Informativa: Consiglio di Stato, udienza 04.05.2010, Proc. n. 8054/2009, istanza di sospensiva; Tribunale Penale di Roma – Ufficio Gip – udienza discussione opposizione richiesta di archiviazione per il reato di omicidio colposo in danno di lavoratore italiano esposto all’amianto in Svizzera
Con la presente, mi pregio informoVi, che in data odierna, 04.05.2010, innanzi il Consiglio di Stato, è stata posta in discussione l’istanza di sospensiva della Sentenza del Tar del Lazio, avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato, sul presupposto del cosidetto emendamento Battaglia (art. 6 comma 9 bis legge 25/2010) e del presunto accordo sindacale del 17.07.2007, tra Fim-Cisl, Fiom CGIL, Uilm-Uil, teso a circoscrivere a pochi siti l’operatività del diritto al prolungamento del riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione all’amianto fino all’inizio delle bonifiche e/o al 02.10.2003.
Durante la discussione, è stato richiamato il carattere discriminatorio, pesantemente lesivo dei diritti costituzionali e contrario al diritto internazionale ed al diritto comunitario della nuova
norma, approvata per espropriare i lavoratori dai loro diritti, e per influenzare la decisione del Consiglio di Stato.
Mentre lo scrivente stava ultimando la sua discussione, con richiesta di rinvio degli atti alla Corte di Giustizia ed alla Corte Costituzionale, il Presidente del Consiglio di Stato, alla luce
delle su estese argomentazioni, ha invitato l’avvocatura dello Stato a rinunciare alla richiesta di sospensiva.
L’Inail non ha preso parte all’udienza.
L’avvocatura dello Stato, dopo che nella fase introduttiva aveva insistito per la sospensiva, richiamando l’emendamento Battaglia, visto l’andamento dell’udienza, ha rinunciato alla domanda di
sospensiva della esecutività della Sentenza del Tar del Lazio.
Sono così respinti al mittente tutte le cassandre e tutti coloro che hanno ostacolato in ogni modo che trovasse applicazione la sentenza
del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso dello scrivente procuratore.
Nella stessa giornata del 04.05.2010, era fissata altra udienza innanzi il Tribunale Penale di Roma, Ufficio GIP, che in Camera di
Consiglio era chiamato a pronunciarsi sulla opposizione alla richiesta di archiviazione del Procuratore della repubblica, formulata dai familiari di un lavoratore deceduto per mesotelioma dopo
aver lavorato l’amianto per molti anni, in Svizzera, senza alcuna misura di sicurezza.
Anche in questo caso, sono state accolte le argomentazioni di questa difesa, ed il GIP del Tribunale Penale di Roma ha accolto l’opposizione ed ha disposto che il PM svolga ulteriori indagini
sulla condizione di procedibilità e competenza territoriale.
Tanto era dovuto alle associazioni ed ai lavoratori assistiti e per più specifiche informative e per ogni chiarimento, si può contattare lo scrivente procuratore all’e-mail avvbonanni@libero.it, e al n. 0773/663593.
Distinti saluti.
Roma, lì 04.05.2010
Avv. Ezio Bonanni
Si allega:
- copia della nota tecnica del Senatore Battaglia al testo del suo emendamento, nel quale fa riferimento all’accordo “in precedenza sottoscritto il 17.07.2007 tra il Ministro del Lavoro, On.le
Cesare Damiano, e le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm – Uil”.
- copia massima Consiglio di Stato Sez. 4°, Sentenza 02.03.2010, n. 1220, con la quale si stabilisce l’operatività della tutela “degli artt. 6 e 13 della CEDU, questi ultimi direttamente
applicabili in Italia per effetto del Trattato di Lisbona e del Nuovo Testo art. 6 del TUE”