Il Ministro del Lavoro sottoscrive con ritardo il decreto attuativo del fondo vittime dell’amianto, ma esclude i lavoratori pubblici e coloro che hanno meno del 16%.
La nostra Associazione predisporrà i modelli di domande per quanto riguarda coloro che ne possono fruire, mentre agirà legalmente facendo applicare la legge per coloro che potrebbero risultare esclusi dal decreto, in contrasto con la legge, che invece riconosce i diritti a tutte le vittime.
Roma, 21.01.2011
Sig. Aldo Guerrera
Presidente Osservatorio Nazionale Amianto
Nel dettaglio, il decreto interministeriale (Lavoro – MEF) di natura regolamentare concernente il Fondo delle vittime dell’amianto, prevede che la prestazione venga erogata ai lavoratori esposti attraverso due acconti e un conguaglio.
Il primo acconto è pari al 10% dell’importo di ciascun rateo di rendita. Il secondo acconto è erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento. Infine il conguaglio sarà corrisposto entro sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo a quello del primo acconto.
Riguardo la misura del conguaglio, essa è determinata in base all’ammontare dell’addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite.
Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010, la prestazione aggiuntiva è erogata in un’unica soluzione. Per gli anni 2008 e 2009 è pari al 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011. Invece per l’anno 2010 essa si riduce. Infatti è pari al 15% della rendita entro il 30 giugno 2012.