Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
Documento: Circolare n. 90 del 29 dicembre 2004.
Quadro Normativo
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2004, di attuazione dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, il quale, nel dettare le modalità di attuazione dell'art. 47 della legge n. 326/2003, opera anche un sistematico coordinamento tra lo stesso art. 47 e l'art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 e rappresenta, quindi, il nuovo quadro di riferimento normativo in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto.
In particolare, il Decreto:
1. Lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL
Sulla base dell'art. 1, comma 2, del Decreto interministeriale, ai lavoratori che:
si applica la disciplina previgente al 2 ottobre 2003.
Da ciò discende che la maturazione del diritto ai benefici previsti dal previgente regime avviene esclusivamente con l'accertata esposizione ultradecennale all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, a prescindere dal momento di presentazione della domanda all'INAIL - che può anche essere successivo al 2 ottobre 2003 purchè, ovviamente, non successivo al 15 giugno 2005 - e, a maggior ragione, a prescindere dalla data di rilascio del certificato di esposizione.
Pertanto, i lavoratori che hanno presentato, o presenteranno entro il 15 giugno 2005, domanda di certificazione all'INAIL - e ai quali l'INAIL ha certificato o certificherà l'esposizione ultradecennale all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL stesso - continueranno a fruire del coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
1.1. Presentazione della domanda.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Decreto interministeriale, questi lavoratori sono tenuti a presentare la domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005 soltanto se, alla data di emanazione del Decreto stesso, non vi avevano già provveduto.
Le domande devono essere predisposte secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del Decreto; si ritiene, però, che l'eventuale discordanza dallo schema non possa considerarsi elemento sufficiente per respingere la domanda. Le Sedi, quindi, in caso di domande carenti delle necessarie informazioni, provvederanno a richiederne l'integrazione al lavoratore e, una volta acquisite le notizie mancanti, procederanno ad istruire la pratica.
1.2. Procedure di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto.
L'art. 3, comma 9, del Decreto interministeriale stabilisce che per i lavoratori di cui si tratta "continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina".
Pertanto, allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che tutti i periodi lavorativi con asserita esposizione all'amianto erano soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, la pratica dovrà essere istruita seguendo le istruzioni in vigore. Al riguardo, si ricorda che la raccolta delle principali disposizioni emanate in materia è stata consegnata agli esperti regionali in occasione del corso tenutosi a Roma il 22 ottobre 2003.
Si richiamano in particolare:
Si fa presente infine che i certificati di riconoscimento dell'esposizione all'amianto per la tipologia di lavoratori trattata in questo paragrafo conterranno sia il riferimento legislativo al precedente regime (e cioè all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modifiche ed integrazioni) sia l'esplicita indicazione che si tratta di periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.
Ciò allo scopo di consentire ai competenti Enti Previdenziali ogni decisione sulla ricorrenza del presupposto di legge (e cioè, ripetesi, esposizione ultradecennale all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 in attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL) previsto per l'applicazione a questi lavoratori della disciplina dei benefici previdenziali previgente al 2 ottobre 2003.
2. Lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL
Sulla base del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Decreto interministeriale, la nuova disciplina si applica ai lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003:
I benefici previdenziali riconosciuti a questi lavoratori consistono nell'applicazione del coefficiente moltiplicativo di 1,25 del periodo lavorativo non inferiore a dieci anni con esposizione all'amianto, ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non già della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Rientrano nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa che:
Allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che tutti i periodi lavorativi con asserita esposizione all'amianto non erano soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, la pratica dovrà essere istruita sulla base delle seguenti istruzioni.
Separata trattazione è effettuata per i lavoratori che, come i ferrovieri ed i postali, hanno svolto attività lavorativa "mista", e cioè in parte soggetta, ed in parte non soggetta, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL; per questi lavoratori si fa rinvio al successivo punto 3.
2.3. Procedura di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto.
Una volta pervenuto il curriculum lavorativo conforme alle disposizioni, prende avvio la procedura di accertamento tecnico della esposizione all'amianto che è stabilita dagli articoli 2, comma 1, e 3 del Decreto interministeriale.
