L'amianto asbesto: minerali cancerogeni. L'Avv. Ezio Bonanni è il Presidente dell'ONA APS, ed è il pioniere della difesa di tutti i cittadini per tutelarne la salute. Quindi, oltre alle tutele previdenziali e risarcitorie, l'avv. Ezio Bonanni ha affermato il principio della tutela giuridica in chiave preventiva. Cioè, la c.d. prevenzione primaria. Questo tipo di tutela è l'unico strumento efficace. Infatti, gli indennizzi e i risarcimenti non restituiscono la salute e la vita alle vittime.
L'Avv. Ezio Bonanni fornisce il servizio di consulenza legale vittime amianto. La tutela vittime amianto è garantita anche a coloro che sono stati esposti alle fibre di asbesto. Approfondimento sui diritti delle vittime.
I minerali di amianto, che come il suo sinonimo (asbesto), li identificano in modo sintetico, in realtà sono tutti accomunati dal fatto di essere fibrosi, e dannosi per la salute. Infatti, per il resto, si tratta di un variegato gruppo di minerali, tutti cancerogeni. Questo è stato ribadito dallo IARC. Infatti, nell'ultima monografia (Asbestos - chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite- 2010), è ormai ribadito anche per quanto riguarda il crisotilo.
“Asbestos is the generic commercial designation for a group of naturally occurring mineral silicate fibres of the serpentine and amphibole series.
These include the serpentine mineral chrysotile (also known as ‘withe asbestos’), and the five amphibole minerals – actinolite, amosite (also known ad ‘brown asbestso’), anthophyllite, crocidolite (also known as ‘blue asbestos’), and tremolite (IARC, 1973; USGS, 2001).
The conclusions reached in thism Monograph about asbestos and its carcinoegenic risks apply to these six types of fibres wherever they are found, and that includes talc containing asbestiform fibres.
Erionite (fibrous aluminosilicate) is evaluated in a separate Monograph in this volume” (1.1, pag. 219).
L'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità - tiene conto, per le sue rilevazioni epidemiologiche, dei soli casi di mesotelioma, cancro dei polmoni ed asbestosi di origine professionale. Infatti, sorvola su tutte le altre malattie e su quelle che sono di origine ambientale.
Soprattutto, sorvola sulla necessità di un obbligo cogente della messa al bando dell'amianto nel mondo, e si limita a delle sole raccomandazioni. Infatti, si potrebbe sostenere, in modo malizioso, che all'OMS interessino i finanziamenti della Cina e degli altri stati "canaglia", che intendono continuare ad usare l'amianto per massimizzare i loro profitti.
Per di più, le stesse problematiche, sono emerse con riferimento all'epidemia di Covid-19. Infatti, anche a voler disconoscere le ipotesi complottistiche, è un dato di fatto che i protocolli cinesi, sulla cura dei pazienti, erano del tutto errati.
Tant'è vero che, in Italia, seguendo le indicazioni della medicina ufficiale cinese, le cure dei primi malati si sono rivelate del tutto fallaci, con un indice di decessi assolutamente ingiustificato. Infatti, solo grazie all'eroismo dei medici italiani, abbiamo potuto far fronte all'epidemia e rialzarci.
Infatti, scuole, ospedali, edifici pubblici, oltre agli stabilimenti, sono caratterizzati dalla pervasiva presenza di fibre di asbesto. Ma non solo, perchè ci sono anche tutti gli altri cancerogeni, altamente lesivi per la salute. In più, tutte queste sostanze agiscono in sinergia e potenziano i loro effetti.
Tanto è vero che il numero dei casi di neoplasia è in continuo aumento. Secondo le stime dell'OMS, aggiornate ai tempi più recenti, ogni anno si contano nel mondo più di 200.000 morti per patologie asbesto correlate, che rappresentano più del 70% dei cancri di eziologia professionale. In più, sono ancora 125.000.000 i lavoratori esposti.
Infatti:
Sotto questo profilo, tenendo conto della situazione italiana, e pur richiamando la L. 257/92, la situazione non è allegra. Infatti, alla messa al bando di questi minerali, non ha corrisposto l'efficienza nelle bonifiche. Sia l'incapsulamento che il confinamento, piuttosto che lo smaltimento amianto, sono andati a rilento.
Per questi motivi sono ancora più di 1.000.000 i siti e micrositi con amianto, e a tutt'oggi a nulla è valso il fatto che il Ministero dell'Ambiente abbia istituito la c.d. Commissione Amianto.
