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Adeguata retribuzione medici specializzandi

Adeguata retribuzione medici specializzandi. La tutela legale degli specializzandi in medicina, per la adeguata retribuzione. Così l'impegno professionale dell'Avv. Ezio Bonanni, per la loro difesa legale.

Infatti, per molto tempo, in Italia, sono stati violati i diritti dei medici specializzandi, privati dell'adeguata retribuzione specializzandi cui avevano diritto, e che può essere oggetto di domanda giudiziale.


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L'Avv. Ezio Bonanni è specializzato nella tutela legale dei medici specializzandi. In questo modo, tutti coloro che hanno conseguito la specializzazione medica possono ottenere medici specializzandi adeguata remunerazione cui hanno diritto. Per questo motivo, l'avv. Ezio Bonanni si rende disponibile ad un incontro presso lo studio (Dove siamo), oppure a fornire il parere legale scritto.

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Medici specializzandi: adeguata retribuzione

Per molto tempo, in Italia, sono state violate norme comunitarie in danno dei giovani medici specializzandi che avevano seguito un corso di specializzazione negli anni 1983-1991 riguardo remunerazione medici specializzandi. Questa situazione è stata attenzionata dallo Studio legale dell'avv. Ezio Bonanni. 

Già la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con la sentenza n. 17350 del 2011, ha accolto le sue tesi giuridiche, e ha annullato la sentenza specializzandi che aveva dichiarato la prescrizione medici specializzandi quinquennale. Negli anni, poi, lo studio legale Bonanni ha proseguito l'assistenza per i medici specializzati per la tutela dei loro diritti. 

Oltre al principio di prescrizione decennale, è stato affermato il principio del diritto all'adeguata remunerazione. Per questo la Cassazione ha annullato e rimesso alla Corte di Appello di Roma, che poi ha condannato il Ministero ad erogare gli importi dovuti ai medici specializzandi.

Questi principi sono stati più volte ribaditi, anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 24 gennaio 2018 si è pronunciata sullo stipendio medico specializzando dal 1982. Infatti, in Italia, per il periodo dal 1983 al 1991, gli specializzandi medici non hanno ricevuto alcun compenso. In questo modo sono stati violati i principi di diritto comunitario, sanciti dalle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE. 

In questo modo, con la dimostrazione dell'ingiusta lesione dei loro diritti, i medici specializzandi hanno avuto la strada spianata per poter ottenere quanto era loro dovuto (retribuzione medici specializzandi). 

Cassazione: adeguata remunerazione specializzandi medici

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9147/2009, ha regolato la materia stabilendo che in caso di omessa o tardiva trasposizione della retribuzione della formazione dei medici specializzati (stipendio specializzandi medicina) sorge il loro diritto al risarcimento dei danni (risarcimento specializzandi medicina).

In questo modo si è assicurata la compensazione idonea alla perdita subita in ragione del ritardo per specializzandi medicina stipendio. Il profilo è quello della antigiuridicità della condotta dello Stato per violazione dei principi di diritto comunitario. Sono stati, quindi, riaffermati i principi dei diritti dei medici specializzandi risarcimento e risarcimento medici specializzandi prescrizione.

Quindi, il principio dettato dalla giurisprudenza della Corte, in particolare Corte di Cassazione,  Sentenza n 17350 del 2011, sono ancora attuali, anche in questo periodo di Covid-19. Infatti, molti medici hanno perso la vita per via della mancata adozione delle misure di sicurezza.

 

Sussiste quindi il loro diritto all'integrale ristoro dei danni, oltre che, evidentemente, al riconoscimento degli altri diritti. Quindi diventa quanto mai attuale la tutela dei medici vittime del Covid (medici vittime Covid tutela dei diritti).

Secondo la sentenza 20348/18 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, la remunerazione adeguata è dovuta a tutti i medici specializzati che hanno seguito corsi di specializzazione dal 31 dicembre 1982 al 1990, cioè quando scadono i termini di trasposizione della direttiva 82/676. 

La Corte ha chiarito che ai fini dell'indennizzo medici specializzandi va tenuta in considerazione la durata del corso frequentato e la necessità di commisurare l’indennizzo corrispondente al primo anno accademico 1982-1983 alla frazione di anno accademico successiva al 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione dell’anno stesso (secondo i principi enunciati dalla Corte di giustizia Ue con sentenza depositata il 24 gennaio 2018, nelle cause riunite C616/16 e C617/16) (sentenze medici specializzandi).

