesse dovranno essere integrate con le informazioni e la documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria. Ove tali richieste fossero pervenute alle strutture territoriali dell’Inail, le stesse dovranno essere inoltrate al predetto indirizzo della Direzione centrale rapporto assicurativo. La prestazione deve essere attribuita a ciascuno degli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva. Nel caso di eredi minorenni, la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la potestà genitoriale, ovvero la tutela. Circa il pagamento ai minori, si fa riserva di fornire istruzioni relativamente all’acquisizione dell’autorizzazione del giudice tutelare. Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici e lo status di erede del malato deceduto per patologia asbestocorrelata. Le dichiarazioni rilasciate con l’istanza dagli interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, saranno oggetto dei controlli previsti dall’art. 71 dello stesso decreto, secondo le modalità già definite dall’Istituto per la generalità dei procedimenti amministrativi.
Una volta ritenuta accoglibile l’istanza presentata dall’avente diritto, in relazione a quanto stabilito nella sentenza allegata all’istanza stessa, l’Inail comunica al soggetto debitore l’ammontare delle risorse erogabili, al fine di consentire al debitore stesso di dimostrare l’eventuale avvenuto risarcimento nei confronti dell’avente diritto.
Il suddetto risarcimento può essere avvenuto in maniera integrale ovvero parziale [6].
Nel primo caso, l’Inail eroga la prestazione del Fondo direttamente nei confronti del soggetto debitore al fine di evitare una duplicazione del risarcimento nei confronti degli eredi del soggetto deceduto. Al medesimo scopo, nel caso in cui il soggetto debitore abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti degli eredi in misura parziale, potrà, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle risorse erogabili da parte dell’Inail, chiedere all’Istituto una parte delle risorse stesse a condizione che l’importo del risarcimento effettivamente corrisposto all’avente diritto sia superiore alla differenza tra la cifra stabilita in sentenza e l’ammontare delle risorse erogabili dal fondo[7].
Esempio:
· nella sentenza è stabilito un risarcimento di importo pari a 100.000 euro;
· la quota percentuale stabilita dall’Inail8 è fissata nella misura del 60% e, dunque, nella fattispecie, è pari a 60.000 euro;
· l’impresa ha versato agli eredi 80.000 euro.
La differenza tra l’importo erogabile dal Fondo e quello stabilito nella sentenza è pari a 40.000 euro e dunque l’impresa ha versato una somma superiore a detta differenza. In questo caso, gli eredi avranno diritto a una somma pari ai 100.000 euro stabiliti in sentenza, di cui 80.000 euro già versati dall’impresa e 20.000 euro a carico del Fondo. A sua volta, l’impresa riceverà dall’Inail 40.000 euro, quale parte delle risorse erogabili dal Fondo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale in oggetto. In tali casi, l’impresa dovrà, contestualmente alla richiesta effettuata all’Inail, informare il soggetto avente diritto. Alla richiesta effettuata dal soggetto debitore, dovrà essere allegata documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento mediante quietanza rilasciata dagli eredi. Nell’ipotesi in cui il risarcimento non sia avvenuto da parte del debitore nemmeno parzialmente, l’Inail eroga l’intero ammontare della prestazione, così come determinata ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale di cui si tratta, agli eredi aventi diritto, dandone comunicazioni al debitore. Analogamente a quanto previsto per gli istanti, anche il soggetto debitore dovrà impegnarsi a restituire all’Inail quanto eventualmente erogato indebitamente dall’Istituto sulla base di una sentenza successivamente riformata in pejus nei confronti dell’istante. Per espressa disposizione normativa9 , le prestazioni del Fondo sono cumulabili con altri benefici previsti dall’ordinamento.
La prestazione verrà erogata entro 90 giorni decorrenti dal trasferimento delle risorse all’Inail da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al quale, ai sensi dell’art.1, comma 2, del decreto in oggetto, l’Istituto comunica annualmente il relativo onere finanziario. Al riguardo, si fa riserva di fornire apposite istruzioni con successiva nota operativa. Analogamente, verranno fornite indicazioni relativamente alle modalità di recupero delle somme erogate nel caso di sentenza esecutiva favorevole all’istante che venga successivamente riformata in senso definitivamente negativo nei confronti dell’istante medesimo. Relativamente alle domande già pervenute, la Direzione centrale rapporto assicurativo provvede ad acquisire le istanze sull’apposito modulo Mod. 191 (all.1), inviando lo stesso all’interessato con lo specifico atto istruttorio Mod. 192 (all.2).
La spesa per la prestazione trova copertura nella dotazione finanziaria del Fondo pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il relativo onere finanziario è comunicato annualmente dall’Inail al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il trasferimento delle risorse.
[1] Cfr art.1, comma 278, legge 28 dicembre 2015, n.208
[2] Cfr art.2 decreto ministeriale 27 ottobre 2016
[3] Come a esempio i lavoratori autonomi
[4] Cfr art 282 c.p.c
[5] Cfr art.4, comma 1, decreto ministeriale 27 ottobre 2016
[6] Cfr art.4, comma 3, decreto ministeriale 27 ottobre 2016
[7] Ibidem