I lavoratori esposti ad amianto, hanno diritto al:
Con riferimento ai benefici amianto, ex art. 13, comma 8, L. 257/92, si osserva che la mansione di impiegato non preclude il riconoscimento dei benefici per esposizione. È necessario però dimostrare, se possibile, il superamento della soglia delle 100 ff/ll, anche per esposizione indiretta e per contaminazione dell'ambiente lavorativo.
La Corte di Cassazione afferma il principio della irrilevanza della mansione e della decisività dell'ambiente di lavoro. Il Supremo Collegio, Sez. Lav., 11.07.02, n. 10114, in forza della quale per “esposizione all’amianto” o come “lavoratori che siano stati esposti all’amianto”, senza alcuna limitazione, il termine “esposizione” non può che essere inteso nel suo significato ampio, riferito a tutto l’ambiente di lavoro, in una palese logica del rischio ambientale:
“è esposto al rischio non solo l’operaio che è addetto o a contatto con le lavorazioni che utilizzano asbesto, che è anche detto amianto, ma anche chi (a qualunque categoria lavorativa appartenga) svolga la sua attività in ambienti nei quali vi sia comunque diffusione e concentrazione di amianto, addetto o meno a specifiche lavorazioni dell’amianto” (Cass. 11.07.02, n. 10114).
L'Avv. Ezio Bonanni, fin dal gennaio 2000, ha sostenuto che tutti i lavoratori esposti ad amianto hanno diritto ai benefici ai fini del prepensionamento e della rivalutazione delle prestazioni pensionistiche. Questo è valido anche per coloro che non si sono ancora ammalati, per i quali trova applicazione l'art. 13, comma 8, L. 257/92 (10 anni di esposizione in concentrazione superiore alle 100 ff/ll).
Coloro che, purtroppo, si sono già ammalati, hanno sempre diritto a rivalutare la prestazione con il coefficiente 1,5, ex art. 13, comma 7, L. 257/92, anche in caso di esposizione minore dei 10 anni e anche se non si superano le 100 ff/ll. Con la maggiorazione contributiva del 50% il lavoratore può accedere al prepensionamento e, se già in quiescenza, alla rivalutazione dei ratei pensionistici.
Riguardo il diritto ai benefici contributivi si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 2243/2023. In questo specifico caso, in riferimento al termine di decadenza del 15.06.2005, è stato affermato il principio della non applicabilità di questa decadenza. Questo risultato dà nuova speranza ai lavoratori.
La Corte Costituzionale, nella sentenza 127/2002, stabilisce che non si può discriminare in base alle mansioni e alle categorie merciologiche.
"Il provvedimento normativo del 1992 ha inteso attribuire il beneficio della rivalutazione pensionistica a tutti i lavoratori esposti per un periodo ultradecennale all'amianto, in concentrazione superiore alla soglia minima fissata dal legislatore e dunque idonea a determinare una situazione di rischio".