Adeguato stipendio medici specializzandi

La sentenza n. 20348 del 31 luglio 2018 ha richiamato quanto sancito dalla Corte europea secondo la quale qualsiasi formazione come medico specializzando iniziata nel 1982 fino al 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, e questo obbligo non dipende dall’adozione da parte dello Stato di misure di trasposizione della direttiva 82/76, con corresponsione di adeguato stipendio specializzando medicina per il periodo della formazione e fino alla fine della formazione stessa.

Il risarcimento specializzandi medici per la mancata percezione di una retribuzione adeguata va commisurato non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento. 

La quantificazione dei danni medici specializzandi può essere anche equitativa (art 432 cpc, applicabile per analogia), per i profili di responsabilità contrattuale (art 1226 cc) ed extracontrattuale e/o precontrattuale e/o per la determinazione dell’indennizzo per arricchimento senza giusta causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall’amministrazione per l’utilizzo delle prestazioni professionali degli specializzandi, diretto ad integrare anche la diminuzione patrimoniale e di ogni altro bene dell’avente diritto.

Le Sezioni Unite hanno qualificato questa fattispecie come obbligazione contrattuale (cioè direttamente originante dall’inadempimento dall'obbligo di attuare la direttiva comunitaria), con conseguente diritto al risarcimento medici specializzandi (Corte di Giustizia, sentenza 19 novembre 1991, Francovich, cause C-6/90 e C-9-90; sentenza 5 marzo 1996, Brasserie du Pecheur e Factortama III, cause C-46/93 e C-48/93 - medici specializzandi sentenze). 

 

Quindi l'obbligazione al risarcimento medici specializzandi è stata giustificata sulla base dei vincoli che derivano all’ordinamento interno per effetto dell’inadempimento degli obblighi comunitari. Infatti le direttive sono sufficientemente specifiche, e quindi operative per l'ordinamento interno. Si conferma il carattere self-executing delle direttive dei medici specializzandi.

Responsabilità del Ministero e obblighi comunitari

Infatti, la previsione da parte della giurisprudenza comunitaria che l'inadempimento di una direttiva attributiva di diritti ai singoli, ma non self-executing, dia luogo ad un obbligo risarcitorio, infatti, non toglie allo Stato membro la possibilità di adempiere tardivamente la direttiva provvedendo cioè non solo per il futuro, ma anche riguardo alle situazioni successive alla scadenza del termine, così da soddisfarle, con pretesa risarcitoria azionabile dal singolo. 

L’obbligo dello Stato discende direttamente dalla fonte comunitaria, che obbliga i singoli, gli Stati e ogni altra istituzione interna. La Corte di Giustizia (sentenza 7 luglio 1987, C-49-86) ha dichiarato inadempiente lo Stato Italiano, ma questo non ha fatto cessare il suo obbligo comunitario di adempiere le direttive, sia pure in ritardo.

L'obbligo di adempiere le direttive integralmente era possibile soltanto se lo Stato Italiano avesse introdotto una disciplina attuativa della direttiva (e conforme ad essa) sia dopo la sua entrata in vigore, sia con effetti retroattivi idonei ad attribuire i benefici e coprire eventuali danni da ritardo.

Lo Stato Italiano, dunque, si venne a trovare nella duplice condizione di obbligato sul piano comunitario ad un adempimento tardivo delle direttive. Quindi, mano a mano che per i medici maturavano le condizioni per l'adeguata remunerazione e il riconoscimento dell'idoneità dei titolo di specializzazione, sono stati violati i loro diritti. Tanto è vero che, negli altri Paesi comunitari, i diritti sono stati riconosciuti.

 

Infatti le direttive hanno trovato applicazione negli altri Stati d'Europa. Per questi motivi, dunque, sussistono i presupposti per poter ottenere la tutela dei diritti dei medici in Italia. Quindi rileva il fatto che non vi è stata adeguata applicazione dei principi di diritto comunitario.

Inadempimento dello Stato Italiano

Perciò stesso, dunque, l'avv. Ezio Bonanni ha intrapreso tutte le azioni di tutela dei diritti dei medici in Italia. Infatti, è rilevante che le direttive comunitarie non siano state eseguite, e i medici siano rimasti privi di tutela.

La fonte di responsabilità dello Stato e dei Ministeri risiede nella violazione dell’obbligo di corretta e tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie. Quindi l'inadempimento di questi obblighi è fonte di responsabilità prima di tutto ex art. 1173 c.c., oltre che contrattuale ed extracontrattuale.

Quindi, la mancata retribuzione specializzandi medicina, in forza delle direttive comunitarie, integra la violazione delle norme di cui agli artt. 10, 11 e 117 e da 1 a 4 e da 36 a 38 della Costituzione. Dunque è fonte di responsabilità e degli obblighi risarcitori ex artt. 1173 e ss. c.c. Prima di tutto a titolo di responsabilità contrattuale (artt. 1453 c.c. e/o 2099 c.c. e/o 35 e 36 Cost., anche in combinato disposto con le norme comunitarie). Poi, in secondo luogo, a titolo di concorrente responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.).

Ne consegue il diritto al risarcimento dei danni in favore dei medici specializzandi, sia dei pregiudizi patrimoniali, che non patrimoniali. In ogni caso gli importi dovuti debbono essere corrisposti anche a titolo di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e/o 2043 c.c. In più, sulla base della violazione del divieto di ingiusto arricchimento ex art. 2041 c.c.

In conclusione, sulla base di tutti questi profili, può e deve essere richiesta ed ottenuta la condanan dei Ministeri al risarcimento di tutti i danni.

Prescrizione decennale dei diritti dei medici

La Corte di Cassazione Civile, con la Sentenza n. 17350 del 2011, ha chiarito che il termine di prescrizione è decennale. Ricorso specializzandi prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il pregiudizio si è verificato, come momento in cui la pretesa risarcitoria è “insorta” (ricorso medici specializzandi prescrizione).

L'applicazione del termine di prescrizione decennale (di cui all'art. 2946 c.c.) è quello generale e certamente più favorevole rispetto ai termini speciali, più brevi (rispondendo al principio comunitario di effettività) (causa specializzandi medici - medici specializzandi prescrizione). 

Onere della prova nel giudizio

La Corte di Cassazione, Sez. III,  con la recente sentenza n. 5781 del 08-03-2017, si è espressa stabilendo che, il medico specialista che non abbia percepito alcuna remunerazione e che si sia iscritto a una scuola di specializzazione prima del 1991, per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito in conseguenza della tardiva attuazione  della direttiva 75/362/CEE e 82/76/CEE deve solo provare di aver frequentato un corso di specializzazione senza essere stato remunerato.

Nello specifico, nella sopra richiamata sentenza viene espressamente indicato che: "In materia di remunerazione di medici specializzandi, questi ultimi per ottenere il risarcimento debbono dunque dimostrare che, in caso di tempestiva attuazione della direttiva 75/362/CEE e successive modificazioni, essi avrebbero frequentato un corso di specializzazione che avrebbe dato loro diritto alla remunerazione.

Tuttavia, prima dell'emanazione del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, di (tardiva) attuazione delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, le università erano libere di organizzare corsi di specializzazione quomodolibet: e quindi anche non esclusivi, e non a tempo pieno. Da ciò discendono due conseguenze sul piano dell'onere della prova.

Onere della prova: le conseguenze

La prima è che dal fatto stesso che un medico abbia, prima del 1991, frequentato e portato a termine un corso di specializzazione, è possibile risalire ex art. 2727 c.c. al fatto ignorato che, se il D.Lgs. n. 257 del 1991 fosse stato già in vigore all'epoca di inizio di quel corso, il medico in questione vi si sarebbe ugualmente iscritto (come già stabilito da questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 27/01/2012, Rv. 620494). La seconda conseguenza è che non può pretendersi dal medico, il quale abbia frequentato corsi di specializzazione iniziati prima del 1991, la prova che il corso frequentato era esclusivo ed a tempo pieno in quanto tali caratteristiche prima del 1991 non erano richieste, e sarebbe iniquo pretendere dallo specialista la prova di avere frequentato corsi aventi caratteristiche non richieste dalla legge all'epoca in cui li svolse.