Decreto ministeriale n. 30/2011

Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Regolamento per accedere al Fondo vittime amianto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze adotta:

 

il seguente regolamento recante  la  disciplina  dell'organizzazione,

del finanziamento e del comitato  amministratore  del  Fondo  per  le

vittime dell'amianto, nonche' delle procedure e  delle  modalita'  di

erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma  dell'articolo

1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Art. 1

Fondo per le vittime dell'amianto

 

1. Il Fondo per le  vittime  dell'amianto,  di  seguito  denominato Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge  24 dicembre 2007, n. 244, si avvale per l'erogazione della prestazione e per la riscossione  delle  addizionali  previste, rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell'articolo 1  della  medesima legge,  degli  uffici  e  delle  competenti  strutture  dell'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro (INAIL),  che,  per  tali  finalita',  destina  le  risorse  umane  e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

Art. 2

Prestazione aggiuntiva

  

1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di  rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, che hanno  contratto  patologie  asbesto-correlate  per esposizione all'amianto  e  alla  fibra   «fiberfrax»   riconosciute

dall'INAIL e dal soppresso Istituto  di  previdenza  per  il  settore marittimo (IPSEMA) e,  in  caso  di  premorte,  gli  eredi  ai  sensi dell'articolo  85  del  predetto   decreto   del   Presidente   della Repubblica.

 

2. La prestazione aggiuntiva, fissata  in  una  misura  percentuale della rendita, e' calcolata sulla base del rapporto  tra  le  risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli

Istituti assicuratori per le rendite  di  cui  al  comma  1,  erogate nell'anno  di  riferimento.  La  prestazione  aggiuntiva  e'  erogata

d'ufficio dall'INAIL mediante  l'erogazione  di  due  acconti  ed  un conguaglio.

 

3. Gli acconti di cui al comma 2 sono corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato. A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita. Tale acconto è erogato a seguito del trasferimento delle predette risorse al Fondo e contestualmente  ai ratei  di  rendita,  secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL. Il secondo acconto e' erogato, fino ad esaurimento  delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per le rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni gia' erogate con il primo acconto. A tal fine, l'INAIL, con determinazione  del  Presidente,  definisce  la  misura complessiva dell'acconto.

 

4.  Il conguaglio è corrisposto entro sei mesi dalla  fine dell'esercizio successivo a quello in cui e' stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio e'  determinata  in  base  all'ammontare  dell'addizionale riscossa,  delle  prestazioni  erogate  in  acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1.

  

5. Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva e' erogata in un'unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della  rendita  entro  il  31 dicembre 2011; per l'anno 2010 nella misura  del  15%  della  rendita entro il 30 giugno 2012.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, e' determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio.

 

7. Con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, su determinazione del Presidente  dell'INAIL  e  sentito  il Comitato amministratore del Fondo, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il  conguaglio e le relative  modalita'  di  erogazione,  sulla  base  anche  delle previsioni relative alla platea dei beneficiari.

Art. 3

Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese

 

1. L'onere di finanziamento del Fondo, posto dall'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a carico delle imprese, e' determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il  2009 ed in sette milioni e  trecentotrentatremila  euro  a  decorrere  dal 2010.

 

2. Agli oneri di cui al comma l si provvede con un'addizionale  sui premi versati dalle imprese  assicurate  all'INAIL ed al soppresso PSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attivita' lavorative  che  hanno  comportato  il  riconoscimento  dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

 

3. Le imprese  tenute  al  versamento  dell'addizionale  sui  premi assicurativi all'INAIL, sono, secondo  un  principio  di  mutualita', quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 2 per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi, approvate con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, alle seguenti voci:

   

a) gestione Artigianato - voci di lavorazione 3630,  4100,  6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;

b) gestione Industria - voci di  lavorazione  3620,  4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422,  6581,  7271, 7272,  7273, 9220;

c) gestione terziario - voci di  lavorazione  3620,  4100,  6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;

d) gestione altre attivita' - voci  di  lavorazione  3620,  4100, 6100, 7100.

  

4. Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competenza del soppresso IPSEMA, si riferiscono alla  gestione  trasporto  merci ed alla gestione trasporto passeggeri.

  

5. Per gli anni 2008 e 2009, l'addizionale  sui  premi  di  cui  al comma 2 e' fissata in misura pari a 1,44% per le voci di  lavorazione di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,03% per le lavorazioni  di cui al comma 4. A decorrere dal 2010, l'addizionale sui premi di  cui al comma 2 e' fissata in misura pari a 1,07% per le voci  di  tariffa di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni  di cui al comma 4.

  

6. L'addizionale e' richiesta una sola volta l'anno. In sede di prima applicazione,  l'addizionale per gli anni 2008 e 2009 e' applicata contestualmente e cumulativamente, in  un'unica  soluzione. La misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 puo' essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di  crescita  della  platea dei beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA.  Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri  di  individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

7. Le somme non utilizzate in ciascun  esercizio  finanziario  sono mantenute in bilancio per essere impiegate nell'esercizio successivo. 

Art. 4

Contabilita' del Fondo

 

1. Il Fondo di cui all'articolo 1,  istituito  presso  l'INAIL,  ha contabilita' autonoma e separata.

 

2. I risultati  della  gestione  del  Fondo  sono  evidenziati,  in apposita contabilita' separata, nei bilanci annuali dell'INAIL.

 

3. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da  una relazione sulla gestione stessa.

 

4. Il collegio sindacale dell'INAIL esercita sul Fondo,  ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l'amministrazione del Fondo e vigila sull'osservanza delle regole  che  la  governano;  verifica i risultati della gestione e la consistenza di cassa.  Il  collegio,  a tal fine, puo' inoltre procedere, in qualsiasi momento,  ad  atti  di ispezione e controllo.

 

5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per  l'erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell'INAIL.

 

Art. 5

Comitato amministratore del Fondo

 

1. Il Fondo e' gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate.

 

2. I componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono dall'incarico; la decadenza viene  dichiarata  dal Comitato  e  puo' essere richiesta da ciascun componente del Comitato stesso.  In  caso di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza del triennio la durata in carica del sostituto  avra'  termine  alla scadenza del predetto triennio.

 

3. Il presidente del Comitato amministratore e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

 

4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell'INAIL.

 

5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi nè rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. Al  funzionamento  dello  stesso si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 6

Compiti del Comitato amministratore

   

1. Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti:

a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, i bilanci annuali  della  gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una  relazione  sulla  gestione stessa;

b) delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento;

c) partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva  secondo  le  modalita'  di  cui  al presente decreto;

d) vigila sulla affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni  nonche'  sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entita' della prestazione del Fondo;

e) assolve ogni altro compito previsto  dal  regolamento  di  cui alla lettera b), senza oneri a carico del Fondo medesimo.

 

Art. 7

Ricorsi

 

1. I titolari di rendita di cui all'articolo 2, comma 1,  ai  quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia  stata  erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all'INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

Art. 8

Norme finali

 

1. La prestazione aggiuntiva  e'  riconosciuta  con  decorrenza 1° gennaio 2008.

  Il presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito  del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

    Roma, 12 gennaio 2011

 

Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

Sacconi

 

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Tremonti

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011  Ufficio di  controllo preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 74  

Parere on-line avvocato Ezio Bonanni

Decreto ministeriale n. 30/2011

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