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Covid-19: il Coronavirus che uccide, in particolare, le vittime dell'amianto. L'Avv. Ezio Bonanni, anche come presidente ONA, ha chiesto un protocollo specifico per le vittime dell'amianto e per coloro che sono stati esposti a queste fibre.
Questa richiesta si giustifica per il fatto che il Covid-19, il Coronavirus della variante cinese Sars cov 2, ha un più alto indice di letalità per gli esposti ad amianto.
Proprio sulla base di tale più elevato impatto, l'Avv. Ezio Bonanni nel corso della conferenza stampa del 13.10.2020 (Rischio amianto in Italia, diritti negati alle vittime) ha insistito perché sia istituito uno speciale protocollo Covid-19 per gli esposti ad amianto. Particolare attenzione deve essere riservata a coloro che hanno ricevuto la diagnosi di mesotelioma. In questi mesi, tutti coloro che erano affetti da mesotelioma e si sono ammalati di Covid-19 sono deceduti.
Quindi, è necessario che il protocollo Covid-19 comprenda gli esposti e i malati di amianto e che rientrino nel programma vaccinale tra le categorie fragili. Inoltre, è rilevante la tutela legale delle vittime Covid-19 se l'infezione è contratta in occasione del servizio e dell'attività di lavoro.
L'Avv. Ezio Bonanni ha, quindi, attivato anche il percorso legale di riconoscimento dei diritti delle vittime Covid-19, per riconoscimento malattia professionale e risaricimento danni.
Il nuovo COVID-19 fa parte dell’ampia famiglia di virus respiratori dei Coronavirus che comprende
Il virus responsabile dell’attuale pandemia, è un nuovo ceppo di Coronavirus, mai identificato in precedenza nell’uomo. L'OMS, lo ha identificato con il nome di COVID-19 (abbreviazione per coronavirus disease 2019).
La Commissione internazionale per la tassonomia dei virus (International Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV), invece, gli ha assegnato il nome definitivo di SARS-CoV2.
I sintomi del nuovo Coronavirus (SARS-CoV2 o COVID-19) includono febbre (da lieve a alta) e sintomi influenzali come:
Alcune persone si infettano, ma non sviluppano alcun sintomo, oppure sviluppano sintomi più o meno lievi.
Circa il 20% degli infettati, potrebbe sperimentare, invece, un'evoluzione della malattia che progredisce verso polmonite, insufficienza respiratoria acuta grave, insufficienza renale e in alcuni casi morte.
La fatalità del COVID-19 è più alta della normale influenza stagionale, per tutte le fasce di popolazione. Alcuni soggetti però, con patologie pregresse o con un sistema immunitario depresso, sono più a rischio di altri:
Il Covid-19 è un virus vigliacco, perché aggredisce con più letalità i soggetti fragili, anziani e con altre malattie. Tra questi, purtroppo, vi sono i lavoratori e cittadini esposti ad amianto e, a maggior ragione, coloro che sono stati già colpiti dalla malattia. Infatti, le fibre di amianto, inducono, prima di tutto, infiammazione e, poi, neoplasia.
L'azione di queste fibre è, prima di tutto, infiammatoria. Ciò a causa delle lesioni del DNA cellulare e per le reazioni chimiche di superficie, cui fa seguito anche la compromissione cardiaca e cardiocircolatoria.
Quindi, coloro che sono stati esposti ad amianto, dì per sé, hanno già una fragilità che colpisce gli organi respiratori, cardiaci e l'apparato cardiocircolatorio. Il primo step del danno da amianto è quello da infiammazione e, quindi, l'iniziale asbestosi, placche ed ispessimenti pleurici. Poi, c'è la fase neoplastica, con degenerazione in cancro del polmone e tumore della pleura (mesotelioma pleurico).
In questo contesto, quindi, il Covid-19 incide fortemente su questi soggetti che dovrebbero essere contemplati tra quelli fragili e, quindi, tra le categorie protette, anche per la fase vaccinale, che è iniziata lo scorso 27.12.2020. Tuttavia, il Governo Nazionale e la struttura commissariale non hanno previsto nei protocolli le vittime dell'amianto, così anche nel programma delle vaccinazioni Sars Cov 2.
Nel corso del 2020, molti sono stati i decessi tra coloro che erano stati già colpiti da malattie asbesto correlate, ed in particolare tra gli ammalati di mesotelioma. Tuttavia, la maggiore fragilità si riscontra anche tra coloro che sono stati, semplicemente esposti ad amianto.
Per tali motivi, l'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni hanno insistito ed insistono perché nel protocollo Covid-19 si faccia riferimento anche agli esposti ad amianto. In più e a maggior ragione, a coloro che hanno ricevuto la diagnosi di malattia asbesto correlata.
Serve maggiore attenzione da parte delle autorità competenti per coloro che hanno ricevuto la diagnosi di mesotelioma. Uno dei primi casi di decesso di vittima di mesotelioma a causa del Covid-19 fu Giorgio Rosso, che, fin dal 2018, aveva ricevuto la diagnosi di mesotelioma. Mentre combatteva contro questo terribile cancro, che gli era stato causato dall'inquinamento urbano da amianto nella città di Casale Monferrato, fu colpito dal Covid-19.
Con molta probabilità, Giorgio Rosso si è ammalato frequentando proprio uno dei reparti ospedalieri presso cui era in cura. Infatti, nelle prime fasi, anche a causa della mancanza di un piano pandemico, i sanitari sono stati colpiti alla sprovvista e pugnalati alle spalle da questo virus infame.