Tanto è vero che, nel corso del 2020, il numero dei casi, e soprattutto dei decessi, è in continuo aumento. Ciò è dovuto anche al Covid-19, ma anche ai ritardi nelle bonifiche. La strage, purtroppo, continua nel 2022, come dimostra la pubblicazione dell'Avv. Ezio Bonanni "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia - Ed.2022". Dopo essersi speso per oltre 20 anni, ha dovuto constatare il fallimento di tutti i buoni propositi. Così nella presentazione di questa pubblicazione:
Infatti, la direttiva n. 477/83/CEE, ha imposto agli Stati membri, le prime misure di tutela dei lavoratori esposti ad amianto. Quindi, è stata poi sostituita, con la Direttiva n. 148/2009/CE, fino al divieto di utilizzo di asbesto per tutti gli stati europei.
La legislazione comunitaria, ha preso atto delle evidenze scientifiche della cancerogenicità delle polveri di amianto, a prescindere dai livelli espositivi.
In Italia, prima che venisse introdotto il divieto di lavorazione, erano in vigore una serie di norme cautelari, che tutelavano i lavoratori rispetto al rischio amianto. Misure di prevenzione tecnica e di protezione individuale erano finalizzate ad evitare, o abbattere il livello di esposizione ad asbesto, per evitare l'insorgenza delle malattie.
Dal 1 luglio 2025 tutti gli Stati dell’Unione Europea dovranno aver provveduto all’eliminazione dei “prodotti” di amianto (Regolamento UE 2016/1005). Questa misura ha come scopo:
Già nell'ottobre del 2021 il Parlamento Europeo aveva cercato di arginare il fenomeno con una risoluzione volta alla "protezione dei lavoratori dell’amianto”. In questo modo si sollecitavano i membri dell'Unione Europea a intraprendere azioni per eliminare gli effetti sulla salute delle potenziali esposizioni ad amianto, professionali e ambientali. Infatti l'ISS (Istituto Superiore di Sanità) stima che i casi di mesotelioma dovuti a esposizioni ambientali siano tra il 5 e il 20%.
Una svolta ulteriore si è avuta il 3 ottobre 2023 quando il Parlamento Europeo ha approvato nuove norme a tutela dei lavoratori dai rischi per la salute dovuti all’esposizione ad amianto. La modifica alla direttiva 148/2009/CE ha previsto di "abbassare il livello a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, o a 0,01 fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili".
Le vittime sono coloro che subiscono una lesione. Le vittime amianto sono coloro che, in seguito alla inalazione o all'ingestione di fibre di questi minerali, subiscono, già dì per sé, l'infiammazione (Cass., IV Sez. Pen., 45935/2019). In più, come detto, le stesse fibre, provocano tutta una serie di altre lesioni e, quindi, già un pregiudizio biologico.
In più, vi è la concreta preoccupazione che dall'infiammazione, poi, si possa generare il cancro, in particolare il mesotelioma, che è il cancro delle sierose.
L'amianto, asbesto sinonimo, provoca tutta una serie di patologie fibrotiche ed infiammatorie.
Tra le malattie fibrotiche:
Sono asbesto correlate anche alcune neoplasie:
Oltre alle patologie ufficialmente riconosciute dall’INAIL, ci sono altre malattie e neoplasie provocate dall’amianto. Le neoplasie causate da questo pericoloso cancerogeno possono colpire il cervello, la colecisti, la mammella, il pancreas, la prostata, i reni, la tiroide, la vagina-vulva e la vescica. Poi ci sono anche malattie degenerative non tumorali, come la miocardiopatia, il morbo di Alzheimer, la sclerosi laterale amiotrofica, la fibromialgia e vari problemi cardiovascolari.
Hanno dimostrato la correlazione tra l’asbesto e queste patologie, oltre al Prof. Ugazio, diversi studi scientifici:
Già dì per sé, dunque, nel caso di esposizione, vi è il diritto ai c.d. benefici amianto. Infatti, i c.d. benefici contributivi per esposizione ad amianto, sono riconosciuti anche a coloro che, pur essendo stati esposti ad amianto, sono privi di malattia. Così, l'art. 13, co. 8, L. 257/92.
Inoltre, in tutti gli altri casi, in seguito al danno biologico amianto, si ha diritto a chiedere l'indennizzo INAIL, e per ciò stesso, anche l'accredito delle maggiorazioni contributive, con l'art. 13, co. 7, L. 257/92. In conclusione, con quest'ultima disposizione normativa, non è necessario dimostrare l'esposizione per più di 10 anni e superiore alle 100 ff/ll.
In più, non si applicano tutte le decadenze relative al mancato deposito della domanda all'INAIL entro il 15.06.2005. In più, il beneficio amianto per i lavoratori malati di patologie asbesto correlate, è sempre dell'1,5, valido per il prepensionamento. Inoltre, per i lavoratori già in pensione, i c.d. benefici amianto sono importanti, perché consentono di rivalutare la prestazione pensionistica in godimento, sempre con il coefficiente 1,5.
In questo modo, le contribuzioni per il periodo di esposizione ad amianto, hanno un valore superiore del 50%, e danno diritto, sia al prepensionamento, che all'adeguamento dei ratei di pensione.
L'ente preposto all'accertamento dei presupposti di legge per il riconoscimento di questi benefici previdenziali è l'INAIL. Fino al 2004, l'INAIL era incaricata di accertare i rischi legati all'asbesto nei luoghi di lavoro della vittima tramite professionisti interni inquadrati nella CONTARP. Sulla base dei risultati degli accertamenti, veniva rilasciato un certificato di avvenuta esposizione all'amianto.
Con il decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, questa procedura è cambiata riducendo il coefficiente per la rivalutazione contributiva da 1,5 a 1,25. Il coefficiente 1,25 è utile solo ai fini della misura della pensione, e non più per la maturazione del diritto ai benefici contributivi da amianto.
L'Avv. Ezio Bonanni ha maturato una significativa esperienza nella rappresentanza e difesa delle vittime dell'amianto. La fibra killer, con la sua capacità fibrogena e cancerogena, provoca, ogni anno, migliaia di decessi e decine e decine di malattie professionali.
L'INAIL è l'ente assicuratore che deve indennizzare le malattie professionali asbesto correlate. Ci sono le malattie inserite nella lista I dell'INAIL:
Quindi, poiché queste malattie sono inserite nella lista I dell'INAIL, vi è la presunzione legale di origine. In altre parole, il lavoratore deve dimostrare soltanto l'infermità e la presenza di amianto.
Infatti, è sufficiente la sola presenza della fibra di amianto, anche per contaminazione dell'ambiente lavorativo, per permettere di attivare la presunzione legale di origine. In altre parole, l'INAIL deve sempre riconoscere ed indennizzare queste patologie, a meno che ne dimostri l'esclusiva origine extraprofessionale (Cass., Sez. Lav., n. 23653/2016).
Poi ci sono tutte le altre patologie, quelle della lista II:
Quindi, per queste malattie, la vittima e, cioè, il lavoratore che ne è affetto, deve dimostrare anche il nesso causale. Infatti, non c'è la presunzione legale di origine. Inoltre, allo stesso modo, per il cancro dell'esofago, che è inserito nella lista III dell'INAIL, quello delle malattie professionali asbesto correlate "possibili".
In ogni caso, l'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto significativi risultati nella tutela delle vittime di patologie asbesto correlate, anche nel caso di malattie inserite nella lista II e III dell'INAIL.
Infatti, coloro che sono vittime di malattie professionali asbesto correlate e, cioè, di malattie amianto, hanno diritto al riconoscimento INAIL. Infatti, si tratta di un'indennizzo INAIL malattie amianto, che consiste:
Nel caso di decesso, in seguito alla malattia professionale asbesto correlata, i superstiti (coniuge, figli minorenni e studenti fino a 26 anni, etc.), hanno diritto alla rendita di reversibilità INAIL.
Tutte le vittime amianto riconosciute dall'INAIL e, in caso di mesotelioma, anche le vittime da esposizione ambientale, hanno diritto alle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto. Infatti, oltre all'indennizzo INAIL, queste vittime, hanno diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto, e dei benefici amianto.
In più, anche nel caso in cui, con il beneficio amianto, non si è maturato il diritto a pensione, si può chiedere la pensione amianto di inabilità.
Per effetto dell'art. 1, commi 250, 250 bis e ter, L. 232/2016, tutti coloro che hanno subito un danno biologico amianto riconosciuto, hanno diritto alla pensione amianto, e cioè, la pensione di inabilità anticipata. Si tratta di un trattamento pensionistico riservato a quei lavoratori malati di amianto, che hanno ottenuto dall'INAIL, ovvero dall'ente assicurativo, il riconoscimento delle loro patologie come asbesto correlate.
In questo caso, quindi, è possibile collocati in pensione, anche nel caso in cui, dopo l'accredito delle maggiorazioni amianto, con l'art. 13, co. 7, L. 257/92, non si sono raggiunti i requisiti del pensionamento.
Sono sufficienti 5 anni di contribuzione, di cui 3 negli ultimi 5, per poter domandare di essere collocati in pensione. L'INPS ha dettato le linee guida per ottenere tale diritto.
L'esposizione a fibre di amianto, integra il presupposto per ottenere, in caso di riconoscimento di causa di servizio, anche quello di vittima del dovere. Le categorie più a rischio, sono quelle di coloro che hanno prestato servizio nelle Forze Armate e nel Comparto di Pubblica Sicurezza.
Nello svolgimento del loro servizio, si sono verificate esposizioni a diversi cancerogeni, ed in particolare alle fibre di asbesto. Ne sono rimasti colpiti, in modo particolare, coloro che hanno svolto servizio in imbarco nelle unità navali della Marina Militare Italiana.
L'Avv. Ezio Bonanni ha dimostrato per queste categorie, ed in particolare, per coloro che sono stati imbarcati nelle unità navali, un'elevata incidenza di malattie asbesto correlate. Nella relazione finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta, da pag. 33, sono riportati i n. 830 mesoteliomi nelle Forze Armate, di cui 570 in Marina Militare.
Sulla base dei dati epidemiologici, confermati anche dal VI rapporto mesoteliomi, l'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto significativi risultati in termini di riconoscimento delle vittime dell'amianto in Marina Militare. In più, sono in corso 3 procedimenti penali, di cui 2 in dibattimento presso la Corte di Appello di Venezia, e l'ultimo, con avocazione delle indagini da parte della Procura Generale di Venezia.
Infatti, già con l'art. 20, L. 183/2010, queste vittime sono state equiparate alle vittime del dovere (equiparazione a vittime del dovere).
L'amianto è il killer silenzioso dei servitori dello Stato. Non solo Polizia e Carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardie Carcerarie. Ma anche gli appartenenti alle Forze Armate. Ci riferiamo, in modo particolare, a coloro che, per causa di servizio, contraggono una delle patologie asbesto correlate.
Infatti, coloro che hanno svolto servizio nella Marina Militare, piuttosto che nell'Esercito Italiano, e, ancora, nell'Aeronautica, subiscono vere e proprie epidemie da amianto.
Ciò è stato confermato nella relazione finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta della Camera dei Deputati del 07.02.2018. Inoltre, la Commissione ha audito anche l'Avv. Ezio Bonanni il 06.12.2017, il quale ha denunciato la condizione di rischio amianto nelle Forze Armate.
L'Avvocato Ezio Bonanni tutela le vittime del lavoro con riferimento ai danni amianto e altri cancerogeni, per infermità contratte a causa dell'attività di servizio.
Ha tutelato e tutela anche le c.d. vittime del dovere che sono: "coloro che hanno contratto infermità per esposizione ad asbesto, nello svolgimento di missioni e delle attività proprie di cui all'art. 1, comma 563, L. 266/2005, ovvero coloro che hanno contratto infermità svolgendo un servizio per l'amministrazioni in particolari condizioni ambientali, eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del d.p.r. 243/2006, in forza dell'art. 1, comma 564 della L. 266/2005, per ottenere le prestazioni dovute".
L'Avv. Ezio Bonanni, titolare dell'omonimo studio legale in Roma ed in Latina, ha ottenuto significativi risultati per la tutela delle vittime dell'amianto nel Comparto Sicurezza e nelle Forze Armate.
Infatti, l'amianto incide particolarmente nel settore delle Forze Armate, tra cui coloro che sono stati esposti alle fibre di asbesto perché imbarcati nelle unità navali della Marina Militare e nelle basi a terra.
Questi militari, come tutti coloro che hanno contratto infermità, in qualsiasi altro settore, hanno diritto al riconoscimento delle prestazioni previdenziali. Tra queste troviamo la speciale elargizione, speciale assegno vitalizio, e tutti gli altri diritti, cui si aggiunge il risarcimento dei danni.
Il rischio amianto è la condizione provocata dall'aerodispersione delle polveri e delle fibre degli amianti, sia degli anfiboli che dei serpentini, di cui fa parte anche il crisotilo.
In Italia vi è la rilevazione dei soli casi di mesotelioma. Infatti, l'INAIL pubblica il c.d. rapporto mesoteliomi. La mappa del rischio amianto in Italia è data dal VI rapporto mesoteliomi.
Le vittime amianto, hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non (biologici, morali ed esistenziali - Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 24217/2017).
In caso di decesso, i familiari delle vittime hanno diritto ai risarcimenti (danni indiretti, subiti in qualità di eredi della vittima, e danni diretti, subiti personalmente). Anche i danni subiti per la sola esposizione ad asbesto debbono essere danni risarcibili, perché provocano, sempre e comunque, un pregiudizio di natura morale.
Gli indennizzi INAIL, il vitalizio inail, il FVA e i benefici contributivi per esposizione ad amianto, sono degli indennizzi, pertanto non costituiscono risarcimento del danno.
Il lavoratore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con un ricorso al Tribunale civile, in funzione di Magistratura del Lavoro, con l'assistenza legale. I diritti delle vittime possono essere esercitati, con la costituzione di parte civile nel procedimento penale, nel quale si possono citare i datori di lavoro .
Nei casi di decesso per malattia asbesto correlata, di origine professionale, il datore di lavoro ed i titolari delle posizioni di garanzia, devono provvedere all’integrale risarcimento dei danni. I danni patrimoniali e non, quelli della vittima e dei suoi congiunti, con qualificazione equitativa.
In ottemperanza al principio della tutela della salute (art.32 Cost. e art.2087 c.c.) i lavoratori non devono essere esposti alle fibre di asbesto. L’amianto infatti, risulta essere dannoso a prescindere dai limiti di soglia, come sostenuto da diverse sentenze della Cassazione. In particolare la sentenza n.4915 del 2012 della Cassazione, IV Sezione Penale, nel rispetto dei precetti costituzionali.
L'obbligo di risarcimento dei danni amianto, sussiste anche nel caso in cui si ritenesse perdurante un'esposizione non elevata all'asbesto. (Cass., Sez. lav., sentenza n. 4721/1998; Cass., IV Sez. pen., sentenza n. 5117/2007).
Le fibre di amianto provocano, innanzitutto, infiammazione. Infatti, le patologie asbesto correlate più diffuse, sono le placche e gli ispessimenti pleurici.
Quindi, la pleura, la membrana che avvolge i polmoni, si ispessisce (pleura ispessita), e, in alcuni casi, si infiamma (pleurite). In altri casi, si giunge alle c.d. placche pleuriche, fino al versamento pleurico. Infatti, nella cavità pleurica si racchiude il liquido.
Siamo ancora nella prima fase, quella infiammatoria, che poi può evolvere nel mesotelioma pleurico, cioè, il cancro della pleura. Si tratta di una neoplasia ad esito infausto, al pari di tutti gli altri cancri dell'amianto. Inoltre, in molti altri casi, anche quando non si evolve nel cancro, i danni sono considerevoli, e coinvolgono anche i familiari.
In molti altri casi, l'esposizione alle fibre di asbesto, provoca la morte della vittima. I familiari hanno diritto al risarcimento del danno in caso di decesso della vittima. Nei rari casi in cui la malattia non provoca la morte, il risarcimento è dovuto alla vittima diretta.
Sono risarcibili i seguenti danni:
Sono, in realtà, dovuti, anche i danni subiti dai familiari, c.d. iure proprio.
L'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto significativi risultati nella tutela delle vittime dell'amianto.
Sulla base della più recente giurisprudenza, c.d. San Martino 2, tutti i danni devono essere dedotti, provati e dimostrati. Infatti, al di là delle tabelle, ciò che rileva, è personalizzare l'entità del danno patrimoniale, adeguando la sua entità, con riferimento al danno biologico, con le altre voci di danno (Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28988).
Allo stesso modo, il danno dei familiari deve essere risarcito, anche quello iure proprio, sulla base delle risultanze (Cass., Civ., III sez., 11 novembre 2019, n. 28989).
Tutto si gioca sul criterio equitativo ma, soprattutto, sulla specificità delle deduzioni e prove delle entità di tutti i pregiudizi.
L'azione di risarcimento danni amianto eredi defunto, può essere promossa anche in sede civile, in un unico giudizio.(Cass. Sez. Lav. 18503/2016).
L'azione di risarcimento vale per i danni:
In alcuni casi, il Giudice del Lavoro dispone la separazione dei giudizi e l'azione di risarcimento dei danni iure proprio, deve essere proseguita innanzi al Giudice Civile.
Per il pubblico impiego non privatizzato, in particolare per i militari, la giurisdizione è del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Per i danni dei famigliari, e di coloro che avevano con la vittima un significativo rapporto, la giurisdizione è del Giudice ordinario (Giudice civile).
I minerali anfiboli (dal greco amphiboles letteralmente “ambiguo”) insieme ai serpentini costituiscono i cosiddetti asbesti, noti come amianti.
Gli anfiboli appartengono al gruppo degli inosilicati (silicati che si uniscono formando catene singole o doppie), e sono tra i più cancerogeni esistenti. Il loro aspetto può variare in base alla cristallizzazione amianto, con una gradazione di colori.
I minerali di amianto si distinguono:
Tra questi ultimi:
Con il termine amianto si indicano quei minerali fibrosi dannosi per la salute. L'asbesto è sinonimo di amianto. Inoltre, spesso, questi minerali fibrosi sono chiamati eternit. In realtà, con il termine eternit, si intende il cemento amianto oppure la multinazionale Eternit.
In Italia è in corso il processo eternit, che vede l'Avv. Ezio Bonanni protagonista:
L'Avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, è ormai diventato un baluardo dell'associazione vittime dell'amianto ONA.
Da quasi 30 anni, combatte e tutela le vittime amianto e i loro parenti, senza tralasciare chi è stato esposto ad altri cancerogeni altrettanto pericolosi.
L'associazione ONA persegue la tutela della salute attraverso la prevenzione primaria, secondaria e terziaria:
Le fibre di asbesto sono lunghe 5 µm, con rapporto lunghezza / larghezza di almeno 3:1. Questi minerali hanno la capacità di dividersi longitudinalmente, con la dispersione di fibre sempre più sottili e facilmente inalabili.
Le fibre di amianto, inalata e/o ingerite, sono sempre dannose per la salute umana, indipendentemente dalla soglia. Infatti, anche con basse esposizioni di amianto sussiste il rischio di insorgenza del mesotelioma.
Quindi, occorre evitare tutte le esposizioni alla fibra killer, e, cioè, affermare il concetto di prevenzione primaria sostenuto dall'ONA, Osservatorio Nazionale Amianto.
Tutte le esposizioni sono dannose per la salute: “At present, it is not possible to assess whether there is a level of exposure in humans below which an increased risk of cancer would not occur” (cfr. IARC Monographs On The Evaluation Of Carcinogenic Risks To Humans, Volume 14, Asbestos, Summary Of Data Reported And Evaluation, Asbestos, Last Updated: 26 March 1998).
Infatti, ciò è stato ribadito anche in sede comunitaria: la direttiva n. 477/83/CEE e il suo quarto considerando, e quella n. 148/2009/CE con il suo undicesimo considerando, richiamano la legge scientifica della rilevanza di tutte le esposizioni.
Tant'è vero che, nella revisione del Consensus Report di Helsinki, è stato riaffermato il principio della prevenzione primaria.
Per l'asbestosi polmonare è richiesta una elevata esposizione al minerale dell'asbesto. Così, infatti, nel Consensus Report di Helsinki del 1997 (Consensus Report “Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinki criteria for diagnosis and attribution”, Scand J Work Environ Health, 1997;23:311-6).
Infatti, gli scienziati hanno identificato una soglia minima di dose cumulativa pari a 25ff/cc/anno, per l'insorgenza dell'asbestosi polmonare.
Invece, per quanto riguarda le neoplasie, ed in particolare il mesotelioma, non vi è una soglia minima al di sotto della quale si è in sicurezza. Anzi, in molti casi, possono essere sufficienti anche esposizioni modeste per generare il mesotelioma e il tumore del polmone.
Per questi motivi, sulla base della pericolosità amianto, è raccomandato dall'Avv. Ezio Bonanni, di evitare qualsiasi esposizione a minerali di asbesto, proprio perché, come detto, non vi è una soglia che faccia venir meno la pericolosità amianto (eternit pericoloso).
Infatti, nella revisione dei c.d. criteri di Helsinki (Amianto, asbestosi e il cancro, i criteri di Helsinki per diagnosi e attribuzione, 2014: raccomandazioni di Wolff H, rapporteur, Vehmas T, rapporteur, Oksa - Helsinki 2014), si afferma l'importanza della prevenzione primaria.
Tant'è vero che passa in secondo piano tutta la problematica della diagnosi e della terapia, per riaffermare il principio della pericolosità dell'amianto e, cioè, dell'eternit pericoloso, e, dunque, raccomandare di evitare di esporsi alla fibra killer.
L'Avv. Bonanni, patrocinante in Cassazione e nelle Magistrature Superiori, ha ottenuto significativi risultati in chiave di messa in sicurezza di siti lavorativi ed edifici pubblici.
L'avvocato si occupa inoltre dell'informazione, dell'impulso per la ricerca scientifica.
Il Ministro dell'Ambiente, Gen. Sergio Costa, ha nominato l'Avv. Ezio Bonanni membro della Commissione Amianto del Ministero dell'Ambiente, per trattare il problema amianto.
L'Avv. Ezio Bonanni ha fatto richiesta che siano approvate misure per:
L'Avv. Ezio Bonanni, oltre ad aver insegnato in diverse Università, è autore di pubblicazioni scientifiche. Infatti, grazie all'impegno profuso, anche dei medici ONA (dipartimenti ONA tutela vittime amianto), sono stati raggiunti significativi risultati anche nella terapia e cura delle malattie asbesto correlate.
Inoltre, in tema di oncologia medica e di ricerca scientifica, sono stati ottenuti significativi risultati. Infatti, è stato pubblicato, anche a firma dell'Avv. Ezio Bonanni il lavoro sull'indipendenza della ricerca scientifica (What can independent research for mesothelioma achieve to treat this orphano disease?).
Grazie al team di avvocati online, è possibile ottenere una prima consulenza legale. Tutti i cittadini possono quindi chiedere l'intervento dell'Avv. Ezio Bonanni, per qualsiasi problematica e per ottenere la tutela delle vittime amianto.
L'Avv. Ezio Bonanni è il pioniere della difesa dei diritti delle vittime dell'amianto. Nel corso del convegno "Come la ricerca può sconfiggere i tumori da amianto: le ultime scoperte scientifiche", tenutosi a Roma il 19.06.2018, l' Avv. ha presentato "Il libro Bianco delle morti di amianto in Italia". All'interno del libro, ha divulgato tutti i dati sulla condizione di rischio amianto in Italia: il numero dei siti contaminati (circa 1.000.000 di micrositi; 50.000 siti, di cui 3.400 scuole, poi ospedali, gli acquedotti, etc.).
Nel convegno è intervenuto anche il Prof. Marcello Migliore, impegnato nel tentativo di debellare l'epidemia delle patologie da asbesto ancora in essere in Italia e nel resto del pianeta.
>> Approfondisci: "Gli atti della conferenza: come la ricerca scientifica può sconfiggere i tumori da amianto" (video)
Nel libro bianco vi è la disamina delle norme, dalle prime misure di protezione alle più recenti.
La prima legge analizzata è la L. 455/1943, fino alla messa al bando con la legge amianto n.257 del 1992 in Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.
Il libro bianco riporta inoltre, le condizioni di rischio distinte per settori produttivi, mansioni lavorative, e condizioni di rischio dovute all'esposizione ambientale. Riguardo quest'ultima, vengono citati i casi di mesotelioma di chi abitava presso gli stabilimenti Eternit, piuttosto che presso le stazioni delle Ferrovie dello Stato.
In passato l'utilizzo di amianto era particolarmente diffuso, soprattutto per via del fatto che si tratta di un minerale resistente al fuoco e fonoisolante.
Negli anni che vanno dal 1959 al 1975, è stato registrato un massiccio utilizzo di amianto, finchè non è intervenuta la L.257/92. Questa legge ha infatti messo al bando l'amianto, impedendone la produzione, estrazione e l'utilizzo.
Sebbene in Italia non venga più usato, molti altri paesi, non si sono ancora adeguati alla più recente normativa. Infatti, ancora troppe persone,sono esposte ai danni causati dalla fibra killer. In tal senso, è fondamentale essere a conoscenza dei molteplici utilizzi dell'asbesto, così da poterlo individuare più facilmente e ridurre i possibili rischi.
L'asbesto era un materiale versatile nell'ambito delle costruzioni, mescolato al calcestruzzo, riusciva infatti ad alleggerire e rendere al contempo più resistenti: tegole, stucchi, intonaci, cemento.
Si presentava sia sotto forma di lastre ondulate (ad esempio: le tettoie e le coperture degli edifici) che di lastre piane (come nelle pareti divisorie, tubature,etc.).
L'utilizzo dell'amianto in ambito industriale, ha interessato i più disparati settori. Nell'ambito delle industrie siderurgiche, chimiche, nelle centrali termiche e termoelettriche, veniva usato come isolante termico, nei processi ad alte temperature.
Nei processi a basse temperature, risiedeva invece negli impianti di frigorifero o di condizionamento, e fungeva da antifiamma nelle condotte per gli impianti elettrici. La sua resistenza al calore ha fatto sì che venisse utilizzato, in campo tessile, per le tute protettive antifuoco per l'industria siderurgica. O ancora per fabbricare corde, guaine e nastri volti a coprire cavi elettrici e tubazioni.
È nota la presenza di amianto anche nel campo dell'industria chimica e alimentare. Alcuni filtri per il vino e le bevande, erano infatti costruiti con carte d’asbesto o polvere compressa. Inoltre, molti oggetti di uso quotidiano erano costruiti con l'amianto; basti pensare ai phon, le stufe, i forni, persino le suole delle scarpe.
Nel contesto europeo, i precursori della scoperta dei danni causati dall'amianto furono il Regno Unito e la Germania. Il Regno Unito nel 1930, introdusse le prime misure di cautela attraverso l'utilizzo di condotti di ventilazione e canali di sfogo. In secondo luogo, la Germania, nel 1943 riconobbe la correlazione tra patologie quali: mesotelioma, cancro al polmone e asbesto. Si adoperò quindi, per istituire forme di risarcimento a favore dei lavoratori colpiti da queste malattie.
Per quanto riguarda invece, la messa al bando dell'amianto, il primo paese a realizzarla fu L'Islanda nel 1983. Successivamente, seguirono in totale 62 paesi: quelli dell’Unione Europea e Arabia Saudita, Argentina, Australia, Cile, Croazia, Gabon, Giappone, Honduras, Kuwait, Seicelle ed Uruguay.
Per quanto concerne invece la realtà nazionale, solo nel 1992 con la Legge 257, la produzione, la lavorazione e la vendita dell'asbesto furono vietate.
La peculiarità di questa legge, risiede nel fatto che, pur avendo dettato specifiche cautele per i lavoratori esposti all'asbesto, non sancisce un obbligo di bonifica.
La complessità del problema amianto, è strettamente correlata alla sua ingente produzione, che ha superato i 2 milioni di tonnellate (2013 Minerals Yearbook, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, R. L. Virta).
In tempi più recenti, la Russia ha estratto circa 1.100.000 tonnellate, seguita dalla Cina con oltre 4000.000,il Brasile circa 284.000 etc. Per quanto riguarda l'utilizzo,la Russia si attesta come primo paese (608.000), la Cina (507.000), l’India (379.000), il Brasile (154,000) ed il Kazakistan (68.000) - per approfondimenti: ibasecretariat.org).
