Art. 1 legge n. 244/2007

(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti missioni: organi costituzionali, a rilevanza costituzionale, presidenza del consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali) commi 241 - 246, della legge 24/12/2007 n. 244.

Gazzetta Ufficiale del 28-12-2007, n. 300: la pubblicazione

 

Entrata in vigore della legge: 1/1/2008, ad eccezione dell'art. 2, comma 13 e dell'art. 3, comma 36 che entrano in vigore il 28/12/2007.

 

 

ART. 1- (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA, NONCHE' DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE   SEGUENTI   MISSIONI: ORGANI   COSTITUZIONALI,   A   RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI; RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI)

 

Commi:

 

241. E' istituito presso l'Istituto nazionale  per  l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilita' autonoma  e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime  che  hanno   contratto   patologie  asbesto-correlate   per esposizione all'amianto e  alla  fibra  "fiberfrax",  e  in  caso di premorte in favore degli eredi.

 

242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non  escludono  e si cumulano ai  diritti  di  cui  alle  norme  generali  e  speciali dell'ordinamento.

 

243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una  prestazione  economica,  aggiuntiva  alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata  ai  sensi  del testo unico di cui al decreto  del Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7,  della  legge  27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

 

244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241  e'  a  carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti,  del  bilancio  dello Stato. L'onere a carico dello Stato e' determinato in 30  milioni  di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di  euro  a  decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale  sui  premi  assicurativi  relativi  ai   settori   delle attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto.

 

245. Per la gestione del Fondo di cui al comma  241  e'  istituito, senza maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  un  comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e  i  cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in vigore della presente legge.

 

246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al  comma

 

241. nonche' le  procedure  e  le  modalita'  di  erogazione  delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato  con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 1 legge n. 244/2007

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