Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria, i destinatari, in seguito alla Legge di Bilancio per il 2021, nulla è mutato in ordine ai requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alle misure pensionistiche.
Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni assiste tutti i cittadini che ne fanno richiesta per la tutela dei loro diritti.
L'approvazione della Legge di Bilancio per il 2021 non muta in maniera rilevante i requisiti anagrafici e contributivi per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria.
Anche nel 2021 resta ferma la possibilità di ritirarsi con 62 anni e 38 anni di contributi con una finestra mobile di tre mesi per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il settore pubblico (per il settore scolastico l'uscita è prevista al 1° settembre 2021 per chi raggiunge i requisiti entro il 31.12.2021).
Per la pensione anticipata occorrono, invece, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi le donne a prescindere dall'età anagrafica.
Per il pensionamento di vecchiaia invece sono richiesti i 67 anni di età unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione. Questo ad eccezione dei lavoratori addetti alle mansioni gravose con almeno 30 anni di contribuzione, purché non siano titolari all'Ape sociale. Essi, inoltre possono accedere alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni e 7 mesi.
Nessuna finestra di slittamento è prevista per la pensione di vecchiaia, con la conseguenza che la pensione decorre il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
In ambito di pensione anticipata esistono categorie di soggetti “svantaggiati”, ai quali è data la possibilità di ottenere, appunto, la pensione in anticipo:
E' stata la Legge di Bilancio 2017, per i primi, a introdurre la riduzione del requisito contributivo a 41 anni, uguale per uomini e donne. Uniche condizioni sono lo svolgimento di almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19 ° anno di età e il possesso di precisi profili:
In riferimento ai lavori gravosi e usuranti, l'elenco è contenuto nel Decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che comprende:
Gli scivoli pensionistici per le categorie lavorative più deboli sono confermati anche per il 2021. Questo sebbene coloro che maturino il requisito richiesto dal 1° gennaio 2021, acquistano il diritto al trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla data di perfezionamento del requisito stesso.
In particolare, è stato prorogato l'Ape sociale, il sussidio di accompagnamento fruibile dai 63 anni unitamente a 36 anni di contributi (o 30 a seconda dei casi) sino all'età di vecchiaia.
Inoltre, è ancora possibile la pensione anticipata con la riduzione del requisito contributivo a 41 anni per i lavoratori precoci.
In buona sostanza, coloro i quali maturino i requisiti nel corso del 2021 dovranno produrre due domande all'Inps.
La prima, volta alla verifica dei requisiti; la seconda, inerente l'accesso alla prestazione.
Dunque, nel 2021 le predette 15 categorie professionali sopra individuate possono accedere alla pensione con:
Nel primo caso la pensione decorre il primo giorno del mese successivo alla maturazione del requisito anagrafico; nel secondo caso per il differimento introdotto dal DL 4/2019, la pensione decorre, il primo giorno del quarto mese a quello di maturazione del requisito contributivo (es. 42 anni e 10 mesi di contributi raggiunti il 14.5.2021, primo rateo dal 1.9.2021).
Anche nel 2021 restano in vigore requisiti anagrafici e contributivi diversi per gli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, per gli iscritti al fondo volo, per gli iscritti al fondo di previdenza per gli sportivi professionisti e al fondo clero; resistono inoltre requisiti anagrafici diminuiti per il pensionamento di vecchiaia a favore degli autoferrotranvieri, per alcuni profili professionali iscritti al Fpls e per alcune categorie di lavoratori marittimi.
La legge di bilancio per il 2021 rinnova l'opzione donna per le lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni (59 se autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31/12/2020 a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.
Anche gli addetti alle mansioni usuranti e notturni mantengono i requisiti ridotti di cui al Dlgs n. 67/2011. Pertanto, nel 2021 è possibile accedere al trattamento pensionistico con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.
La possibilità di optare per il regime sperimentale è garantita alle lavoratrici:
Dunque, l'opzione non è possibile per le lavoratrici iscritte alla gestione separata. Infatti, non è possibile cumulare i periodi assicurativi per integrare l'anzianità contributiva essendo, piuttosto necessaria la ricongiunzione ex L. 29/79 e L. 45/90 per le carriere miste. Si può alora affermare che la facoltà sia riservata alle lavoratrici nate entro il 31/12/1962, qualora autonome entro il 31/12/1961. Inoltre, resta in vigore la finestra mobile di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, di 18 mesi per quelle autoome, dalla maturazione dei requisiti, per l'erogazione dell'assegno.
Le lavoratrici che optano per il regime della cd "Opzione donna" subiscono in media una decurtazione sull'assegno pensionistico che oscilla intorno al 25-35% rispetto all'ultimo stipendio percepito. La decurtazione è tuttavia molto variabile a seconda dell'età, delle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime dalla lavoratrice.
La riduzione è proporzionata alle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primis la loro crescita retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS - più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - piu' elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico.
Qui è possibile simulare il valore dell'assegno a seguito dell'esercizio dell'opzione.
Ai fini dei 35 anni di contribuzione sono utili, nel limite delle 52 settimane annue, tutti i contributi, a qualsiasi titolo accreditati. Tuttavia, non concorrono i contributi accreditati per malattia e disoccupazione per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, quelle dipendenti del settore privato.
Ovviamente, sono escluse dal regime di cui si discute le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 per il trattamento pensionistico o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011.
Allo stesso modo, non possono esercitare l'opzione le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dal legislatore dopo il 2011 in favore dei cd. esodati..
La disciplina in parola prevede l'applicazione del sistema contributivo per le sole regole di calcolo. Dunque si applicheranno le disposizioni sul trattamento minimo non essendo imposto il rispetto degli importi soglia richiesti per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.
A tali lavoratrici non si applica, poi, il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 40 della L.335/1995 sull'accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.
Si noti, tuttavia, che sono ammesse al pensionamento anticipato anche le lavoratrici che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del regime opzionale, se hanno maturato i requisiti in tempo utile. Quindi, purchè i requisiti siano stati maturati entro il 2020, sarà possibile inoltrare la domanda anche successivamente al 31/12/2020.
L'articolo 1, comma 281 della legge 208/2015 ha consentito di proseguire la sperimentazione anche oltre il 2015 nella condizione in cui residuassero fondi dalle risorse stanziate nella medesima legge per tale scopo. In particolare si prevedeva un monitoraggio delle spese sulla base del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, doveva trasmettere alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti.
"Qualora dall'attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione".
Documenti: Circolare Inps 60/2008;
La Riforma Fornero ha riconosciuto la possibilità di un pensionamento anticipato all'età di 64 anni per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato la vecchia quota 96 entro il 2012.
L'opzione donna è stata, poi ulteriormente prorogata sino al 28 febbraio 2021, con la Legge di Bilancio 2021.
Si precisa, però, che la decorrenza della pensione è soggetta alla cd. “finestra mobile”, pertanto l’erogazione del primo assegno pensionistico può avvenire dopo: