Lavoratori marittimi atto di indirizzo esposizione amianto. I lavoratori marittimi debbono essere considerati esposti ad amianto, ciò in forza del c.d. atto di indirizzo del Ministro del Lavoro Sacconi, in seguito al quale è possibile ottenere il curriculum.
Infatti, una delle problematiche dei marittimi, con riferimento al loro diritto ai benefici amianto con la L. 257/1992, fu quello di non avere il curriculum. Per ottenere il rilascio del curriculum per istruire la pratica presso IPSEMA/INAIL, si è stabilito che ci si potesse rivolgere all'Ufficio Provinciale del Lavoro facendo valere ciò che risultava nel libretto di navigazione.
Far ottenere il beneficio amianto ai marittimi è stato molto complicato. Infatti, innanzitutto, hanno dovuto subire il rimpallo delle competenze tra IPSEMA e INAIL settore marittimo e le difficoltà nell'ottenere il curriculum. Quest'ultimo è indispensabile per permette l'istruttoria sulle domande amministrative.
Per questo motivo, l'atto di indirizzo del Ministro Sacconi è stato molto importante per sanare questa difficoltà nell'ottenere il rilascio del curriculum, specialmente quando alcune imprese armatrici erano fallite.
In più, vi fu tutta una problematica relativa all'assicurazione IPSEMA amianto marittimi, piuttosto che all'assicurazione INAIL, con riferimento al testo dell'art. 13, co. 8, L. 257/92. Tuttavia, questa problematica fu superata dalla giurisprudenza e, poi, dalla fusione di IPSEMA in INAIL. L'elevata esposizione ad amianto nel settore marittimo, fu dovuta all'abnorme utilizzo di amianto nelle navi e alle attività di trasporto proprio dell'amianto e dei suoi materiali.
Fino ad un certo periodo, si affermava che, avendo i marittimi diritto al c.d. sbarco, non ci potesse essere un ulteriore beneficio contributivo come quello per i lavoratori amianto. Tuttavia, in seguito ad alcuni procedimenti presso la Corte di Appello di Trieste, si affermò il principio che questi benefici fossero dovuti.
Così, la Cass., sez. lav., con sentenza n. 1179 del 19.01.2007, ha chiarito che sussite il diritto dei lavoratori marittimi ai benefici amianto.
Il principio della tutela di tutti i lavoratori esposti ad amianto è stato ribadito dalla Corte Costituzionale, sent. n. 127/2002 e, ancora Corte Costituzionale, n. 434/2002. Non vi può essere selezione che escluda dai benefici amianto i lavoratori marittimi.
Infatti, la stessa Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza n. 1179/2007, ha così precisato amianto marittimi ultime notizie:
“ciò che rileva per il diritto alla rivalutazione contributiva è la sussistenza di un rischio morbigeno (qualificato) e dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto. E non pure la soggettività dell’ente – FS, poste casse marittime, IPSEMA amianto o INAIL – che gestisce l’assicurazione e ciò anche perché nel nostro Paese molte aziende di Stato hanno utilizzato l’amianto e perché gli enti pubblici non hanno dato applicazione al disposto di cui all’art. 32 della Costituzione.
E, pur consapevoli del fatto che il minerale determinasse danni alla salute e all’ambiente (come dimostra l’inserimento dell’asbestosi nelle tabelle delle malattie professionali utilizzate dall’Inail per l’erogazione delle prestazioni assicurative fin con la legge 455 del 1943), ne hanno permesso un sempre maggior utilizzo, con un apice di ingerenza negli anni ’70 ed ’80, quando già se ne conosceva anche la natura di cancerogeno”.
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