Infatti, Giorgio Rosso, colpito da febbre alta, il 05.03.2020 si è recato presso il Pronto Soccorso di Casale Monferrato e sottoposto a tampone era risultato positivo al Covid-19. Purtroppo, dopo soli 3 giorni (08.03.2020), all'età di 71 anni, Giorgio Rosso è deceduto.
Questo dimostra che è necessaria una maggiore attenzione da parte del Ministro della Salute e delle altre autorità, anche con riferimento al programma vaccinale.
Quindi, sia chi è stato esposto ad amianto, sia chi è colpito da malattie asbesto correlate, ed in particolare, da asbestosi e da mesotelioma, deve essere protetto anche nel percorso ospedaliero. Infatti, per loro, il Covid-19 non lascia scampo. Le malattie asbesto correlate provocano la c.d. "fame d'aria", quindi, la difficoltà respiratoria. Questi pazienti hanno già rilevanti danni dell'apparato respiratorio e cardiovascolare e, quindi, per loro, contrarre l'infezione equivale a morte certa nella stragrande maggioranza dei casi.
Per questi motivi, l'ONA insiste ancora per la tutela di questi cittadini.
L'ONA, anche grazie all'impegno del Dott. Arturo Cianciosi, medico legale, ha elaborato un particolare protocollo che si aggiunge alle raccomandazioni del Ministero della Salute. In ogni caso, è utile:
Con riferimento a coloro che siano stati esposti ad amianto, sarebbe stato ed è fondamentale l'inserimento nel protocollo Covid-19, ovvero norme specifiche di salvaguardia. In più, come detto, l'inserimento nel programma vaccinale tra le categorie fragili. Questi appelli sono reiteratamente formulati alle Autorità.
Con riferimento alla questione Covid-19 e alla tutela legale dei diritti, si evidenzia che l'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni, fin da subito, hanno classificato l'infortunio da Covid-19 come infortunio sul lavoro.
Non solo, ma gli stessi sanitari e il resto del personale che hanno contratto Covid-19, hanno diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Le infezioni da virus sono considerate malattie infortunio, ed in quanto tali, se contratte in occasione del lavoro, danno diritto all'indennizzo INAIL.
In più, nel caso in cui l'infezione sia dovuta alla negligenza del datore di lavoro, è dovuto anche il risarcimento del danno differenziale. In caso di decesso, sono dovute le prestazioni INAIL di reversibilità ed anche il risarcimento dei danni iure proprio. In tale, nefasta, ipotesi ai familiari, spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.
Tant'è vero che, nella puntata "Lavoratori e Tutele nell’era del coronavirus", è stato affrontato questo problema. I numerosi ospiti in studio hanno rimarcato che l'assenza di un piano pandemico ha esposto in particolare i medici, paramedici e altre categorie.
In un primo momento la giurisprudenza maggioritaria era orientata nell’interpretare la “occasione di lavoro” di cui all’art. 2 TU come comprensiva di tutte le ipotesi di svolgimento dell’attività lavorativa. Dunque, era irrilevante che il danno dipendesse da un’attività dell’apparato produttivo, da terzi o da circostanze relative al lavoratore stesso. Unico limite era costituito dal “rischio elettivo”, ossia la condotta volontaria del lavoratore, abnorme e slegata da forze maggiori, che lo esponesse al rischio di infortuni.
Successivamente, però, l’area dell’indennizzabilità si ampliata sino a ricomprendere anche le ipotesi di “rischio improprio”, in cui, il rischio non fosse connaturato all’atto materiale tipico della prestazione lavorativa, ma collegato alla stessa.
Se ne ricava che oggi la giurisprudenza tende a considerare indennizzabile rischio amianto INAIL anche le conseguenze dell’evento lesivo non legato all’espletamento delle mansioni tipiche. Quindi è sufficiente che il danno sia derivato da attività strumentali o accessorie delle funzioni tipiche del lavoratore assicurato.
Dunque, con “occasione di lavoro” deve intendersi il concetto che consente di operare il discrimen tra infortunio e malattia professionale, la quale richiede che l’evento sia in rapporto causale o concausale diretto con il rischio professionale.
La Circolare Inps n. 13/2020, del 3 aprile 2020, è intervenuta sulle prestazioni garantite in caso di contagio di origine professionale, garantendo le medesime prestazioni dell’infortunio sul lavoro al contagio da Coronavirus. Essa ha introdotto una presunzione semplice dell’origine professionale del contagio da Covid-19 per i lavoratori che siano maggiormente esposti al rischio in ragione delle particolari mansioni svolte. Dunque, all’interno di tale previsione rientrano i lavoratori a stretto contatto con l’utenza, tra cui:
Certo, ciò non significa che, ad esempio, per tutti gli operatori sanitari contagiati si applichi la presunzione. L’Inail dovrà, sempre, condurre una verifica esaminando anche il tempo di incubazione, il contatto e l’esclusione di comportamenti extraprofessionali rischiosi.
Sono tutelati dall’Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere.
Essendo l’assicurazione estesa anche alle ipotesi in cui sia difficoltosa l’identificazione delle cause, per la piena tutela occorre fare ricorso ai dati epidemiologici, clinici e anamnestici, oltre a quelli circostanziali.
Resta fermo il dovere del datore di lavoro di comunicare il contagio. Inoltre, il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, previo il certificato medico dell’avvenuto contagio o, comunque, dal primo giorno di astensione che sia coincidente con la quarantena. Sarà, poi, onere del medico certificatore predisporre il documento e trasmetterlo telematicamente all’Inail.
Tutto ciò assume particolare rilevanza anche in riferimento alla previsione della profilassi vaccinale e dell'eventuale rifiuto del lavoratore a sottoporvisi.