Si richiama, in particolare, l'attenzione sui seguenti aspetti:
Circa le concrete modalità di effettuazione degli accertamenti tecnici e di elaborazione dei pareri, si ritiene, al momento, di dover confermare le procedure già positivamente seguite in passato per i lavoratori assicurati INAIL.
In particolare, le CONTARP regionali restano titolari dei pareri riguardanti gli ambienti di lavori rientranti nella loro sfera di competenza territoriale, con l'avvertenza che:
A supporto dei pareri che saranno resi dalle CONTARP regionali e fermo restando l'autonomo giudizio di queste ultime, si sta esaminando la possibilità di elaborare, a cura di appositi Gruppi di lavoro da costituire presso la CONTARP Centrale, linee guida riguardanti:
Si fa presente, infine, che i certificati di riconoscimento dell'esposizione all'amianto per la tipologia di lavoratori trattata in questo paragrafo conterranno sia il riferimento legislativo al nuovo regime (e cioè all'art. 47 del decreto legge n. 269/2003 convertito, con modifiche, dalla legge n. 326/2003 e relative norme di attuazione) sia l'esplicita indicazione che si tratta di periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.
Ciò allo scopo di consentire ai competenti Enti Previdenziali ogni decisione sulla ricorrenza del presupposto di legge (e cioè, ripetesi, esposizione non inferiore a dieci anni all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 in attività lavorativa non soggetta all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL) previsto per l'applicazione a questi lavoratori della nuova disciplina dei benefici previdenziali in vigore dal 2 ottobre 2003.
3. Lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi "misti", e cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL
Rientrano in questa categoria non solo i ferrovieri (assicurati presso l'INAIL dal 1° gennaio 1996) e i postali (assicurati presso l'INAIL dal 1° gennaio 1999) ma, in generale, tutti i lavoratori che hanno svolto più attività lavorative , alcune soggette ed altre non soggette alla assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, come, in ipotesi, potrebbe essere accaduto a marittimi o a dipendenti, civili e militari, dello Stato che in passato avessero lavorato nel settore industria o viceversa.
Pertanto, allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che i periodi lavorativi con asserita esposizione all'amianto erano in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, la pratica dovrà essere "sdoppiata" e istruita separatamente, seguendo, per i periodi "INAIL", le procedure descritte ai precedenti punti 1.1. e 1.2. e, per i periodi "non INAIL", le procedure descritte ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.3.
Il lavoratore, quindi, in caso di riconoscimento dell'esposizione riceverà due (o più) certificati distinti, ciascuno riportante i pertinenti riferimenti legislativi e l'indicazione circa la copertura, o non copertura, dell'assicurazione obbligatoria INAIL.
Spetterà, poi, al competente Ente Previdenziale decidere, in relazione a quanto certificato dall'INAIL, il tipo di disciplina di benefici previdenziali da applicare.
4. Domanda di riconoscimento dei periodi di esposizione all'amianto da parte di lavoratori affetti da malattia professionale da amianto riconosciuta dall'INAIL (art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 e successive modifiche)
Poiché il Decreto interministeriale non detta disposizioni al riguardo, nulla cambia rispetto alle istruzioni impartite in passato sull'argomento.
Pertanto, l'Istituto continuerà a certificare periodi di esposizione all'amianto soltanto a lavoratori la cui malattia professionale è stata riconosciuta dall'Istituto stesso, con l'avvertenza che dovranno essere certificati anche i periodi lavorativi di rischio non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL se quei periodi sono stati considerati rilevanti ai fini del riconoscimento della tecnopatia da amianto.
Si osserva, inoltre, che per questa tipologia di richieste non è previsto un termine ultimo di presentazione.
5. Prime istruzioni operative.
Il nuovo quadro normativo richiede alcuni interventi di modifica ed implementazione della procedura informatica "NPRA", che si presume di completare entro il prossimo mese di febbraio.
Nel frattempo, si forniscono le seguenti direttive con effetto immediato:
Si fa presente, infine, che sono state programmate per i prossimi mesi di gennaio e febbraio videoconferenze e corsi di formazione per affrontare le problematiche poste dalla nuova
normativa.
1.Il 15 giugno 2005 è il 180° giorno dalla data di pubblicazione del Decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale.
2.Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla Sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata (art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale)..
3.Vedi note nn. 1 e 2.
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Alberto CICINELLI