Secondo le ultime stime del International Ban Asbestos Secretariat, nel 2020 risultano ancora prodotti i seguenti quantitativi di amianto (in tonnellate): in Russia 720,000, in Kazakhstan 227,000, in Cina 120,000, in Brasile 71,200 e in Zimbabwe 8,000. Inoltre sono stati utilizzati e lavorati le seguenti quantità di amianto (in tonnellate): in India 310,000, in Cina 243,000, in Russia 126,000, in Uzbekistan 117,000 e in Indonesia 86,200.
È possibile avvalersi di una serie di strumenti, per tutelarsi dai rischi amianto per la salute.
Ci riferiamo ai dispositivi di protezione individuale (DPI), che nello specifico sono:
La Legge 257 del 1992, con l’art.13, ha introdotto una serie di benefici per i lavoratori esposti alle fibre di amianto.
In particolare con riguardo ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto correlate, o che abbiano subito un esposizione pari a 10 anni.
I benefici consistono in maggiorazioni contributive pari al 50% dei periodi lavorativi in esposizione ad amianto.
Questi benefici, consentono al lavoratore di ottenere una maggiore anzianità contributiva ai fini del prepensionamento amianto. Nel caso invece in cui si trovino già in pensione, hanno diritto ad un ricalcolo del rateo pensionistico.
La Legge n. 326 del 2003, prevedeva che la domanda all'INAIL, per il rilascio del certificato di esposizione avesse un termine di decadenza.
Il termine era di 180 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto interministeriale del 27/10/2004, e una volta scaduto l'azione giudiziaria non era più proponibile.
L'Avv. Ezio Bonanni offre un' assistenza legale, per supportare il lavoratore nell'accertamento INAIL.
Le modalità attraverso le quali poter contrastare i danni amianto sono:
La cosiddetta prevenzione primaria, viene però realizzata soltanto attraverso la bonifica che impedisce l'inalazione di polveri e fibre di amianto.
Il procedimento di bonifica più efficace in assoluto, oltre che diffuso, è sicuramente quello della rimozione.
Questa procedura comporta la riduzione dell’amianto allo stato polveroso. Per questo motivo, gli addetti a svolgerlo debbono tutelarsi mediante l’utilizzo di maschere e tute monouso, che impediscano l’inalazione delle fibre.
La rimozione prevede inoltre, lunghi tempi di realizzazione e costi molto
elevati, in quanto poi l'amianto deve essere smaltito in appositi depositi. Il procedimento è consigliato soprattutto nel caso in cui il sedimento/ manufatto di amianto sia particolarmente
friabile. Presenta inoltre come vantaggio, la possibilità di evitare i controlli periodici sui materiali amianto.
Durante la realizzazione, viene utilizzato un liquido aggrappante delle fibre, che evitano l’aerodispersione dell’asbesto.
In un secondo momento i materiali vengono poi stoccati, mediante contenitori in cemento oppure teli in plastica.
La procedura rimozione amianto è consigliata, in modo particolare, nel caso di elevata friabilità dei materiali. Per evitare che le fibre di amianto si stacchino dalla superficie del materiale rimosso, deve essere utilizzata la massima cautela.
I lavoratori devono indossare maschere e tute monouso, per evitare che il corpo entri in contatto con le fibre. Soprattutto prevenire il rischio, che le stesse possano penetrare negli alveoli polmonari e negli altri organi dell'apparato respiratorio.
Si deve utilizzare un liquido aggrappante delle fibre, per consentire la rimozione in sicurezza dei materiali, in particolare delle coperture in cemento amianto.
Sono evitate le pratiche che comportano la rottura e/o la frantumazione dei materiali di asbesto, per evitare l'aerodispersione dell'asbesto fibra. I materiali di amianto devono infatti essere stoccati, utilizzando contenitori in cemento oppure teli di plastica.
L'incapsulamento, si realizza con prodotti penetranti o ricoprenti che inglobano le fibre di asbesto, tanto da costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.
I costi e i tempi di intervento sono minori e non c'è la produzione di rifiuti di amianto, e la necessità di stoccarli nella discarica. Questa procedura di messa in sicurezza dei materiali di asbesto, rende però necessari controlli periodici e manutenzione.
Il confinamento è una tecnica di messa in sicurezza, che utilizza barriere che dividono le aree con i materiali amianto, da quelle senza. Si realizza in concomitanza con il trattamento di incapsulamento, ed è la soluzione più indicata per materiali facilmente accessibili. Comporta che sia sempre necessario un programma di controllo e manutenzione, ma presenta costi ridotti rispetto alla rimozione .
Per la bonifica amianto in Italia, è necessario rivolgersi ad aziende regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
La legge di stabilità 2016, ha previsto la detraibilità del 65% delle spese di bonifica proprio al fine di incentivare la messa in sicurezza.
L'Avv. Ezio Bonanni, ha sempre ribadito che soltanto con la bonifica può essere realizzata l' effettiva protezione e la prevenzione.
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